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venerdì 03 settembre 2010 - 01:45
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signoraggio e sovranità monetaria

05/10/2005 - Signoraggio: Bankitalia deve almeno 87€ a tutti i cittadini italiani!

una vittoria storica contro il sistema bancario: sotto troverete la lettera per chiedere indietro i soldi, la bozza dell'atto di citazione e tutta la cronistoria della causa pilota. europeanconsumers crede questa battaglia. che deve diventare una guerra.

Il 26 settembre 2005 è una data storica. Per la prima volta in assoluto un giudice ha dichiarato illegittima la detenzione del "diritto di signoraggio" da parte di una banca centrale, nella fattispecie Banca d'Italia SpA. L'istituto è stato condannato a risarcire 87€ al cittadino ricorrente, ma la vittoria più significativa sta nel fatto che viene finalmente sancita la validità delle tesi per la cosiddetta "proprietà popolare della moneta". In queste teorie formulate dal professor Giacinto Auriti e dall'avvocato Domenico de Simone si afferma che il valore della moneta non risiede nei metalli preziosi, ma nella fiducia che la comunità delle donne e degli uomini attribuisce a  semplici pezzi di carta accettandoli in pagamento dei beni e dei servizi. Per questo motivo - sostengono i due "controeconomisti" - la moneta all'atto della sua nascita ("emissione") dovrebbe esser loro accreditata e non addebitata. Oggi invece le comunità nazionali sono costrette a comprare banconote da banche centrali che le emettono solo a fronte di un indebitamento: è evidente come il debito sia un giogo dal quale è impossibile liberarsi. Su queste basi teoriche è nato il 1° luglio 2004 il "Comitato consumatori per la sovranità monetaria": tra i membri fondatori c'era, ovviamente, anche EUROPEANCONSUMERS, che ha poi contribuito all'organizzazione del "1° Forum nazionale sulla riforma monetaria". La vittoria di Lecce, per la quale si è battuto in particolare l'avvocato Tanza di ADUSBEF, è la prima di quella che tutti ormai prevedono sarà una lunga serie. Gli avvocati di EUROPEANCONSUMERS, forti della sua partecipazione al "Comitato consumatori per la sovranità monetaria" si propongono ora di assistere tutti i cittadini che volessero portare di fronte a un giudice la truffa del signoraggio per ottenere i giusti rimborsi.IL TESTO DELLA SENTENZA DEL 26 SETTEMBRE DDEL GIUDICE DI PACE DI LECCE     Avv. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguenteSENTENZA, nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 8.07.2005, promossa da DE GAETANIS GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli aw. A. Tanza e A. Pimpini ATTORE   C/ BANCA CENTRALE EUROPEA-BANCA CENTRALE D'ITALIA S.P.A.rappresentata e difesa dagli avv. M. Perassi, M. Mancini, A. Frisullo CONVENUTA   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 12.10.2004, Giovanni De Gaetanis conveniva in giudizio "la Banca centrale europea, e, per essa, la locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a" chiedendo di accertare incidenter tantum e dichiarare che la proprietà della moneta è della collettività nazionale europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla stampa. In conseguenza di ciò, dichiarare che l'intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti dell'Unione Europea, e che, per l'effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico. In conseguenza di ciò condannare l'Istituto di emissione al pagamento della somma, forfettariamente indicata, di €. 1.100,00 con espressa rinuncia al sovrappiù. Condannare altresì il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causaLa Banca d'Italia, si costituiva in giudizio all'udienza del 26 novembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In particolare la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'assoluta carenza di azione, di interesse di agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie.All'udienza del 17 dicembre 2004, veniva respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Banca d'Italia ed ammessa la C.T.U richiesta dall'attore.All'udienza dell'8 luglio 2005 le parti presentavano le proprie controdeduzioni tecniche alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scrittidifensivi, quindi la causa veniva trattenuta per la decisione. Motivi della decisione Si premette che la causa, dato il suo valore sino ad € 1.100,00, viene decisa ex art. 113, 2° comma c.p.c. secondo equità ed in osservanza delle norme e dei principi informatori della materia.La domanda è fondata, pertanto va accolta per quanto di ragione. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta è infondata anche alla luce delle conclusioni del CTU dott. Mazzeo Maurizio il quale individua nella Banca d'Italia il soggetto che trae gli utili dal reddito di signoraggio,come risulta dal bilancio della stessa Banca. Peraltro l'atto introduttivo risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e, per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia S.p.A.La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ex art.96 c.p.c. non può, certamente essere accolta, oltre che per la fondatezza della domanda attrice che pertanto escluderebbe l'accoglimento del punto relativo alla condanna per temerarietà, anche per la pacifica circostanza che la formulata domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere che equiparata all'accessorietà delle spese processuali che giammai possono essere tenute in conto nella determinazione del valore della causa anche per la impossibile unilaterale determinazione da parte del richiedente.L'elaborato peritale ha anche chiarito l'esistenza dell'interesse ad agire e la legittimazione attiva del De Gaetanis, avendone determinato l'esatto diritto al risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio. Al C.T.U. veniva formulato il quesito di accertare di chi fosse la proprietà della moneta ed, in particolare se questa fosse della collettività nazionale o di altro ente, accertando il danno medio derivante dal cosiddetto debito di signoraggio.Questo giudizio si fonda, dunque, sulla C.T.U. che risulta essere ben motivata e scevra di alcun vizio e/o difetto logico e/o di motivazione. La relazione tecnica descrive, in breve la storia della Banca d'Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni, i criteri operativi ed i fini istituzionali.Questi fini di natura pubblica la Banca d'Italia assolve in piena autonomia e indipendenza, ritraendone gli utili e i frutti, che divide tra i "partecipanti" come una società per azioni.Lo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea definisce reddito monetario (art.32) il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio funzioni di politica monetaria del Sebc. Lo Statuto fissa anche le regole per la determinazione del reddito monetario e per la sua distribuzione tra le banche centrali dei paesi partecipanti all'euro. Prima di esaminarle, il perito ha ritenuto opportuno chiarire il concetto di reddito monetario.Quando la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi (oro e argento), ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d'oro e argento che egli portava alla zecca.Il sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore, dato dalla quantità e dalla purezza del metallo in essa contenuto. In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per sé una certa quantità di metallo: l'esercizio di questo potere sovrano venne chiamato signoraggio.Introdotta la circolazione della moneta cartacea, slegata dall'oro ( soppressione delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalità di formazione del signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito dello Stato connesso con l'emissione di moneta.Il CTU ha determinato il reddito monetario, come la differenza tra gli interessi percepiti sulle attività e il costo, modesto, di produzione delle banconote, chiarendo che costituisce il moderno reddito di signoraggio, o reddito monetario, proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo.La domanda dell'attore è altresì fondata sulla violazione del disposto dell'art. 3, 3 comma dello statuto della Banca d'Italia, infatti prevede che le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente da uno all'altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza dellapartecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.Risulta, invece, che solo il 5 % è posseduto dall'INPS ( Ente Pubblico ), il restante 95 % appartiene ad privati Gruppo Intesa Gruppo San