L’obbligo vaccinale Italiano viola le norme etiche del consiglio d’Europa e i diritti umani

L’obbligo vaccinale Italiano viola le norme etiche del consiglio d’Europa e i diritti umani

European Consumers ha sempre appoggiato la libertà di scelta in materia vaccinale, ritenendo la maggior parte degli obblighi del tutto speculativi e vantaggiosi unicamente per il Sistema Imperialista delle Multinazionali Farmaceutiche e dei Pesticidi, in grado di corrompere e ricattare interi Stati anche attraverso organismi internazionali e nazionali compiacenti, i cui membri sono costantemente in conflitto di interesse[1].

Il Consiglio d’Europa, in ossequio al principio di autodeterminazione del singolo in materia sanitaria, ha approvato nel gennaio 2021 una risoluzione[2] con cui sostanzialmente dice “No” all’obbligo vaccinale anti Covid-19, nonché alle eventuali politiche volte ad incentivare le vaccinazioni, ma discriminatorie nei confronti di chi sceglie di non sottoporsi a vaccinazione.

Nella Risoluzione si legge che occorre assicurare «che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno a livello politico, sociale o in altra forma può fare pressioni perché le persone si vaccinino se non lo scelgono autonomamente».

Si raccomanda di assicurare che nessuno venga discriminato se non vaccinato, che si comunichi in maniera trasparente il contenuto dei contratti stipulati con i produttori e che si individuino programmi di indennizzo per chi riporta danni alla vaccinazione.

“Le misure non devono comunque violare il diritto e la libertà di ogni individuo alla propria autonomia fisica e consenso informato» e, citando la Convenzione di Oviedo, sottolinea che è necessario garantire i diritti e la dignità senza discriminazioni.

Un intervento nel campo della salute può essere compiuto solo dopo che la persona ha fornito un consenso informato e libero. Nel caso dell’esitazione vaccinale, ciò implica che non si può imporre con la forza.

Inoltre la sentenza 308/1990 Corte Costituzionale[3] -Cita quanto segue: “Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo

Ricordiamo che attualmente, 14 Paesi dell’Unione Europea, non prevedono alcun vaccino obbligatorio, tra cui Portogallo, Spagna, Irlanda, Germania e Svezia. Le autorità sanitarie tedesche, pur non obbligando alla vaccinazione, ne raccomandano fortemente la somministrazione ai minori prima dell’iscrizione alla scuola primaria, richiedendo l’esibizione del Libretto delle Vaccinazioni.

Inoltre la risoluzione propone di utilizzare i certificati di vaccinazione solo per monitorare l’efficacia del vaccino, i potenziali effetti collaterali e gli eventi avversi e supportare il campo emergente della ricerca avversomica che studia le variazioni interindividuali nelle risposte ai vaccini sulla base delle differenze nell’immunità innata, nei microbiomi e nell’immunogenetica.

I certificati di vaccinazione non dovrebbero essere usati come “passaporto vaccinale” (ai confini, per i viaggi aerei o per l’accesso ai servizi). Tale uso sarebbe, per altro, non scientifico in assenza di dati sull’effettiva efficacia dei vaccini nella riduzione della trasmissione, sulla durata dell’eventuale immunità acquisita e della percentuale di “fallimenti” nel produrre immunità dovuti alle nuove varianti, alla carica virale e ai ritardi nelle seconde dosi. Tale uso porrebbe anche problemi di privacy e, tenendo conto della limitata disponibilità di vaccini, potrebbe perpetrare e rafforzare pratiche di esclusione e discriminazione».

Il 1° marzo la Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Ginevra Cerrina Feroni, è intervenuta sullo stesso tema, con comunicato pubblicato sul sito del Garante medesimo, ricordando che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021[4], ha rilevato il rischio di forme di discriminazione nei confronti di coloro che decidano di non vaccinarsi, nel pieno esercizio della loro libertà di autodeterminazione. Ha, inoltre, sottolineato che, se non c’è obbligo di vaccino, non sono ammissibili forme alcune di discriminazione, nel senso di limitazione e compressione di diritti in danno di soggetti che non abbiano ancora potuto vaccinarsi o rinunzino alla copertura vaccinale”. Ciò anche alla luce del dettato dell’art. 32 della Costituzione, che vieta ogni forma di trattamento sanitario obbligatorio in assenza di una espressa e perciò eccezionale previsione di legge e fatto salvo in ogni caso il rispetto della persona umana.

