La sperimentazione di massa del vaccino COVID-19 viola le normative internazionali sui diritti inalienabili della salute collettiva e della libertà individuale

Una nuova importante diffida, per conto di un nutrito gruppo di operatori sanitari, è stata inoltrata il 19 dicembre 2020 dallo Studio legale Giuristi per la legalità a cui appartiene il nostro iscritto e consulente avvocato Francesco Scifo, è stata inviata ai principali vertici della Commissione Europea (Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Commissario Europeo alla Salute Stella Kyriakides), ai vertici dell’Ema (Direttore Generale Emer Cooke), del WHO (Director of WHO Regional Office for Europe Hans Henri P. Kluge) e dell’Aifa (Presidente del Consiglio di amministrazione Domenico Mantoan, Direttore Generale Sig.Nicola Magrini), alla Corte Costituzionale, alla Presidenza del Consiglio e ai ministri dell’attuale Governo e al Procuratore capo della Corte penale internazionale (Mrs. Fatou Bensouda).

In essa si diffida dalla sperimentazione di massa del vaccino Covid-19 e/o di qualsiasi sperimentazione di massa di terapia genetica, per violazione generalizzata di una serie di convenzioni internazionali che ci sembra opportuno sintetizzare nei contenuti purtroppo spesso poco conosciuti:

  • Carta del Diritti Fondamentali dell’UE par.2 lett. a)[1],
  1. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
  • Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina di Oviedo (1997)[2],

Capitolo II – Consenso. Articolo 5 – Regola generale. Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona  interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

  • Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani (2005)[3],

Articolo 3. Dignità umana e diritti umani 1. La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettate. 2. Gli interessi e il benessere dell’individuo dovrebbe avere precedenza rispetto all’esclu-sivo interesse della scienza o della società.

Articolo 4. Benefici e pregiudizio. Nell’applicazione e nell’avanzamento della conoscenza scientifica, la pratica medica e le tecnologie ad essa associate, i benefici diretti e indiretti a vantaggio dei pazienti, dei partecipanti alla ricerca e delle altre persone coinvolte dovrebbero essere estesi al massimo e dovrebbe invece essere ridotto al minimo qualunque danno a carico di tali individui.

Articolo 5. Autonomia e responsabilità dell’individuo. L’autonomia delle persone nel prendere decisioni, assumendosi le responsabilità relative e nel rispetto dell’autonomia degli altri, deve essere rispettata. Per le persone che non sono capaci di esercitare l’autonomia, devono essere adottate misure speciali per la protezione dei loro diritti e interessi.

Articolo 6. Consenso.

1. Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata, basato su un’adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresso e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi.

2. La ricerca scientifica deve essere realizzata con il consenso previo, libero, espresso e informato della persona coinvolta. L’informazione deve essere adeguata, fornita in modo comprensibile e deve includere le modalità per il ritiro del consenso. Il consenso può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza che ciò comporti svantaggi o pregiudizi, Eccezioni a questo principio possono essere fatte solo con nel rispetto degli standard etici e giuridici adottati dagli Stati di riferimento, conformemente ai principi e alle norme stabilite nella presente Dichiarazione, in particolare l’art. 27, e al diritto internazionale dei diritti umani.

3. In casi particolari di ricerca condotta su un gruppo di persone o su una comunità, può dovere essere ricercato l’ulteriore accordo dei rappresentanti legali del gruppo o della comunità in questione. In nessun caso tuttavia l’accordo collettivo raggiunto con una comunità o il consenso del leader o di un’altra autorità di una certa comunità non sostituisce il consenso informato dell’individuo.

  • Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla Diversità Culturale[4]

Articolo 6 -Verso una diversità culturale accessibile a tutti Nell’assicurare la libera circolazione delle idee attraverso parole e immagini, bisogna vigilare affinché tutte le culture possano esprimersi e farsi conoscere. La libertà d’espressione, il pluralismo dei media, il multilinguismo, le pari opportunità di accesso alle espressioni artistiche alle conoscenze scientifiche e tecnologiche -compresa il formato digitale-e la possibilità, per tutte le culture, di essere presenti sui mezzi d’espressione e diffusione, sono i garanti della diversità culturale.