Paolo IMI Gruppo Assicurazioni Generali BNL ecc..Il C.T.U., nella sua relazione, ha chiarito che il reddito dell'istituto, causato dall'attività e dalla circolazione di moneta posta in essere dalla collettività nazionale, dovrebbe vedere lo Stato quale principale beneficiario e non gruppi di privati.Il C.T.U. conclude che, per il periodo preso in esame 1996-2003, la sottrazione del reddito di signoraggio in danno alla collettività (quota attribuita a soggetti privati dalla Banca d'Italia) può determinarsi alla luce dei suddetti criteri e dei prospetti analitici di calcolo riportati nelle relazione peritale, in complessivi €.87,00 corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente alla data del 31.12.2003.La somma complessiva che spetta, quindi, all'attore per il titolo dedotto in giudizio ex art. 2033 e 2041 C. e. è di € 87,00. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Lecce, aw. Cosimo Rochira, definitivamentepronunciando cosi provvede:a) Accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta, anche in via equitativa, a corrispondere all'attore la somma di € 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;b) non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione; c) compensa le spese di giudizio in considerazione della novità dellaquestione trattata; d) pone le spese di C.T.U. a carico della convenuta soccombente.Così deciso oggi in Lecce, 15 settembre 2005Il GiudiceCosimo ROCHIRADepositata in Cancelleria il 26 settembre 2005 Il CancelliereCarlo DELLI NOCI    LA LETTERA DA INVIARE PER CHIEDERE IL RIMBORSO   Spett.leBANCA D'ITALIAVia Nazionale, n. 92(00100) ROMAe p.c.Lettera semplice Sig. Ministro Giulio TremontiMinistero dell'Economia e delle FinanzeVia Venti Settembre, 97 00197 ROMABanca Centrale EuropeaPostfach 16 03 19D-60066 Frankfurt am MainGermanySpett.le EUROPEANCONSUMERSV.le Sirtori, 56  00149 ROMA RM OGGETTO: Richiesta di rimborso delle somme illegittimamente percepite a titolo del cosiddetto Diritto di SignoraggioIo sottoscritto _____________________________, residente in __________________ (prov. _____) CAP (___________) alla via ____________ n. ___ (tel. ________________), cittadino italiano e dell'Unione Europea,  invito e diffido il Vs. Istituto a voler corrispondere al sottoscritto la somma di euro 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, da Voi illegittimamente percepito.Tale somma è stata così determinata dal Giudice di Pace di Lecce avv. C. Rochira nel giudizio n. 3712/2004 R.G, definito con sentenza n. 2978/05 (www.studiotanza.it) , depositata presso la cancelleria in data 26.9.2005 proposto da G. D. (Avv. Antonio TANZA del foro di Lecce) contro la Banca Centrale Europea - Banca Centale d'Italia Spa (Avv. M. PERASSI, M. MANCINI e A. FRISULLO).Con tale sentenza, come a Voi ben noto, Banca d'Italia è stata condannata a risarcire il danno di cui sopra, oltre oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.Si invia in copia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, alla Banca Centrale Europea e all'Associazione per la tutela dei diritti dei consumatori Adusbef per loro rispettiva e opportuna conoscenza.Nell'ipotesi di silenzio o riscontro negativo si procederà all'azione giudiziaria nei confronti di Banca d'Italia per il recupero di detta somma.Con l'auspicio che il Governo prenda in considerazione l'illegittimità del c.d. "diritto di Signoraggio" ed il vantaggio ottenuto da Banca d'Italia e dalle sue azioniste private in questi anni, in violazione dell'art. 3 ultimo comma dello stesso Stauto della Banca Centrale.Distinti saluti.Lì ___________(firma del cittadino)nb: si allega fotocopia del doc. di identità in corso di validitàLA COPIA DELL'ATTO DI CITAZIONE        TRIBUNALE DI ROMAATTO DI CITAZIONEIl sig. ________________ rappresentato e difeso dall’avv. __________ del Foro di_________, presso il quale elegge domicilio,PREMESSO CHE     1.. Il potere di emettere moneta e il potere di fissare il tasso di sconto sono poteri sovrani. Se in un Paese dove circola una moneta ma, per varie ragioni, non è possibile riscuotere i tributi, i governanti vogliono fare cassa per pagare le spese del regime (istituzioni, polizia, forze armate), basterà loro stampare una certa quantità della moneta che circola in quel Paese. Ma il governo, con questa operazione, ovviamente, non aumenta la ricchezza del Paese, bensì aumenta il proprio potere di acquisto – togliendolo all’insieme della popolazione. Ossia, trasferisce a sé ricchezza. Prelevandola agli altri e creando tendenzialmente inflazione E’ come un’imposta indiretta generalizzata e con effetto inflativo.     