Allarme OGM: inviate alla Commissione Agricoltura della Camera ulteriori notazioni in seguito alle modifiche dei testi unici in materia di sementi e vegetali!

Allarme OGM: inviate alla Commissione Agricoltura della Camera ulteriori notazioni in seguito alle modifiche dei testi unici in materia di sementi e vegetali!

L’impegno di European Consumers e dei suoi esperti legali in riferimento ai decreti legislativi contenenti testi unici in materia di sementi e vegetali, piante da frutto e ortive, viti e protezione fitosanitaria delle piante [1] ha costretto la Commissione Agricoltura a ribadire che in Italia, allo stato attuale, esiste una normativa che impedisce la coltivazione degli OGM. Sono tuttavia ancora presenti significative lacune, per cui la scrivente Associazione ha inviato alla Commissione nuove annotazioni per evidenziarne le carenze.

Oggetto: Notazioni sul parere emanato dal Senato della Repubblica in data 28 dicembre 2020 sui quattro decreti legislativi contenenti testi unici in materia di sementi e vegetali, piante da frutto e ortive, viti e protezione fitosanitaria delle piante (atti 208, 209, 211, 212).

In data 28 dicembre 2020, il Senato ha emanato un parere condizionato sulla bozza dei decreti legislativi redatti dal Governo in attuazione della delega contenuta nell’art. 11, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (atti nn. 208, 209, 211 e 212) per quel che riguarda la redazione di Testi Unici di tutta la legislazione relativa al materiale di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive (atto 208), alle misure di protezione degli organismi nocivi per le piante (atto 209), alla produzione e alla commercializzazione di prodotti sementieri (atto 211), alla produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite (atto 212), disciplinando, nel contempo, con i medesimi, anche la produzione, coltivazione e commercializzazione degli OGM.

Con soddisfazione si deve rilevare che reiteratamente il Senato (ossia la 9ª Commissione Permanente Agricoltura e Produzione agroalimentare) invita il Governo, con tale parere condizionato, a considerare e a tener conto, nello schema dei decreti in esame, della disciplina contenuta nel decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, in particolare dell’art. 1, comma 1, lettera b), che, dopo il Titolo III, introduce, nel decreto legislativo n. 224 del 2003, il Titolo III bis relativo alla limitazione e al divieto di coltivazione sul territorio nazionale degli OGM e, quindi, della scelta attuata dal nostro Paese di chiamarsi fuori dalle produzioni geneticamente modificate, e questo anche alla luce delle caratteristiche dell’Italia e della sua orografia che impediscono, tra l’altro, di far coesistere la coltivazione dei vegetali OGM con quella dei vegetali non OGM, per l’inquinamento irreversibile che ne deriverebbe sia delle aree agricole che dell’ambiente, come dei vegetali e delle sementi convenzionali e biologiche, stante il carattere dominante dei vegetali OGM su quelli non OGM.

Con ciò il parere vuole, nel contempo, evidenziare i limiti della delega contenuta nell’art. 11, comma 1, della legge n. 117/19, che non debbono e non possono essere valicati dal Governo e che, mantenendo il testo dei decreti così come presentato, in Parlamento, verrebbero sicuramente superati, per quel che riguarda, in concreto, la disciplina degli OGM, la cui coltivazione è tutt’ora, si ripete, vietata in tutto il territorio nazionale.

Per evitare incertezze e lungaggini burocratiche, forse sarebbe stato meglio e più opportuno che il Senato avesse espresso esplicitamente quanto implicitamente affermato, invitando il medesimo Governo a stralciare, dai decreti legislativi citati, tutto quanto attiene alla regolamentazione degli OGM, anche tenendo conto di quanto contenuto nella sentenza, vincolante, della Corte del Lussemburgo del 25 luglio 2018 (richiamata dal parere) che, nel considerare legittimo il divieto di 21 Stati UE (compresa l’Italia) di coltivare Mais Mon 810, considera, di fatto, legittimo anche il divieto di coltivare OGM in generale sul territorio nazionale in parola, in attuazione della Direttiva 2001/18/CE, del principio di precauzione ivi contenuto e disciplinato, e degli articoli 26 ter e 26 quater del D.lgs n. 224 del 2003 in presenza di obiettivi di politica ambientale, di politica agricola, di pianificazione urbana e territoriale, di uso del suolo, di impatti socio-economici, dell’esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, di ordine pubblico, di rischi per la salute umana ed animale, elementi tutti considerati, ad esempio, dall’Ungheria quando ha inserito tale proibizione di coltivare OGM addirittura nella propria Costituzione (art. XX).
Ma questo stralcio risulta, altresì, necessario ed opportuno ove si consideri la Decisione del Consiglio UE 2019/1904, dell’8 novembre 2019 che, all’art. 1, dispone:

«Il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro il 30 aprile 2021, uno studio alla luce della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-528/16 concernente lo Statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell’Unione».

Sollecitazione rafforzata dall’art. 2 che, tra l’altro, recita:

«Il Consiglio invita la Commissione a far si che la proposta sia corredata da una valutazione di impatto».

Peraltro, tale sentenza della Corte del Lussemburgo, del 25/7/2018, invita gli Stati membri a considerare anche i metodi di produzione dei nuovi NBT, parificati ai metodi di produzione degli OGM, tenendo conto, evidentemente, delle risultanze tecniche e scientifiche emerse in corso di giudizio; giudizio emanato, dunque, non per “sentito dire”, ma sulla base di evidenze che l’interprete nazionale è tenuto a verificare e a controllare prima di procedere all’emanazione di discipline che rischiano, queste si, di essere approvate per sentito dire, ovvero “per rispettare” interessi che nulla hanno a che fare con gli interessi nazionali.

In particolare, la citata sentenza del 25/7/18 così si esprime al n. 48:
«I rischi legati all’impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi (NBT) potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Pertanto, emerge che, da un lato, la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo in detto organismo e, dall’altro, che lo sviluppo di tali nuove tecniche o nuovi metodi consente di produrre varietà geneticamente modificate ad un ritmo ed in quantità non paragonabili a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi casuale».

Questi rilievi della sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo sono considerati nel parere del Senato quando lo stesso invita il Governo a tener conto di quanto evidenziato nella Risoluzione approvata il 28 luglio 2020 dalla 9ª Commissione citata (documento XXIV, n. 25), per farsi promotore, in sede Comunitaria, di una iniziativa legislativa rivolta a «Disciplinare in maniera diversa OGM e NBT, come strumento necessario per tutelare il modello di agricoltura del nostro Paese e al tempo stesso a non impedire e anzi a sostenere i processi di ricerca e sperimentazione strategici per garantirne prospettiva e sostenibilità», confermando (ved. pag. 10, n. 6, della Risoluzione) «nelle opportune sedi, l’opt-out (ossia il dichiararsi fuori) da tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da NBT», con questo disapprovando e respingendo, di fatto, tutta la regolamentazione approvata dal Governo sugli OGM, contenuta nella bozza dei decreti legislativi all’esame.

Ma tale Risoluzione del 28/7/2020 era conosciuta dal Governo quando ha rimesso al Parlamento, il 2 novembre 2020, i decreti legislativi citati; nonostante ciò lo stesso Governo ha inviato alle Camere bozze di decreti che disciplinano e permettono la produzione e la coltivazione degli OGM, senza distinzione alcuna tra vecchi OGM e nuove produzioni, ignorando sia la Risoluzione in parola, come la sentenza (vincolante) della Corte di Giustizia del Lussemburgo, del 25/7/18, che parifica i nuovi NBT agli OGM.

Ne consegue che il Governo, non essendo il parere delle Camere vincolante, potrebbe continuare ad ignorare l’invito del Senato a fermarsi per riconsiderare il tema degli OGM sotto un nuovo profilo ed una nuova sistemazione legislativa, coordinandosi con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sollecitando, con questo, il medesimo ad attendere, in merito, le deliberazioni della Comunità europea, senza precederle in modo inopportuno ed intempestivo e, se si vuole, illegittimo ove si consideri l’attuale legislazione che permette agli Stati membri (come ha fatto l’Italia) di proibire la coltivazione degli OGM.

Peraltro, lascia perplessi l’invito al Governo, contenuto della citata Risoluzione (pag. 10, n. 3), «a favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di genome editing da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare», senza prima aver accertato se tale tipo di sperimentazione ricalchi quello attivato per ottenere vegetali OGM e nuovi NBT che potrebbero comportarsi come tali (in quanto vegetali dominanti) inquinando gli altri vegetali e inquinando, irreversibilmente, le aree agricole e l’ambiente.

In concreto, dare per scontato che queste modifiche, indotte artificialmente dall’uomo, siano innocui per la salute umana e animale e per l’ambiente, significa ritenere inutili le sperimentazioni sollecitate, dato che i risultati si considerano comunque benefici.
In altre parole, la sperimentazione si attiva per compiere verifiche, non per ritenere acquisito il risultato benefico e salutare, che potrebbe, al contrario, essere dannoso, si ripete, per la salute umana ed animale e per l’ambiente.

Aggiungasi che il riferimento ai vecchi e ai nuovi OGM non si comprende cosa significhi se i nuovi non sono definiti e che, comunque, questo vuol dire che chi si opponeva (e si oppone) ai c. d. “vecchi OGM” (ovvero OGM senza specificazioni) aveva ragione e che, per eventualmente introdurre questi nuovi prodotti sul territorio nazionale, bisogna attendere il risultato delle sollecitate verifiche che sicuramente non possono attivarsi in campo aperto, come in campo aperto non erano e non sono ammesse le verifiche e le sperimentazioni degli OGM ovvero dei c. d. “vecchi OGM” o “nuovi NBT” da parificare agli OGM.

In conclusione,

SI INVITA

“LA CAMERA DEI DEPUTATI” ad insistere, presso il Governo, perché venga stralciato dai decreti legislativi in esame tutto quanto attiene alla regolamentazione degli OGM;

a) a ribadire l’attuale divieto vigente in Italia di produrre e coltivare OGM;
b) a sollecitare il Governo stesso ad intervenire, presso le istituzioni comunitarie competenti, perché sia confermato questo divieto in tutto il territorio dell’Unione europea, a salvaguardia della salute umana ed animale e dell’integrità dell’ambiente, come della biodiversità e della qualità delle produzioni agricole convenzionali e biologiche.

In fede
Marco Tiberti (Presidente European Consumers)
www.europeanconsumers.it

Note

[1] Si veda: European Consumers continua la lotta contro l’apertura governativa agli OGM inviando alle Autorità nuovi documenti integrativi https://www.europeanconsumers.it/2020/12/10/european-consumers-continua-la-lotta-contro-lapertura-governativa-agli-ogm-inviando-alle-autorita-nuovi-documenti-integrativi/; Terra Nuova diffonde il comunicato delle Associazioni contro l’introduzione di organismi geneticamente modificati nell’agricoltura italiana https://www.europeanconsumers.it/2020/12/05/terra-nuova-diffonde-il-comunicato-delle-associazioni-contro-lintroduzione-di-organismi-geneticamente-modificati-nellagricoltura-italiana/; Il governo si accinge a introdurre gli OGM in ITALIA: le Associazioni si oppongono! https://www.europeanconsumers.it/2020/12/03/5985/

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