  • Art 6 del Trattato sull’Unione Europea[5]
  1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.
  2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.
  3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.

Questa importante iniziativa si inserisce nel quadro delle continue e ripetute violazioni delle libertà fondamentali individuali e della stessa legalità ripetutamente condotte tramite i famigerati DPCM del Governo Conte.

Ricordiamo anche il successo dello stesso agguerrito gruppo di avvocati nell’ottenere l’esibizione dei verbali che avrebbero condotto alla contestatissima imposizione della mascherina nelle scuole[6] per i bambini da 6 a 11 anni nonostante i rischi per la salute[7].

Nello stesso ambito di lotta per la legalità e a favore dei diritti inalienabili della persona si inserisce il ricorso ottenuto recentemente da un’operatrice sanitaria presso il tribunale di Messina avverso il decreto dell’assessore alla Sanità che prevede l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per medici e operatori sanitari in Sicilia[8].

Il Giudice del Lavoro Rosa Bonazinga ha sottolineato che la normativa volta a contrastare la diffusione del covid-19 non ha introdotto un obbligo vaccinale per il personale sanitario, il cui mancato assolvimento determina inidoneità al lavoro.

A prescindere dalla valutazione della ragionevolezza degli atti contestati l’introduzione dell’obbligo del vaccino non appare rientrare nella competenza regionale (v. TAR Lazio 10047/2020[9]). In ragione di quanto esposto, «che rende superflua ogni ulteriore valutazione, con una cognizione sommaria propria di questa fase», il giudice del lavoro ha pertanto accolto il ricorso, disponendo «la disapplicazione del decreto dell’Assessorato Regionale della Salute n. 743/2020 e degli atti conseguenziali».

Continueremo con tutti i legali di buona volontà la nostra lotta per la tutela della popolazione e dei suo diritti, messi pesantemente in discussione attraverso il costante ricorso dei Governi Regionali e Nazionali a presunte emergenze smentite dalla statistica, ma strumentali a interessi che hanno ben poco di collettivo.

 

Studio legale Giuristi per la legalità

Avv. Francesco Scifo – Avv. Linda Corrias – Avv. Alberto Appeddu – Avv. Sebastiano Cheri – Avv. Lucia Deiana – Avv. Marcello Colamatteo – Avv. Valeria Panetta

Via Medaglie d’Oro n.151/a 00136 Roma tel/fax 0704655792 Pec. avvscifo@pec.it – email fgscifo@gmail.com

Pec. lindacorrias.studiolegale@pec.it – email lindacorrias7@gmail.com Pec. giuristiperlalegalita@legalmail.it

Ill.ma Presidente della Commissione Europea: Sig.ra Ursula von der Leyen

ec-president-vdl@ec.europa.eu

Ill.ma Commissario Europeo alla Salute: Sig.ra Stella Kyriakides

cab-kyriakides-contact@ec.europa.eu

Ill.ma Direttore Generale dell’EMA: Sig.ra Emer Cooke EMA

qdefect@ema.europa.eu press@ema.europa.eu servicedesk@ema.europe.eu christa.wirthumer-hoche@ages.at

Ill.mo Director of WHO Regional Office for Europe: Dr. Hans Henri P. Kluge

lupress@who.int negul@who.int

Ill.ma Prosecutor of the International Criminal Court: Mrs. Fatou Bensouda otp.informationdesk@icc-cpi.int

Ill.mo Presidente della Corte Costituzionale: Sig. Giancarlo Coraggio segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it cancelleria.emergenza2020@pec.cortecostituzionale.it

Ill.mo. Presidente del Consiglio di amministrazione dell’AIFA: Sig.