2.. In Italia e nell’Eurozona, al presente, questa imposta indiretta, detta signoraggio, viene introdotta e raccolta non dagli Stati o dall’Unione Europea, ma dalla Banca Centrale Europea, e prima era introdotta e raccolta dalla Banca d’Italia; ancora oggi, la Banca d’Italia riceve dalla BCE l’80% del gettito di questa imposta.    3.. La Banca d’Italia è ed è sempre stata una società privata, come sidirà, proprietà di azionisti privati. Anche la BCE è un soggetto a gestione privata ed indipendente dall’Unione Europea. Questa imposta è quindi introdotta e raccolta senza alcuna deliberazione del parlamento o di rappresentati del popolo, e va a beneficio di soggetti privati, non della collettività.     4.. Inoltre i profitti da signoraggio sono mascherati, in bilancio, come debiti, come se il denaro emesso costituisse per la Banca d’Italia e per la Banca Centrale Europea un’obbligazione di convertirlo, a richiesta, in oro o in qualche altro valore – il che non è.    5.. Oltre a questa forma di signoraggio, ve ne è un’altra, che vieneesercitata dalle banche di credito mediante la creazione di disponibilitàesigibili a vista sui conti correnti, ossia denaro scritturale prestato aiclienti, che non è denaro contante e non è valuta legale, anche se vieneespresso in quantità di valuta legale. Poiché, nel sistema di riservafrazionario vigente, in questo modo la banca può prestare, ossia creare, fino a 50 volte il denaro che ha ricevuto in deposito, rectius in prestito, dai clienti. Anche questa forma si signoraggio è, ovviamente, inflativa, in quanto spende il nome della valuta legale, pur senza creare valuta legale.    6.. Chi detiene il potere monetario, esercitando questo potere, attribuisce unilateralmente a sé un potere di acquisto dei beni e dei servizi del mercato in cui questo potere viene esercitato. Ciò è possibile in quanto la novella emissione della data moneta -la quantità di Euro che la BCE immette nel mercato, nel nostro caso- viene accettata dal mercato, ossia il mercato domanda l’Euro, dato che l’Euro ha già una circolazione e un’accettazione, ossia un suo mercato. Ogni novella emissione di una certa quantità di una data moneta riesce perché si inserisce in una preesistente circolazione di quella moneta. Il potere monetario si basa quindi su due presupposti: uno costituto per legge, ossia il monopolio dell’emissione (che consente di dosare l’emissione e di produrre la scarsità della moneta); e l’altro, l’accettazione, costituito non dalla legge né da una convenzione, ma storicamente, spontaneamente, multifattorialmente.    7.. Come poteri sovrani, in forza dell’art. 1, 2° c., della Costituzione repubblicana, il potere di emettere moneta e di fissare il tasso di interesse primario appartengono inalienabilmente al popolo.    8.. In violazione di questa norma costituzionale fondamentale, i predetti poteri vengono esercitati da soggetti privati; governati da privati, e precisamente la BdI e la BCE    9.. La BdI ha sempre avuto le caratteristiche di un soggetto privato, e precisamente di una società per azioni; infatti, essa nasce come banca privata, poi va in dissesto, e, nel 1926, viene finanziariamente salvata dallo Stato fascista, che ne fa ciò che poi è divenuta.    10.. In seguito, essa ha sempre avuto una direzione dettata da banche private -le sue azioniste-. e caratteristiche che la sottraggono ad ogni forma di controllo o direzione democratici. Anzi, le banche che essa doveva in teoria sorvegliare, erano e sono le sue proprietarie azioniste, che quindi sorvegliano sé stesse, in un palese conflitto di interessi. Queste caratteristiche autocratiche e privatistiche sono state rafforzate dagli anni ’90.    11.. La BCE, proprietà delle banche centrali dei Paesi aderenti, le quali ne sono azioniste, è pure un soggetto privato, ed è esplicitamente sottratta ad ogni controllo e governo democratico da parte degli organi dell’Unione Europea a norma del Trattato di Maastricht, il quale ne fa una sorta di soggetto sovranazionale ed extraterritoriale.    