Inoltre la Vice Presidente del Garante ha affermato che la previsione di un pass/certificato recante informazioni sulla sottoposizione del cittadino al vaccino al fine di consentire l’accesso, riservato o privilegiato, in determinati luoghi (aeroporti, alberghi, cinema, ristoranti, ecc.) e la fruizione di determinati servizi incidenti sul libertà costituzionalmente garantite (di svago, di libera esplicazione della propria personalità, di circolazione) introdurrebbe, direttamente, un trattamento discriminatorio e sanzionatorio per i non vaccinati e, in forma surrettizia, l’obbligo del vaccino”[5].

Ma in Italia si assiste da anni a una vera e propria imposizione di massa ad intere categorie a prescindere dal diritto al libero arbitrio. La Legge n.119/2017 (cd. Legge Lorenzin)[6] ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori: la mancata somministrazione preclude l’iscrizione alla scuola dell’infanzia. Per le elementari i minori vengono segnalati all’ASL competente e i genitori possono essere passibili di sanzione amministrativa.

Successivamente è stato diffuso il Piano nazionale per l’eliminazione di morbillo e rosolia 2019-2023 che prevede tra le altre cose la vaccinazione trivalente obbligatoria per i concorsi nelle Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco[7].

Infine con l’art. 4, Decreto Legge, n. 44 del 1 aprile 2021[8], il legislatore ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali”.

Il legislatore ha previsto che il vaccino anti COVID-19 è requisito essenziale “per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, tranne nel caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.

In caso di rifiuto del vaccino anti COVID-19, l’azienda sanitaria locale ne dà comunicazione al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza, con la conseguente sospensione del lavoratore dallo svolgimento di mansioni che implicano “contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Il datore di lavoro deve verificare se è possibile adibire il lavoratore ad altra mansione che non preveda l’esposizione al rischio (anche mansione inferiore con riconoscimento della retribuzione dovuta per le mansioni temporaneamente assegnate); se tale verifica dà esito negativo, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore senza retribuzione[9].

La sospensione opera “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”; in caso di omissione o differimento della vaccinazione per ragioni mediche, il datore di lavoro deve assegnare a questi lavoratori mansioni diverse, senza riduzione della retribuzione, salva l’applicazione delle regole di cui all’art. 26, co. 2 e co. 2-bis D.L. 18/2020[10] (diritto al lavoro agile ove possibile o equiparazione della sospensione al ricovero ospedaliero).

In Italia attualmente l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 sussisterebbe soltanto per il personale sanitario (subordinato e autonomo).

La questione sembra di particolare importanza per il corpo insegnante la prossima vittima designata dell’obbligo vaccinale. Stando ai sondaggi[11]. il mondo della scuola non sembra schierarsi a favore di un’eventuale decisione del Governo di replicare tra il personale scolastico l’obbligo a vaccinarsi predisposto per il personale medico e ai farmacisti attraverso il decreto Covid di Pasqua[12].

Tuttavia il Decreto non si pronuncia in materia, lasciando al personale scolastico la facoltà di decidere di sottoporsi o meno alla vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2, di conseguenza in caso di decisione negativa non si rischiano sanzioni né demansionamenti. Ci sono stati casi di scuole in cui i Dirigenti Scolastici hanno utilizzato lo spauracchio della sospensione come “motivazione” per indurre il personale scolastico alla vaccinazione, tuttavia, ai sensi della legge in vigore, il demansionamento o la sospensione per cause del genere non sono concesse né contemplate.

Il dirigente scolastico, con riguardo al personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola che non intenderà vaccinarsi non ha alcuna competenza sanzionatoria in quanto non sussiste l’eventuale infrazione.

Per quanto riguarda i sanitari esiste la possibilità se non altro di guadagnare tempo notificando la seguente diffida:

D.L. 1 aprile 2021 n. 44 art. 4 – previsione governativa incostituzionale di un obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

DIFFIDA CON NOMINA DIFENSORI

La/Il sottoscritta/o     (inserire nome e cognome)      nata/o a        (luogo di nascita)                                   il  (data di nascita)

residente a      (luogo di residenza)    in   (indirizzo, strade e numero civico)

codice fiscale: ……..