Domenico Mantoan

presidenza@pec.aifa.gov.it

ll.mo Direttore Generale dell’AIFA: Sig.Nicola Magrini direzione.generale@pec.aifa.gov.it procedure.centralizzate@pec.aifa.gov.it farmaciline@aifa.gov.it

Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri: Sig. Giuseppe Conte

presidente@pec.governo.it ufficio_stampa@governo.it

Ill.mo Ministro della Salute: Sig. Roberto Speranza gab@postacert.sanita.it dgprog@postacert.sanita.it

Ill.ma ministra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Sig. Nunzia Catalfo

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Ill.ma ministra

Ministero dell’interno: Sig. Luciana Lamorghese

gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ill.mo Ministro

Ministero dell’Economia e delle Finanze: Sig. Roberto Gualtieri

dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it

Ill.mo Ministro

Ministero della Giustizia: Sig. Alfonso Bonafede

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ill.mo

Presidente della Repubblica: Sig. Sergio Mattarella

protocollo.centrale@pec.quirinale.it

(omissis)

DIFFIDA

alla prevenzione della sperimentazione di massa del vaccino Covid-19 e/o di qualsiasi sperimentazione di massa di terapia genetica, per violazione generalizzata dell’art.3 par.2 lett. a) della Carta dei diritti Fondamentali dell’UE f Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina di Oviedo (1997), della Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani (2005) UNESCO art 6, Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio come richiamati dall’art. 6 TUE par. 1 e par.3

Considerato che:

la dichiarazione d pandemia dell’OMS del 30 gennaio 2020 afferma: “Tutti i paesi devono trovare un buon equilibrio tra la protezione della salute, la prevenzione delle pertubazioni economiche e sociali e il rispetto dei diritti umani

ciò vale anche per la Commissione UE, i suoi organi e gli stati membri UE

l’OMS incomprensibilmente solo in data 14 dicembre finalmente ha avvertito pubblicamente che l’uso dei RT-PCR test con un numero elevato di cicli di amplificazione provoca falsi risultati e positivi e che un risultato positivo deve sempre essere valutato insieme alla anamnesi e storia clinica del paziente, mentre, in realtà, i cosiddetti “casi positivi al SARS-Cov-2” anche in Italia vengono determinati, di fatto, esclusivamente sulla base di RT-PCR-prodotti non standardizzati e non validati (doc. 1). Va ricordato che l’OMS sin dall’inizio della crisi provocata dal Sars-Cov-2 ha proposto il protocollo di Corman-Drosten (protocollo della Charitè di Berlino) come modello per l’applicazione del RT-PCR-test per il SARS-CoV- 2, e che tale protocollo lavora con un numero di cicli di amplificazione di n. 40 e oltre.

È noto che la stragrande parte dei RT-PCR-test adottati in Italia sono impostati secondo tale protocollo. Secondo tantissimi scienziati internazionali (vedi report del protocollo di Corman-Drosten firmato da n. 22 scienziati che chiedono il ritiro della rispettiva pubblicazione dal giornale scientifico Eurosurveillance, doc.2) i RT-PCR-test impiegati anche in Italia producono fino al 97 per cento di falsi casi positivi. Considerato che l’OMS ha confermato ad ottobre che la mortalità provocata dal SARS-CoV-2 si aggira attorno al 0,14 per cento e dunque ad un livello di mortalità paragonabile a quello dell’influenza,

l’originaria dichiarazione di pandemia da parte dell’OMS deve essere sottoposta ad una urgente verifica e revisione.

Gli scriventi avvocati hanno ricevuto incarico di diffidare i responsabili delle Autorità competenti, e, dunque, in prima linea il direttore dell’ufficio europeo dell’OMS, la Presidente della Commissione europea, la Commissaria UE alla Salute, la Direttrice dell’EMA, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli Interni, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della Giustizia, il Presidente e il Direttore dell’AIFA, il Prosecutor of the International Criminal Court, il Presidente della Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica, a voler garantire il rispetto dei Diritti Fondamentali e umani dei propri assistiti, cittadini italiani, come sanciti nelle Convenzioni internazionali e nei Trattati dell’UE, nella normativa cogente indicata in oggetto, tra cui il Regolamento (UE) N. 536/2014 e a voler prevenire la sperimentazione di massa del vaccino covid-19 e/o di qualsiasi terapia genetica.