Invero, La perdita delle sovranità monetaria e legislativa per gli Stati membri in campo monetario, sovranità che sono parti essenziali della sovranità nazionale, da parte degli Stati europei, è stata stabilita in maniera irrevocabile dagli artt. 105 e 117 del Trattato di Maastricht.     Il Protocollo sul SEBC, ricalcando l’art. 107 del Trattato, stabilisce, all’art. 7: "Indipendenza - Conformemente all'articolo 107 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, né la BCE, né una Banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti. "    Il medesimo Protocollo stabilisce anche il diritto di segretezza (ossia di non rendere pubbliche le ragioni di ciò che decidono sulla testa dei cittadini europei) per i signori della BCE: "10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. "    L’art. 12 del Protocollo, che si intitola "Responsabilità degli organidecisionali", in realtà non prevede alcuna responsabilità.     L’art. 16 del Protocollo sancisce la perdita di sovranità monetaria degli Stati in favore dei banchieri centrali europei: "Conformemente all'articolo 105 A, paragrafo 1 del trattato, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità." L’art. 105 del Trattato reca: "1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità. "    l.. In tal modo è stata attuata la cessione in via definitiva di poteri sovrani del popolo a un soggetto controllato da privati e da interessi privati, il quale si situa al di fuori e al disopra di qualsiasi sovranità politica e pubblica.    m.. L’art. 11 della costituzione consente limitazioni (non già a cessioni)della sovranità nazionale solo in favore di altri stati (e la BCE non è unostato né organo di altri stati) a condizioni di parità (mentre le quote nellaBCE non sono paritarie) ai soli fini di assicurare "la pace e la giustizia trale Nazioni" (mentre i fini della BCE sono altri).    n.. Quindi il Trattato di Maastricht è incompatibile con la Costituzione.    o.. Le conseguenze dell’esercizio privato di questi poteri sono:    p.. a)Il profitto del signoraggio, che ha i seguenti volumi......, (e che, discendendo dal potere sovrano di emissione monetaria, spetta al popolo) viene realizzato da banche private o da soggetti privati, che partecipano mediatamente la BCE. Si precisa che il signoraggio consiste nel fatto che l’istituto di emissione emette denaro prestandolo agli stati che lo richiedono e in cambio forniscono titoli di debito pubblico; le emissioni di denaro avvengono come sconto su tali titoli, che poi l’istituto di emissione vende all’asta; i titoli verranno pagati con le entrate dello stato, ossia quasi completamente col gettito fiscale, proveniente dal lavoro, dal risparmio etc.; mentre l’emissione del denaro non comporta alcun costo alla BCE (oltre quelli di gestione propria e tipografici). Infatti il denaro emesso non ha copertura aurea, non è convertibile in oro o altro bene (come avveniva, seppur non sempre, fino al 1929), e il suo valore è dato dall’accettazione da parte dei mercati, della gente – come dimostrato dal fatto che il Dollaro USA non ha perso il suo valore a seguito dell’abbandono del gold exchange standard nel 1971.    q.. b)La BCE, mediante i suoi poteri di fissare il tasso di interesse e di dosare l’offerta di denaro, esercita un potere politico di condizionamentodelle politiche degli stati aderenti all’Euro. Questo potere riduce gli stati membri a uno status di sovranità limitata, infatti......     r.. c)Il sistema bancario privato, che controlla la BCE, è in grado diprodurre, a suo proprio privato beneficio, le varie congiunture economiche che gli convengono; in particolare, la rarefazione monetaria, la deflazione, la disoccupazione, conseguendo così, anche grazie alla possibilità di partecipare società commerciali e industriali, il dominio sulle economie. Infatti, il sistema bancario internazionale, mentre da una parte produce una generalizzata rarefazione monetaria, dall’altra parte sostiene banche sottraggono al fisco somme enormi, ma fanno figurare utili come se fossero perdite, sottraendo così al fisco altre imposte.... Per tali ragioni, la BCE non rende pubblici i propri bilanci.    