IA, le nuove frontiere del Diritto a protezione del potere decisionale degli esseri umani

Intelligenza artificiale, nuove frontiere

E’ entrata in vigore il 10 ottobre 2025 la Legge n.132/2025[1] pubblicata sulla GU del 25 settembre 2025 su ‘Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale’.

Il testo si compone di 28 articoli e 6 capi che definiscono Principi e finalità della legge, disposizioni di settore, Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione, Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore, Disposizioni penali, Disposizioni finanziarie e finali.

La legge intende cogliere le opportunità fornite dalla IA e promuoverne ‘un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale’ ma si propone anche di garantire vigilanza sui rischi economici, sociali e sui diritti fondamentali del cittadino in linea con il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024[2] il quale definiva la nozione di intelligenza artificiale e impediva agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all’uso di sistemi di IA.

Il Regolamento UE 2024/1689 cui fa riferimento la Legge n.132/2025 rilevava la capacità inferenziale della IA consentendo di ottenere previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare gli ambienti fisici o virtuali ricavando algoritmi in maniera automatizzata e in modalità di autoapprendimento, categorizzando le persone fisiche e le loro emozioni attraverso la identificazione biometrica[3].

La Legge n.132/2025 specifica di volersi muovere nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità e riconosce come debbano essere rispettate l’autonomia e il potere decisionale degli esseri umani.

Viene anche riconosciuto il rischio per la sovranità, per lo svolgimento del metodo democratico nella vita delle istituzioni e nel dibattito democratico e per questo la legge afferma di voler assicurare la cybersicurezza anche a garanzia delle persone con disabilità, in cui diritti sono riconosciuti e sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2009 e resa esecutiva in Italia con la  legge 3 marzo 2009, n. 18[4].

La legge sulla IA garantisce inoltre il pluralismo dei mezzi di informazione per garantire obiettività, imparzialità e libertà di informazione ma garantendo la tutela dei dati personali.

Per quanto riguarda i minori di 14 anni, si specifica che l’accesso alle tecnologie IA e il trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la genitorialità nei confronti del minore, secondo quanto previsto dal  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196[5] a meno che il messaggio cui il minore accede sia ben chiaro.

In materia di sviluppo economico la Legge afferma di voler promuovere l’uso dell’IA allo scopo di migliorare l’interazione uomo-macchina anche attraverso la robotica allo scopo di accrescere la competitività delle imprese e quindi favorisce il dialogo e la collaborazione tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico.

Per quanto riguarda la difesa e la sicurezza nazionale, si chiarisce che le disposizioni previste dalla Legge esclude le forze armate e di polizia preposte, appunto, ad attività di prevenzione e contrasto ai fini della sicurezza nazionale dovendosi, comunque, muovere nel rispetto dei diritti fondamentali.

Per quanto riguarda l’ambito sanitario e della disabilità, la Legge riconosce la capacità diagnostica della IA e ne promuove l’uso ai fini del miglioramento del sistema sanitario ma nel rispetto dei diritti della persona anche in materia di protezione dei dati personali.

Secondo la Legge, l’uso dei sistemi di IA in ambito sanitario dovrebbero essere periodicamente aggiornati e verificati per garantire affidabilità e utilizzati allo scopo di migliorare le condizioni di vita, la sicurezza, l’inclusione sociale e la mobilità delle persone con disabilità.

Si auspica, quindi, uno scambio di informazioni e banche dati anche delle prestazioni sportive ai fini della prevenzione e della cura di malattia, dello sviluppo di farmaci e apparati medicali per il pubblico interesse.

AGENAS, Agenzia nazionale per la sanità digitale è la piattaforma che eroga servizi ai professionisti e agli assistiti con suggerimenti non vincolanti che fanno uso della IA.

Per quanto riguarda il capitolo dedicato al lavoro, la Legge riconosce che la IA può migliorare le attività dei lavoratori ma l’uso delle tecnologie non può svolgersi in contrasto con i principi della dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali o discriminando il lavoratore in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche.