Quanto sopra, in conseguenza della volontà manifestata dal Governo Italiano sui mezzi di comunicazione[10] ed a alcuni Stati membri, di rendere coattiva, in modo diretto e/o indiretto, la vaccinazione sperimentale per il Covid-19, per i medici e operatori sanitari o altre categorie.

Volontà cui ha fatto seguito la ricezione da parte degli operatori sanitari di richieste di prenotazione per un vaccino sperimentale (doc. 4). Dal Piano Vaccini Covid-19 della Conferenza Stato Regioni del 7 dicembre 2020[11] risulta, infatti, che il personale sanitario verrà sottoposto per primo alla vaccinazione sperimentale (doc.5).

Va sottolineato che non rientra nelle potestà della Commissione o degli Stati membri derogare ai Trattati in materia di consenso informato, obbligatorio e revocabile ai trattamenti sperimentali, quali disposizioni cogenti e inviolabili.

Come è noto, il primo considerando del Regolamento (UE) N. 536/2014, prevede che: “in una sperimentazione clinica si dovrebbero tutelare i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché produrre dati affidabili e robusti. Gli interessi dei soggetti dovrebbero sempre essere prioritari rispetto a tutti gli altri interessi”.

Inoltre, il terzo considerando prevede esplicitamente che: “È necessario chiarire l’attuale definizione di sperimentazione clinica, quale contenuta nella direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]”. A tal fine, è opportuno definire in maniera più precisa il concetto di sperimentazione clinica introducendo quello più ampio di «studio clinico», di cui la sperimentazione clinica rappresenta una sottocategoria, che va definita sulla base di criteri specifici. Questo approccio tiene debitamente conto degli orientamenti internazionali ed è conforme al diritto dell’Unione che disciplina i medicinali ed è basata sulla dicotomia tra «sperimentazione clinica» e «studio non interventistico».

Visto l’art. 28, inserito nel CAPO V del regolamento n.536/2014, rubricato PROTEZIONE DEI SOGGETTI E CONSENSO INFORMATO.

Specificamente, la norma europea prevede che la conduzione di una sperimentazione clinica è consentita esclusivamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

  1. i benefici previsti, per i soggetti o la salute pubblica, giustificano i rischi e gli inconvenienti prevedibili e la conformità a questa condizione è costantemente verificata;
  2. i soggetti o, qualora un soggetto non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, il suo rappresentante legalmente designato è stato informato conformemente all’articolo 29, paragrafi da 2 a 6;
  3. i soggetti o, qualora un soggetto non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, il suo rappresentante legalmente designato ha fornito il proprio consenso informato conformemente all’articolo 29, paragrafi 1, 7 e 8;
  4. sono rispettati il diritto all’integrità fisica e mentale dei soggetti, il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati che li riguardano in conformità della direttiva 95/46/CE;
  5. la sperimentazione clinica è stata disegnata in modo da causare nella minor misura possibile dolore, disagio, paura e altri rischi prevedibili per il soggetto e sia la soglia del rischio che il grado di malessere sono definiti espressamente nel protocollo e sono oggetto di continua verifica;
  6. l’assistenza medica fornita al soggetto è di competenza di un medico adeguatamente qualificato o, se del caso, di un odontoiatra qualificato;
  7. al soggetto o, qualora il soggetto non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, al suo rappresentante legalmente designato sono stati forniti i recapiti di un organismo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, se necessario;
  8. i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica.

La norma prevede altresì che qualsiasi soggetto o, qualora il soggetto non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, il suo rappresentante legalmente designato, può ritirarsi dalla

sperimentazione clinica in qualsiasi momento, senza  alcun conseguente detrimento e senza dover fornire alcuna giustificazione, revocando il proprio consenso informato.

Tutto ciò premesso, l’obbligo vaccinale, diretto e indiretto, in corso di predisposizione e/o già predisposto per medici ed operatori sanitari ed altre categorie viola tali disposizioni normative cogenti.