s.. Questa situazione è contraria al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e a quello del dovere contributivo di cui all’art. 53 Cost.    t.. Rispetto a quanto detto sul signoraggio e sulla contrarietà al vero della contabilità bancaria, anche i bilanci dello stato sono oggettivamente ed economicamente falsi, in quanto fanno figurare, a carico della nazione e a favore della BCE, un debito che non ha ragion d’essere. Infatti, come si accennava supra, la banca centrale emette denaro che ad essa non costa pressoché nulla, e che riceve il proprio valore non dalla banca emittente (che, si ripete, non ha per esso una copertura aurea né è tenuta a convertirlo in oro o altro bene) bensì dal mercato, dalla nazione – o, nel caso dell’Euro, dalle nazioni che lo accettano. Inoltre, al momento dell’emissione, il denaro non appartiene alla BCE, non essendovi alcuna norma che lo stabilisca. 18. Questa situazione di falso debito pubblico limita enormemente quantoingiustamente l’azione dello stato nel perseguimento dei compiti postigli dalla Costituzione, in fatto di promozione della rimozione degli ostacoliall’eguaglianza (art. 2, 2° C.), di assistenza (art. 38), di difesa, discolarizzazione, di ricerca scientifica (art. 9), di infrastrutture, etc. Essa inoltre inibisce enormemente e ingiustamente il progresso economico, colpisce il risparmio, crea disoccupazione, sottoccupazione, sottoremunerazione (artt. 35, 36), tasse e tariffe ingiustificate. 19. Inoltre, lo stato, reso falsamente debitore di soggetti privati spesso occulti, è molteplicemente condizionato da questi stessi nell’esercizio delle sue funzioni, sicché la sua sovranità, anche in quanto ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, è nel complesso subordinata, quindi irreale...20. Solamente attraverso un intervento del potere giudiziario è a questo punto possibile stabilire la legalità costituzionale, la sovranità popolare e salvare il Paese dalla rovina economica.CITABCE in persona del Governatore, BDI in persona del Governatore, MINISTERODELL’ECONOMIA in persona del Ministro, tutti a comparire avanti il designando Giudice Istruttore del suddetto Tribunale alle ore di rito dell’udienza del_____________2006 (con invito a costituirsi a mezzo di abilitato procuratore almeno 20 giorni prima della predetta udienza e con monito che, se non si costituiranno, si procederà in loro declaranda contumacia; mentre, se si costituiranno oltre il suddetto termine, incorreranno nelle decadenze stabilite dall’art. 167 CPC), affinché in loro contraddittorio si decida sulle seguentiDOMANDE:Contrariis rejectis, con spese rifuse:  1.. Dichiarare che il potere di emettere moneta, e l’Euro in particolare, di stabilire la quantità e i tempi dell’emissione e di fissare il tasso primario di sconto è un potere sovrano e che quindi appartiene inalienabilmente al popolo italiano;  2.. Dichiarare che la moneta, e l’Euro in particolare, al momentodell’emissione, appartiene al popolo italiano, e per esso alla RepubblicaItaliana;  3.. Dichiarare -previo rinvio alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità- caducate perché contrarie agli artt. 1, 1° e 2° C.; 3, 2° C.; 11; 23; 41, 2° C.; 47, 1° C.; 52 Cost. lo statuto della Banca d’Italia, il Trattato di Maastricht e il relativo Protocollo esecutivo, in quanto agli articoli citati nella premessa n. 11 del presente atto;e per conseguenza automatica le leggi e norme di recepimento, ratifica e attuazione dei medesimi articoli, con riserva di migliore e più precisa indicazione in corso di causa.  4.. Dichiarare -previo rinvio alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità- caducate perché contrarie agli artt. 1, 1° C.; 3, 1° e 2° C.; 11; 41, 2° C.; 47, 1° C; 52. Cost. lo statuto della Banca d’Italia, il Trattato di Maastricht, il predetto Protocollo, nelle norme suindicate, e per conseguenza automatica le leggi e norme di recepimento, ratifica e attuazione dei medesimi articoli (con riserva di migliore e più precisa indicazione in corso di causa), in quanto consentono alla BCE e alla Banca d’Italia di realizzare l’utile del signoraggio contabilizzandolo come voce passiva del conto patrimoniale, quindi sottraendolo al dovere di pagare le