Gli Smart Meter fanno male e sono permeabili all’hackeraggio? Per ora nessuna risposta dagli Enti preposti!

In seguito alla prevista installazione da parte di Electric Impianti System S.r.l di Smart Meter per conto di Enel Servizio Elettrico Nazionale presso l’abitazione del Presidente di European Consumers e della sede della nostra Associazione, anche per testare la trasparenza dell’Ente che propone la sostituzione, abbiamo provveduto a inviargli la lettera di seguito riprodotta

Spett.le Società Electric Impianti System s.r.l.

Il sottoscritto Marco Tiberti presidente di European Consumers e abitante in (omissis) a Cittaducale, insieme a sua madre (omissis)

Numero del contratto di fornitura: (omissis)

Telefono: (omissis)

Relativamente all’installazione di Smart Meters per energia elettrica, richiede:

  • informazioni sulle frequenze utilizzate, sul campo elettromagnetico che possono determinare e sulle distanze di sicurezza da persone sensibili o bambini;
  • scheda di sicurezza del prodotto;
  • garanzia dell’esistenza di sistemi di sicurezza tali da impedire che l’installazione esponga al furto di dati sensibili da parte di hacker.

In attesa di ottenere quanto richiesto il sottoscritto,

Nega l’autorizzazione all’installazione di Smart Meters per elettricità, per i seguenti motivi:

  • non garanzia dell’innocuità in mancanza di un’adeguata scheda di sicurezza e informazioni sulle frequenze utilizzate e sul campo elettromagnetico risultante;
  • mancanza di garanzie sull’innocuità dei campi elettromagnetici risultanti nei confronti di persone affette da disabilità che rientrano nella classificazione dell’American Academy of Environmental Medicine;
  • evidenza da bibliografia scientifica di potenziali danni alla salute anche in sinergia con altri campi elettromagnetici artificiali di varia origine.

Si evidenzia la necessità di applicare il principio di precauzione in merito ai campi elettromagnetici invocato anche dalla Risoluzione N. 1815 dell’Assemblea Plenaria del Consiglio d’Europa del 2011[1].

Ogni conseguenza derivante dalla imposizione dei suddetti contatori e la lesiva esposizione alle suddette radiazioni, come già documentata, sarà imputabile alla società con la conseguente richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali.

Cittaducale 4/11/2019 (Marco Tiberti)

La risposta di Electric Impianti System S.r.l ci è giunta rapidamente ma sostanzialmente non fornisce nessuna delle informazioni richieste anzi, sembra trincerarsi dietro un riserbo evidentemente ritenuto legale. Tuttavia nulla sembra prefigurare un’obbligatorietà della sostituzione.

Buongiorno,

la Electric Impianti System S.r.l. non è tenuta ed autorizzata a dare tutte le informazioni ed indicazioni da lei richieste, le posso solo illustrare quanto da noi dovuto per la sostituzione dell’apparecchio. Nei 5 giorni precedenti la sostituzione, vengono affissi all’ingresso degli immobili interessati gli avvisi riportanti la data e la fascia oraria in cui verrà effettuato l’intervento dal personale incaricato, riconoscibile attraverso apposito tesserino dotato di foto, oppure potrà anche essere accertata chiedendo all’operatore medesimo di generare un codice PIN che, chiamando il numero verde 803 500 (selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul sito web di E-Distribuzione, consentirà di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.. specifico inoltre che Il cliente non è tenuto a presenziare alle operazioni di sostituzione, ad eccezione dei casi in cui la sua presenza o quella di un suo incaricato risulti indispensabile per l’accesso al contatore.

la documentazione che lasceremo a corredo del nuovo contatore elettronico sarà un opuscolo informativo che illustrerà le sue principali funzionalità e le risposte alle domande più frequenti. Sul sito e-distribuzione.it e sull’app mobile, nella sezione dedicata al contatore i clienti possono trovare informazioni e approfondimenti relativi alle funzionalità del contatore.

— Distinti Saluti Raffaele Mastromarino Responsabile Ufficio Rieti Tel.: 0746 – 606986 fax: 0827-608028 Mail: electricrieti@tiscali.it Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 I dati in ns. possesso vengono impiegati per l’esecuzione del servizio offerto nei termini previsti dalla normativa vigente. In ogni momento l’interessato potrà avvalersi dei diritti e nelle modalità previste dalla legge. Il titolare del trattamento è Electric Impianti System s.r.l. con sede in Montemarano (AV) alla Cda Pezza Cancelli.

In sostanza la società installatrice ha come solo compito montare gli smart meter e non si ritiene responsabile di null’altro. La conferma è arrivata dallo stresso installatore che si è presentato il 5 novembre. Non ha saputo fornire alcuna indicazione sulla sicurezza per la privacy e sui campi elettromagnetici prodotti. Ha affermato che l’installazione è obbligatoria, ma non ha fornito alcun riferimento legislativo. Non solo: si è anche rifiutato di farsi identificare.