In particolare, l’obbligatorietà (diretta e/o indiretta) di un trattamento medico o vaccinale SPERIMENTALE non può essere imposta secondo i Trattati succitati e la dichiarazione UNESCO art. 6, senza il consenso informato dei destinatari.

In secondo luogo, il consenso informato, attualmente, non può essere prestato perché non vi sono indicazioni disponibili di breve, medio e lungo periodo sugli effetti del trattamento vaccinale sperimentale.

In terzo luogo, la somministrazione obbligatoria del vaccino Covid-19 che preveda qualsiasi tipo di demansionamento o sanzione, viola la lett. h) dell’art. 28 succitato, traducendosi in  indebito condizionamento.

In quarto luogo, dalla semplice lettura delle avvertenze per l’uso del medicinale in oggetto, diffusa dal Governo Britannico (doc.3), quale primo Stato ad aver ammesso ed utilizzato il prodotto, risulta testualmente:

Fertilità ”non è noto se il vaccino COVID-19 mRNA-BNT162b2 abbia impatto sulla fertilità”.

Ciò si pone in aperto contrasto con il principio di precauzione di cui in oggetto.

L’eventuale mancata prevenzione da parte delle Signorie Vostre della sperimentazione del vaccino Covid-19 sui cittadini dell’Unione Europea, e tra i quali i nostri assistiti, sarà oggetto di ricorso nelle sedi competenti per la vigilanza giurisdizionale sull’applicazione delle Convenzioni Internazionali e dei Trattati dell’UE.

Infine, si precisa che eventuali nuove direttive o regolamenti comunitari non potranno essere contrari all’obbligo di consenso (informato e consapevole), in quanto lo stesso è previsto da tutte le convenzioni internazionali (cfr. Dichiarazione di Helsinki[13]) e dai protocolli di Norimberga. Tanto è dovuto, al fine di rendere noto a tutte le VVSS che ogni deroga sarà, senza indugio, sottoposta alla Giurisdizione delle Sedi competenti.

Roma, 19 Dicembre 2020

Si produce in allegato:

14.12.20 WHO Information Notice for IVD Users.pdf (https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05);

Corman-Drosten-Reviw Report (https://cormandrostenreview.com/report/) + Retraction Eurosurveillance (https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.5.2102041);

Bugiardino Vaccino Sperimentale Pfizer BioNTech COVID-19 pubblicato dal Governo UK (https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine);

Piano Regionale Vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19. Stima delle adesioni

Avv. Francesco Scifo

Avv. Linda Corrias

Avv. Alberto Appeddu

Avv. Valeria Panetta

Avv. Sebastiano Cheri

Avv. Lucia Deiana

Avv. Marcello Colamatteo

Note

[1] Carta dei diritti fondamentali dell’UE. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33501&from=IT

[2] Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina, Oviedo, 4 aprile 1997. https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007d003

[3] Unesco, 2005. Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani. https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-Universale-sulla-bioetica-e-i-diritti-umani-2005/192

[4] Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla Diversità Culturale. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_it.pdf

[5] Trattato sull’Unione Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT

[6] Deroghe e mascherine: pericoli per la salute. https://www.europeanconsumers.it/2020/11/17/deroghe-e-mascherine-pericoli-per-la-salute/

[7] Il TAR del Lazio ordina al Governo di esibire i verbali per giustificare l’adozione dei DPCM sull’obbligo delle mascherine nelle scuole. https://www.europeanconsumers.it/2020/12/06/il-tar-del-lazio/

[8] Messina, infermiera vince ricorso contro la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria https://www.insanitas.it/messina-infermiera-vince-il-ricorso-contro-la-vaccinazione-antinfluenzale-obbligatoria

[9] Annullata l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio che rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica per i cittadini over 65 e per il personale sanitario (T.A.R. Lazio, sez. IIIQuater, sent. 29 settembre 2020 – 2 ottobre, n. 10047).  http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2020/10/T.A.R.-Lazio-n.-10047-2020.pdf