imposte sugli utili, stabilito dall’art. 52 Cost., in violazione anche del principio di eguaglianza stabilito dall’art. 3 Cost., anche in relazione alla riforma del 1994 che consente alle banche di avere partecipazioni in società imprenditoriali, quindi di farsi imprenditrici commerciali e di competere con altre imprese; e con conseguente ingiusto scarico degli oneri fiscali sugli altri soggetti, fisici e giuridici;  5.. Dichiarare la nullità per mancanza di corrispettività, o per mancanza di oggetto, o per illiceità dell’oggetto e della causa juris, o per mancanza di forma (dichiarando trattarsi di donazioni dissimulate alla BDI e alla BCE) di tutti i contratti con cui lo Stato, e per esso il Ministero competente, ha assunto debiti verso la BDI e la BCE per l’emissione di denaro contro cessione di titoli di Stato o altra promessa di pagamento;  6.. Dichiarare pertanto inesistente, in tutto o nella parte ritenuta di giustizia, ogni debito dello Stato verso le convenute, originante dalle operazioni di sconto di titoli del debito pubblico;  7.. Condannare le convenute a risarcire all’attore, per i fatti di cui in premesse, ciascuna € 500 oltre interessi dalla domanda al saldo, con riserva di richiedere le maggiori somme spettanti a tale titolo in separato giudizio.  8.. In via istruttoria, ordinare alla BCE l’esibizione mediante deposito in cancelleria delle copie dei suoi bilanci dall’istituzione ad oggi; ordinare alla BDI l’esibizione mediante in deposito in cancelleria dei suoi bilanci degli annidal____ al_____Roma, addì_________________Avv. _________________PROCURA All’avv. _____________ conferisco mandato e procura a rappresentarmi e adifendermi nel presente giudizio, nonché a nominare e revocare domiciliatari eprocuratori. CITAZIONE DI BANCA D'ITALIA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCEATTO DI CITAZIONE Il signor De Gaetanis Giovanni, associato ADUSBEF Onlus , (C.F.: ***), nato a *** il 20.11.19** e residente in *** (Le) alla via ***, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonio Tanza e dall'avv. Antonio Pimpini ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Martiri d'Otranto n. 4 presso e nello Studio dell'avv. Antonio Tanza PREMESSO - che l'esponente è Cittadino Italiano, ed è altresì, facente parte dell'Unione Europea;- che attualmente, l'emissione dell'Euro, nuova Moneta del circuito comunitario, è stata affidata alla Banca Centrale Europea, della quale le singole Banche Centrali dei Paesi Membri sono divenute articolazione su base nazionale, munite di legittimazione processuale passiva;- che, ciò posto, la mera funzione di emissione va distinta da quella del prestito di denaro, sul decisivo rilievo che la prima ha finalità meramente tipografica e di conio, mentre la seconda presuppone la qualità di proprietario del bene, oggetto del prestito;- che, pertanto, prestare denaro è prerogativa esclusiva del proprietario;- che la BCE emette denaro prestandolo, recte addebitandolo alla collettività comunitaria, in assenza di alcuna norma che la riconosca proprietaria del bene giuridico moneta;- che l'emissione della Moneta, attraverso il prestito, poteva ritenersi legittima quando la Moneta era concepita come Titolo di Credito Rappresentativo della Riserva, e, per ciò stesso, convertibile in oro, a richiesta del portatore della banconota;- che, infatti, solo in detta ipotesi, la Banca Centrale poteva affermarsi proprietaria della Moneta, in quanto titolare della Riserva Aurea;- che, tuttavia, una volta abolita la convertibilità e la stessa Riserva - anche nelle transazioni delle Banche Centrali - avvenuta con la fine degli accordi di Bretton Woods il 15 agosto 1971, la Banca di Emissione non è più proprietaria della Moneta, ma, ciònonostante, continua a comportarsi come se lo fosse, in quanto persevera nell'emettere Moneta, prestandola;- che, al contrario, attualmente, il valore della Moneta nasce solo per convenzione sociale della Collettività, analogamente a quello che avviene per il francobollo di antiquariato, che ha valore per convenzione, e senza Riserve auree;- che, infatti, la Moneta è misura del valore, ed è necessariamente anche valore della misura, in quanto ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quella dell'oggetto misurato, ed è creata dalla convenzione sociale;- che, pertanto, la Moneta è un bene di Proprietà della Collettività, che accettandola, ed a causa della sola accettazione, crea il valore indotto, incorporandolo nel simbolo Monetario;- che è evidente che il predetto valore Monetario nasce a costo nullo, per convenzione, ad eccezione delle sole spese di stampa;- che, peraltro, la Moneta deve avere la qualità della rarità, perché ogni unità di misura deve avere la qualità corrispondente a quella dell'oggetto misurato (ecco perché anche la Moneta come misura del valore, e valore della misura dei beni economici, è un bene economico);- che l'attuale sistema è affetto da una gravissima patologia, con gravissimi danni per tutte le collettività nazionali, in quanto la Banca Centrale Europea dovrebbe emettere la Moneta, accreditandola, mentre ha illecitamente trasformato la Collettività da proprietaria in debitrice del proprio denaro, in un ammontare del debito non dovuto, pari a tutto il denaro in circolazione;- che, in conseguenza di tale illecito comportamento, il costo del denaro per la Collettività, è pari al 200%, oltre agli interessi, e agli accessori tutti, così da configurare l'aggressione della grande usura delle Banche Centrali, in danno delle Collettività Nazionali;- che il nocumento, subito dal singolo Cittadino, è pari alla quota di Debito Pubblico indicata come gravante sul singolo componente della Collettività, mentre questi è creditore di tale somma, in conseguenza della perdita della Proprietà della Moneta, e dell'equivalente debito dovuto. Pertanto, l'esponente - come in Atti rappresentato, domiciliato, e difeso C I T A la Banca Centrale Europea, e, per essa, la locale articolazione, individuata nella Banca Centrale d'Italia S.p.A., in persona del Governatore legale rappresentante p. t. corr. per la carica presso la Sede della Società in Roma alla Via Nazionale, 91, a comparire innanzi al designando Giudice di Pace di Lecce, via Brenta, all'udienza che si terrà il giorno 26.11.2004, ore 9.30 c.c., con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge con espresso avvertimento che non costituendosi incorreranno nelle decadenze si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'illustrissimo Giudice di Pace di Lecce, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, così provvedere: accertare incidenter tantum e dichiarare che la Proprietà della Moneta è della Collettività Nazionale ed Europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla stampa. In conseguenza di ciò, dichiarare che l'intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti dell'Unione Europea, e che, per l'effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico. In conseguenza di ciò, condannare l'Istituto di Emissione al pagamento della somma, forfettariamente indicata, di Euro 1.100,00, con espressa rinuncia al sovrappiù, prudenzialmente indicata per le causali di cui in narrativa, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del Giudice adito. Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.Si dichiara ai sensi delle vigenti norme che il valore della causa è contenuto in euro 1.100,00.In via istruttoria:Si producono: 1) Copia della Carta d'Identità del Sig. Giovanni De Gaetanis e Certificato di Residenza, con l'attestazione della Nazionalità e della Cittadinanza.2) B. Tarquini (ex Procuratore Generale di Cassazione)"La banca, la moneta e l'usura", Napoli, Controcorrente, 2003;3) G. Auriti "Applicazione di una teoria dell'utilità ad una teoria del diritto e delle persone giuridiche" estratto dagli atti del 2° Congresso Nazionale di Filosofia del Diritto (Sassari, 2 giugno 1955 ), Milano, Giuffrè, 1956;4) G. Auriti "L'ordinamento internazionale del sistema monetari", Teramo, Edigrafital, 1996;5) G. Auriti " Il valore del Diritto", Teramo, Edigrafital, 1996; 6) F. Cianciarelli "Le origini storiche della moneta", Teramo, Edigrafital, 1996 7) F. Cianciarelli "Predoni, padroni planetari", Cosenza, 2M, 1998 8) S. Frigiola "La fabbrica del debito, dell'usura e della disoccupazione", Rimini, Pragmateia ass. culturale - 19999) G. Auriti "Il paese dell'utopia", Chieti, Tabula Fati, 2002;Riservati i mezzi di prova.Lecce, 12 ottobre 2004 Avv. Antonio TanzaAvv. Antonio Pimpini