Purtroppo manca una disciplina in grado di sanzionare penalmente il fenomeno dell’elettrosmog, ma è possibile ricondurlo alla contravvenzione prevista dalla prima parte dell’art. 674 c.p. “getto pericoloso di cose”[2]: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Quindi di fatto un’assenza di tutela efficace che i governi sedicenti ecologisti si guardano bene dal favorire.

La Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 33285; Cass. pen., 13 maggio 2008, n. 36845) ha evidenziato come il codice riconosce ex art 624 c.p. l’energia elettrica e le altre energie aventi valore economico, equiparandole, agli effetti penali, alle cose mobili. La giurisprudenza ha perciò ritenuto che la condotta della propagazione o diffusione di onde elettromagnetiche possa integrare gli estremi della condotta tipica di getto. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 674 c.p. occorre verificare l’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare.

Nel caso delle frequenze elettromagnetiche specifiche mancano riferimenti precisi agli effetti sulla salute. Ma è possibile l’attuazione del Principio di Precauzione per tutte le frequenze e le intensità di campo elettromagnetico di cui non si conoscano o non si sia in grado di fornire le dovute caratteristiche[3]. Il Principio di Precauzione dovrebbe informare ogni attività della pubblica amministrazione e dei privati; i cittadini hanno il diritto di sapere che cosa viene installato nelle loro abitazioni e quali pericoli possano derivare dagli apparecchi di nuova generazione (ma anche da quelli vecchi). Il diritto alla salute è garantito dalla costituzione, all’art. 32, e ad esso possono appellarsi i cittadini qualora dovessero legittimamente temere per la loro salute.

Inoltre il comma 2 dell’articolo 5 del Codice del consumo 2019 (D. lgs. 06/09/2005 n° 206) si preoccupa di stabilire il contenuto essenziale degli obblighi di informazione, individuandolo nella sicurezza, nella composizione e nella qualità dei prodotti. In particolare pone l’accento sulla sicurezza dei prodotti, intendendo con questo termine non l’idoneità del prodotto al fine al quale è destinato, bensì le condizioni che il pubblico si aspetta da quel prodotto senza che si possa verificare un pregiudizio per l’integrità fisica e dei beni del consumatore che lo utilizza, come si evince dall’art. 117 del codice stesso che regola la responsabilità del produttore per i danni causati da prodotti difettosi. Si rinvia anche al contenuto dell’art. 104 che, sottolineando che il consumatore deve essere messo in guardia dal rischio minimo compatibile con l’uso del prodotto e che deve essere informato sull’uso corretto del prodotto stesso, realizza quella tutela preventiva che il legislatore si era prefissato come uno degli obiettivi primari.

Ci sembra opportuno ricordare alcune norme contenute nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”[4] che in tema dei campi e elettromagnetici artificiali non ci sembrano rispettate:

Art. 3-ter. Principio dell’azione ambientale

La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e  giuridiche pubbliche o private, mediante un’adeguata azione che sia informata ai  principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi  inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato dell’Unione Europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Art. 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile

  1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
  2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell´ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

Riteniamo applicabile all’elettrosmog gli articoli della Legge del 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”[5] in quanto si tratta di una forma di inquinamento dell’atmosfera.

Titolo VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento  ambientale).

È  punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro  10.000 a euro 100.000  chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (…)

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza  del  delitto  di inquinamento ambientale).- Se da uno dei fatti di  cui  all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal  reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi  in cui  la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la  pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette  anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se  ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro  a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da  cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o  più  persone e  lesioni  di una o  più persone, si applica la pena che dovrebbe  infliggersi  per  l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80[6]  è del tutto giustificato richiedere le caratteristiche dell’impianto che un ente privato vuole installare in un’abitazione di proprietà ed è doveroso da parte dell’ente fornire tutte le informazioni richieste. All’art. 7 del del D. Lgs. 18 maggio 2016, n. 80 si legge infatti “I fabbricanti garantiscono che  l’apparecchio  sia  accompagnato dalle istruzioni e dalle  informazioni  di  cui  all’articolo  11  in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili”.

Nel Protocollo d’Intesa con l’ANCI sottoscritto il 18 marzo 2017 per assicurare il coinvolgimento degli enti locali sul progetto Open Meter[7] e sulle attività di sostituzione massiva, si evidenzia la necessità di:

  • individuare e condividere le modalità di informazione sulle tempistiche, modalità e caratteristiche della sostituzione massiva, e mettere a disposizione materiale informativo per la cittadinanza;
  • identificare un portafoglio di iniziative di comunicazione verso i cittadini, sia per promuovere Open Meter e i relativi benefici, sia per informare sullo stato di avanzamento dei lavori a livello nazionale, regionale e locale;
  • individuare azioni di monitoraggio, di indirizzo ed eventuali misure di supporto e amministrative, che facilitino l’attuazione delle iniziative.