[10] Vaccino anti-Covid a medici e operatori sanitari, in caso di scarsa adesione ci sarà l’obbligo? https://www.sanitainformazione.it/lavoro/vaccino-a-medici-e-operatori-sanitari-in-caso-di-scarsa-adesione-ci-sara-lobbligo/

[11] Linee guida del Piano per vaccinazione anti Covid elaborato da Governo Iss, Aifa ed Agenas

[12] Direttiva 2001/20/CE — buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21165

[13] Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association Principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani. https://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/410/dichiarazione-di-helsinki-della-world-medical-association/articolo

Tesseramento

RICHIESTA TESSERAMENTOScarica il modulo

Tesseramento a Socio di European Consumers APS
Socio Ordinario euro 30,00 Tesseramento anno solare: compreso tra il primo giorno del mese di iscrizione e lo stesso giorno dell’anno successivo.

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Tesseramento
Importo:
30,00
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Donazione

DONAZIONE LIBERA:

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Donazione
Importo:
Libero
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Pagamento con PayPal:

9 Commenti

  1. Maddy

    Grazie

    Rispondi
    • Dott. Massimiliano Santella

      L’UE ha dichiarato che non è discriminazione imporre il green se si può usare il tampone in alternativa ma col supergreenpass quella merda di Draghi ha negato a noi insegnanti di usare il tampone ergo era discriminatorio. Io personalmente avevo il green perché avevo avuto il covid ma non ho voluto mostrare la nazitessera e sono stato cacciato dalla scuola dai carabinieri per due volte ( e poi demansionato in biblioteca)
      Domanda: posso ancora denunciare tutti dal dirigente scolastico ai carabinieri ai direttori delle poste che non mi erogavano il servizio neanche fuori, per cui mi hanno fatto una serie di multe da €400 euro portandomi puntualmente in caserma (e non ancora ha dato luogo a procedere il prefetto di Chieti) ? O sono scaduti i termini?
      Grazie
      Massi

      Rispondi
  2. Lorenzo

    Grazie mille alla persone buone, che l’umanità non vada a farsi friggere dai diavoli che ci girano attorno!

    Rispondi
  3. Matteo Padovan

    Grazie di cuore

    Rispondi
  4. Lillo

    Questo articolo crea solo confusione tra la popolazione. Parlate di sperimentazione di massa mentre i governi parlano di vaccinazione di massa. L’obbligatorietà è noto che può essere imposto solo con legge dello stato e non con altri provvedimenti.

    Rispondi
    • tibertimax

      è una spedrimentazione di massa perchè come ammesso dalle stesse case farmaceutiche non si hanno informazioni sufficienti riguardo agli effetti sugli umani.

      Rispondi
  5. ivo

    Grazie alle persone di cuore e con coscienza

    Rispondi
    • tibertimax

      La diffida è firmata dagli autori.

      Rispondi

Trackback/Pingback

  1. Covid19, Disposizioni, Vaccini e dintorni…. | Patto Vera Scienza - […] Inoltre: http://www.europeanconsumers.it/2020/12/22/la-sperimentazione-di-massa-del-vaccino-covid-19-viola-le… […]
  2. Covid19, Disposizioni, Vaccini e dintorni…. | Patto Vera Scienza - […] Inoltre: http://www.europeanconsumers.it/2020/12/22/la-sperimentazione-di-massa-del-vaccino-covid-19-viola-le… […]
  3. Giurisprudenza – Diritto e DL, DPCM, ecc. | Patto Vera Scienza - […] e Dpcm, DL, ecc. http://www.europeanconsumers.it/2020/12/22/la-sperimentazione-di-massa-del-vaccino-covid-19-viola-le… Anche le leggi votate dal parlamento non possono andare contro la Costituzione se lo…

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizziamo solo i nostri cookie e quelli di terze parti per migliorare la qualità della navigazione, per offrire contenuti personalizzati, per elaborare statistiche, per fornirti pubblicità in linea con le tue preferenze e agevolare la tua esperienza sui social network. Cliccando su accetta, consenti l'utilizzo di questi cookie.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.


Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 6014 giorni
  • YouTube

Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 1 giorno
  • Google

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi