La pericolosa prassi del decreto dell’11 ottobre 2017 per gli edifici pubblici

La pericolosa prassi del decreto 11 ottobre 2017 per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Nel recente Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_dm_11_10_cam_edilizia.htm) l’autocertificazione, prassi molto pericolosa che di fatto può potenzialmente permettere al privato di compiere misfatti inerenti l’utilizzo di materiali, viene per l’ennesima volta elevata a legge.

In mancanza di adeguati controlli da parte di terzi le attività di edificazione e ristrutturazione degli edifici pubblici (quindi compresi ospedali e scuole) sono abbandonate, dal decreto in oggetto, alla discrezione del privato.

Il fine del decreto è dichiaratamente “rendere più flessibile l’obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi, in relazione alla tipologia e alla localizzazione” sulla base di criteri che il Ministero dell’Ambiente deve, per altro, ancora indicare. Di fatto dichiara “Sono adottati i Criteri ambientali minimi per l’Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Quindi una vera e propria regalia ai costruttori. In questioni così delicate si dovrebbero altresì, per la sicurezza degli usufruitori per più anni, di beni pubblici, rendere quanto più stringenti le norme ambientali. Esattamente il contrario di quanto dichiara detto decreto che, per ora, il cosiddetto Governo del Cambiamento si è ben guardato dall’emendare.

Particolarmente inquietante il paragrafo 2.3.5.5 Emissioni dei materiali dove viene presentata una tabella con i limiti di emissione di pitture e vernici; tessili per pavimentazioni e rivestimenti; laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili; pavimentazioni e rivestimenti in legno; altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi); adesivi e sigillanti; pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Sostanza Limite di emissione  (µg/m3) a 28 giorni
Benzene, Tricloroetilene, DEHP, DBP 1
COV totali 1500
Formaldeide < 60
Acetaldeide < 300
Toluene < 450
Tetracloroetilene < 350
Xilene < 300
1,2,4 – Trimetilbenzene < 1500
1,4-diclorobenzene < 90
Etilbenzene < 1000
2-Butossietanolo < 1500
Stirene < 350

Tali limiti sono più alti di quelli fissati, su base scientifica e normativa, da altri paesi europei.

Ad esempio il limite per l’acetaldeide è fissato in Belgio, μg/m3 sulla base alla norma CEN/TS 16516 a <200 μg/m3, per il toluene a < 300 μg/m3, COV totali a < 1000 μg/m3. Inoltre in Belgio si specifica che le sostanze classificate come cancerogene 1A e 1B devono avere un limite di 1 μg/m3. Di fatto l’assenza di detto limite può potenzialmente determinare l’utilizzo di materiali significativamente cancerogeni.

Inoltre secondo il regolamento UE sui materiali da costruzione 2011/305) in vigore dal 1° luglio 2013, che definisce i requisiti di base per i materiali da costruzione (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&from=IT):

“Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare una minaccia per l’igiene o la salute degli occupanti…da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo sulla qualità dell’ambiente… in particolare a causa di uno dei seguenti eventi: b) Emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell’aria interna o esterna…”.

Il regolamento prescrive che qualsiasi costruzione non deve risultare nociva per la salute degli occupanti, il che significa che nessuna particella e nessun gas pericoloso deve essere rilasciato nell’aria.

Non ci sembra che il Decreto italiano abbiamo molto a che fare con questi criteri.

Inoltre il decreto dell’11 ottobre 2017, non considera la durata della struttura, che nel caso delle opere pubbliche non deve essere meno di cento anni, imponendo l’uso di materiali inerti per pavimentazione e pareti, per altro ammortando per più anni di utilizzo, il costo della messa in opera, ed evitando il contatto prolungato nel tempo, in istituti anche sino a cinque anni, degli ignari utilizzatori.

In Italia, a differenza di altre nazioni come ad esempio i Paesi Bassi, privi di materiali inerti da costruzione, è assolutamente evitabile, per l’ampia gamma di materiali disponibili e lavorazioni, l’utilizzo di materiali anche a basso rilascio e la cui produzione già produce scarichi inquinanti elevati. Per altro sarebbe doveroso almeno specificare la necessità di un monitoraggio dei materiali nel tempo. Dettaglio che non appare da una lettura del decreto.

Ricordiamo che i materiali inerti e privi di emissione hanno qualità statiche e sopportano compressioni e sforzi a taglio non indifferenti rispetto a materiale emissivi a valori pressocchè nulli ; questo rende il rischio di emissione tollerato dal Decreto assolutamente evitabile.

È necessario valutare più attentamente il ciclo di vita della struttura: dai costi di produzione del prodotto ai costi di trattamento, depurazione e smaltimento, di cui non si è prevista la valutazione del costo, alla durata, alla resistenza all’incendio, all’emissione che, seppur bassa, prolungata nel tempo, può diventare potenzialmente cancerogena. Si tratta inoltre di materiale staticamente neppure autoportante.

Questi fattori devono essere sottoposti a un’attenta Analisi Costi/Benefici, obbligatoria per le Opere Pubbliche (DPCM 3 agosto 2012, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012 Attuazione dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-P-C-M-/DPCM-03-08-2012.pdf).

La necessità di attuare seriamente il DPCM del 3 agosto 2012 è stata confermata dall’attuale ministro Toninelli (https://www.money.it/toninelli-riafferma-vincolo-analisi-costi-benefici-su-investimenti-pubblici).

European Consumers ritiene possibile e necessario escludere per le opere pubbliche materiali a “bassa” dispersione fin dalle fasi di costruzione applicando l’analisi costi-benefici. Inoltre appare necessario che anche nella vendita ai Privati sia segnalata, sui prodotti, l’eventuale emissione di sostanze emesse nel tempo e nocive alla salute.

Per quanto riguarda l’Analisi Costi/Benefici prevista dal DPCM 3 agosto 2012 risulta ad European Consumers largamente disattesa a livello di opere pubbliche a tutti i livelli. Sarà quindi oggetto di future analisi di cui terremo informato il pubblico.

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