Il 20 marzo 2018 è stato siglato con le Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU un Protocollo d’intesa da parte di Reti Gas[8] che ricorda le modalità con cui dovrebbe essere realizzata la sostituzione dei contatori, al fine di garantire la massima trasparenza e informazione nei confronti dei Clienti[9]. Non comprendiamo e giudichiamo lesivo per il consumatore/utente che su un tema così importante non vi sia uniformità nei rapporti tra utenti e produttori, ma tutto sia lasciato a “liberi” rapporti tra soggetti privati.

Come abbiamo già spiegato (Rapporto ISDE/European Consumer sui Campi elettromagnetici e precedente comunicato) le onde elettromagnetiche sono una minaccia per la salute a determinate frequenze e se cumulative ed è obbligatorio da parte di produttori e installatori fornire informazioni di dettaglio su qualsiasi dispositivo elettromagnetico. Inoltre come individuato dai servizi segreti inglesi, di fatto, in mancanza di adeguati sistemi di sicurezza il sistema può permette l’hackeraggio dell’intera rete domestica. Inoltre abbiamo avuto segnalazioni di incendi in abitazioni italiane indotte da contatori smart meter[10]. Episodi analoghi sono segnalati negli USA[11] e nel Regno unito[12].

L’aumento esponenziale dei campi elettromagnetici artificiali derivanti dalle reti di trasmissione dati rientra pienamente, nel caso di nuove infrastrutture e della sinergia con le precedenti e future tecnologie wireless, nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica definita dalla Direttiva 2001/42/CE[13] (recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152[14] entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4[15] e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128)[16].

La VAS si applica ai piani e ai programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA e per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza anche ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i[17]. L’aumento dei campi elettromagnetici artificiali a tutti i livelli rappresenta infatti una minaccia non solo per la salute degli esseri umani ma anche per le condizioni di specie e habitat naturali.

Ci sembrano motivi sufficienti per proseguire la nostra lotta per la trasparenza su tutte le informazioni di interesse ambientale, su un’adeguata normativa per la riduzione dei campi elettromagnetici articficiali a livelli di effettiva sicurezza e per la tutela della privacy dei cittadini. Ci riserviamo di agire in sede legale contro qualsiasi Ente privato possa mettere in pericolo l’incolumità delle persone e la sicurezza dei loro dati sensibili. Continueremo la nostra dura lotta per una normativa adeguata ai moderni standard scie

[1] Risoluzione 1815 del 27 Maggio 2011.  http://www.conacem.it/novita/Risoluzione-europea_campi-elettromagnetici.pdf

[2] Elettrosmog: quale tutela penale? https://www.iusinitinere.it/elettrosmog-quale-tutela-penale-6600

[3] Il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio.

[4] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171

[5] Legge22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. (15G00082) (GU Serie Generale n.122 del 28-05-2015). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg

[6] Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita’ elettromagnetica (rifusione). GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 – Suppl. Ordinario  n. 16.  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/25/16G00097/sg

[7] Energia – e-distribuzione e Anci firmano protocollo per Open Meter. http://www.anci.it/energia-e-distribuzione-e-anci-firmano-protocollo-per-open-meter/

[8] Protocollo, tra, Italgas, Reti, e, Associazioni, dei, Consumatori, aderenti, al, CNCU. http://www.difesadelcittadino.it/wp-content/uploads/2019/04/Protocollo-tra-Italgas-Reti-e-Associazioni-dei-Consumatori-aderenti-al-CNCU-20.3.2018.pdf

[9] Iniziative istituzionali. https://www.e-distribuzione.it/it/open-meter/iniziative-istituzionali.html

[10] Smart electricity meters can be dangerously insecure, warns expert https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/29/smart-electricity-meters-dangerously-insecure-hackers

[11] Smart meters causing fires across America; facts swept under the rug by dishonest media. https://www.lifeenergysolutions.com/blog/smart-meter-fires/

[12] FIRE RISK Are smart meters a FIRE hazard? BBC Watchdog investigation finds poorly fitted meters may have started blazes. https://www.thesun.co.uk/money/4112372/bbc-investigates-smart-meters-safety-house-fires/

[13] Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio DEL 27 Giugno 2001 – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 197 del 21 Luglio 2001. https://www.minambiente.it/sites/default/files/DIRETTIVA_2001_42_CE_DEL_PARLAMENTO_EUROPEO_E_DEL_CONSIGLIO.pdf

[14] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171

[15] Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. GU Serie Generale n.24 del 29-01-2008 – Suppl. Ordinario n. 24. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/29/008G0020/sg

[16] Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. https://www.minambiente.it/sites/default/files/dlgs_29_06_2010_128.pdf

[17] D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.) https://www.minambiente.it/normative/dpr-8-settembre-1997-n-357-regolamento-recante-attuazione-della-direttiva-9243cee-relativa

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