Al fine di monitorare l’uso della IA e dei suoi effetti sul mondo del lavoro e sulla produttività, la Legge stabilisce la creazione di un Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro presieduto la Ministro del lavoro e i cui componenti saranno stabiliti nei prossimi 90 giorni.

Per quanto riguarda le professioni intellettuali si stabilisce che la IA sia usata solo a supporto dell’attività professionale in modo da assicurare il rapporto fiduciario con i clienti. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione la IA deve essere usata per incrementare i propri livelli di efficienza, la riduzione dei tempi di attesa e dei procedimenti ma anche qui si raccomanda un uso responsabile a garanzia della qualità e dell’autonomia del potere decisionale. Sono autorizzati all’uso della IA anche gli uffici giudiziari ma attraverso la promozione di attività di formazione su benefici e rischi.

Un aspetto importante che viene definito dalla legge riguarda l’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale e loro utilizzo. Per questo il Governo dovrà adottare dei decreti legislativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge che possano definire la materia.

La Legge istituisce anche un Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e coadiuvato dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Il Comitato può invitare alle proprie sedute altri soggetti interessati agli argomenti trattati e si occupa di coordinare attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di modelli di IA ma anche di coordinare politiche di indirizzo.

Viene, inoltre, istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza (ACN) al fine di garantire l’applicazione delle norme vigenti in materia di intelligenza artificiale mentre rimane il ruolo di vigilanza della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’IVASS che garantiscono anche il coordinamento con altre autorità pubbliche.

Per le attività previste dalla legge si stanziano 300.000 euro all’anno per il 2025 e il 2026 utilizzando una parte dell’accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L’Art.22 dedica, quindi, attenzione ai giovani con alto potenziale cognitivo segnalati nel Piano didattico personalizzato disponendo che possano rientrare in percorsi formativi presso istituzioni della formazione superiore. L’aspetto della didattica e della alfabetizzazione in merito alla intelligenza artificiale, d’altra parte, ricorre spesso nel testo della Legge, sia per i giovani, le scuole e le università, sia per i lavoratori allo scopo di agevolare percorsi di sperimentazione e collaborazione col mondo produttivo.

La Legge prevede anche un adeguamento del quadro sanzionatorio per le attività o gli usi illeciti dell’intelligenza artificiale o la creazione di strumenti di tutela dell’immagine o privacy delle persone o del diritto di autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La norma rimane in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399[6], in cui è specificato che è consentita la riproduzione o estrazione di immagini e testi contenuti in banche dati o materiali cui si ha libero accesso.

Vengono, infine, introdotte novità anche nel codice penale con la previsione di detenzione da due a sei anni nel caso in cui l’uso dell’intelligenza artificiale avvenga in maniera insidiosa e ingannevole cagionando danno attraverso la modificazione e pubblicazione di immagini alterate o video falsificati nelle immagini o nelle voci.

La Legge sostanzialmente si propone di supportare i cittadini, gli studenti e i lavoratori italiani nella formazione sull’uso responsabile e sui rischi dell’Intelligenza artificiale non potendo frenarne o impedirne la diffusione. La materia rimane ancora aperta in merito al quadro sanzionatorio e la creazione di gruppi di studio e osservatori dovrebbe garantire e prevenire abusi rispetto ai diritti fondamentali. Certamente si aprono frontiere nel campo del diritto e dei diritti che non hanno precedenti e che richiedono tutta la nostra attenzione.

Chiara Madaro, 13 ottobre 2025

 

[1] https://www.normattiva.it/esporta/attoCompleto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-09-25&atto.codiceRedazionale=25G00143

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689

[3]  Il Regolamento UE 2024/1689 definisce il rilevamento biometrico come il riconoscimento automatico di caratteristiche fisiche, fisiologiche e comportamentali di una persona, quali il volto, il movimento degli occhi, la forma del corpo, la voce, la prosodia, l’andatura, la postura, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l’odore, la pressione esercitata sui tasti, allo scopo di determinare l’identità di una persona confrontando i suoi dati biometrici con quelli di altri individui memorizzati in una banca dati di riferimento, indipendentemente dal fatto che la persona abbia fornito il proprio consenso

[4] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18

[5] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196

[6] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399

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