PREMESSO CHE

  • con il D.L.1° aprile 2021 n. 44 all’art. 4 il governo italiano prevede che gli esercenti le professioni sanitarie debbano sottoporsi a “vaccinazione” per la “prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”, e che questa “vaccinazione” in caso di accertato pericolo per la salute non è, comunque, prevista.
  • I cosiddetti “vaccini” anti-Covid, allo stato autorizzati in modo condizionato al commercio dalla Commissione UE (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZenca ora Vaxzevria e Janssen) sono sostanze non assoggettate a fondamentali studi (peraltro non soltanto clinici!) per la verifica dell’efficacia e sicurezza di un farmaco e, dunque, come richiesto, in primis, dal Diritto Unionale.
  • Non è stato fatto alcuno studio sulle interazioni con altri medicinali (vedasi punto 4.5. dell’allegato I alla rispettiva Decisione di autorizzazione dell’immissione sul mercato[13] .
  • Inoltre, queste sostanze corrispondono nel loro funzionamento esattamente a prodotti di “terapia” genica.
  • La loro autorizzazione condizionata è avvenuta con grave violazione della normativa dell’Unione Europea cogente e pertanto le rispettive decisioni di esecuzione della Commissione UE sono già sub iudice al Tribunale dell’UE per azioni di annullamento ex art. 263 AEUV, presentate per un gruppo di esercenti della professione sanitaria (dipendenti e liberi professionisti) dall’Avv. Dr. Renate Holzeisen (T-96/21 relativo a Comirnaty[14], T-136/21 relativo a Moderna, azione di annullamento depositata in data 29.01.2021 relativo al “vaccino” Covid-19 di AstraZeneca ora Vaxzevria e che è in fase di assegnazione del numero di procedimento da parte del Tribunale UE; l’azione di annullamento riguardante la sostanza Janssen di Johnson e Johnson verrà depositata nelle prossime settimane).

La/Il sottoscritta/o interverrà prossimamente in questi procedimenti per sostenere gli attori ex art. 142 e segg. del Regolamento di Procedura del Tribunale UE in qualità di persona direttamente interessata e gravemente affetta dall’illegittima autorizzazione di queste sostanze in questi procedimenti pendenti presso il Tribunale UE.

  • Nelle azioni di annullamento pendenti in Tribunale UE ex art. 263 TFUE (vedi le azioni di annullamento, presentate in lingua tedesca e con traduzione in lingua italiana e inglese[15]) viene esposto e documentato come ad oggi non sia stata accertata in modo regolare una situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, ma che, invece, da più di un anno si stia utilizzando in maniera scientificamente non corretta i tamponi (test rT-PCR) e i cosiddetti tamponi rapidi (test antigenici).

L’OMS, a partire da dicembre 2020 ha avvertito che i risultati di questi test da soli non sono una prova di un’infezione da virus. MA, dalla fine di gennaio 2020 le persone sottoposte al solo test rT-PCR (oppure persino a solo tampone rapido) con risultato positivo, erano e sono automaticamente dichiarate come infette da SARS-CoV-2.

Nonostante le ormai ripetute indicazioni dell’OMS nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021, la maggior parte dei paesi (tra cui anche l’Italia) continua nella pratica, ictu oculi incostituzionale, consistente nel dichiarare i cittadini “infetti da SARS-CoV-2” sulla base del mero risultato di un test PCR oppure di un tampone rapido. Al momento dell’autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini” Covid-19 (vedi sopra) le autorità si basavano, dunque, su dati completamente fasulli. Il fatto della falsità dei dati “epidemiologici” derivanti dall’uso abusivo dei test PCR, è stato recentissimamente accertato e confermato dal Tribunale Amministrativo di Vienna con la sentenza VGW-103/048/3227/2021-2 del 24.03.3021[16], e già prima dalla Corte di Appello di Lisbona (Portogallo) con la sentenza n. 1783/20 del 11.11.2020. I giudici del Portogallo (Lisbona) e dell’Austria (Vienna) confermano che: per come sono impostati erroneamente i test PCR per SARS-CoV-2 (con un numero di cicli di amplificazione molto superiore al livello scientificamente valido) questi portano inevitabilmente ad un enorme numero di “falsi positivi”, fino al 95%! Inoltre, i giudici, confermano, che questi test di laboratorio non accertano l’infezione virale, ma che, invece, in caso di un risultato positivo al test, c’è rigorosamente bisogno dell’esame clinico del cittadino per la valutazione dei sintomi di malattia. Il che significa, che non possono essere prese misure che privano il cittadino dei suoi Diritti Fondamentali, soltanto per un risultato di un mero test di laboratorio.

L’ECDC – European Center for Disease Control – a specifica domanda dell’avvocato Mauro Sandri, ha risposto che il numero massimo di cicli di un test PCR per essere attendibile è 24

In Italia in molti ospedali si superano ampiamente i 30 cicli!!!

  • Il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, come tutte le precedenti misure di sospensione dei Diritti Fondamentali dei cittadini italiani, è infondato in quanto basato su dati fasulli e viola gli artt. 11, 13 e 117 della Costituzione italiana oltre che l’art. 3 della Carta europea dei diritti fondamentali. Nel caso in cui la/il sottoscritta/o dovesse essere costretta/o di adire le vie legali per difendere la propria salute e vita contro la misura di cui all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, verrà chiesto, tra l’altro l’accertamento dell’abuso dei test di laboratorio e dunque l’accertamento della falsità dei dati “epidemiologici”.
  • Secondo i meta-studi di John P.A. Ioannidis, l’epidemiologo più citato al mondo (Stanford University) il tasso di mortalità di Covid-19 è del 0,15%. Dunque, non siamo di fronte ad una malattia che possa legittimare misure come quella di sottoporre una persona al trattamento con una sostanza sperimentale basata su tecnica genica non previamente testata.
  • Medici di base italiani hanno dimostrato che esistono medicinali, che consentano la terapia a domicilio con successo. L’intasamento delle terapie intensive degli ospedali è stato frutto di una applicazione di protocolli non corretti e della mancata redazione da parte degli organi dello Stato Italiano competenti del piano pandemico aggiornato e dovuto alle inaudite disfunzioni colpose e/o dolose di chi aveva il dovere di evitarle.

I medici hanno dovuto adire ripetutamente presso la giustizia amministrativa per aver rispettato il loro dovere/diritto di utilizzare, secondo scienza e coscienza, i farmaci utili per la terapia a domicilio dei pazienti Covid-19 e per far sospendere istruzioni del Ministero della Salute e dell’AIFA che mettevano a grave rischio la salute e la vita dei pazienti covid-19!  (vedasi Consiglio di Stato, sentenza n. 09070/2020 del 11.12.2020 e TAR del Lazio, Ordinanza n. 01412/2021 pubblicata il 04.03.2021). Nonostante ciò in molti ospedali italiani alcuni sanitari continuano ad applicare i protocolli sconfessati dallo stesso WHO perché prescritti dal Ministero della salute italiano.

  • Per tutte le sostanze sperimentali attualmente in uso e impropriamente definite “vaccini Covid-19”, allo stato delle conoscenze scientifiche, non è dimostrato che le persone “vaccinate” non si possano infettare e trasmettere il virus ad altri. Anzi, ci sono sempre più casi in cui persone già completamente “vaccinate” risultano essere portatori e trasmittenti del virus: Tali fatti sono tutti certificati anche nel rapporto ISS n.4/2021 del 13 marzo 2021.

Lo scopo della “vaccinazione” è, anche secondo la previsione governativa qui in oggetto, la “prevenzione” del contagio da SARS-CoV-2. Visto che le sostanze inoculabili sono, allo stato, autorizzate in maniera condizionata (perché difettano di tutta una serie di studi … come quelli sulla loro efficacia!) ed esse non prevengono il contagio, la previsione qui in oggetto, già per questo motivo è, comunque, a prescindere dalla sua radicale incostituzionalità, non attuabile per impossibilità di raggiungimento dello scopo!

  • Nelle azioni di annullamento delle autorizzazioni di queste sostanze sperimentali pendenti davanti al Tribunale UE, è scientificamente dimostrato che queste sostanze non corrispondono ai presupposti di legge per essere considerati un “vaccino”.
  • Queste sostanze sperimentali comportano degli enormi rischi alla salute e vita dei pazienti. Innanzitutto, mancano gli studi a medio e lungo termine degli effetti di queste sostanze sviluppate in pochissimi mesi! Ad oggi, non sono accertabili e dimostrabili gli effetti a medio e lungo termine, che, però, tanti rinomati esperti internazionali predicono essere devastanti! Inoltre, come comprovano le perizie scientifiche depositate in Tribunale UE nei procedimenti ivi pendenti, mancano non soltanto intere fasi degli studi clinici, ma mancano persino importanti fasi degli studi pre-clinici!
  • L’EMA con nota Ares (2021)136795 del 27 gennaio u.s. ha affermato che: “Studi in animali non indicano un effetto dannoso diretto o indiretto riguardo la tossicità riproduttivà. Poiché la infezione da COVID-19 anche genera anticorpi in modo simile alla vaccinazione, qualsiasi rischio alla fertilità sarebbe anche causato dalla infezione e di questo non c’è evidenza ad oggi”. Tali affermazioni sono in totale contrasto con qualsiasi studio sugli effetti del Covid sulla fertilità umana.
  • Il Mediatore Europeo nella decisione del 10.02.2021, ha affermato che i dati clinici disponibili sui potenziali rischi per la fertilità del vaccino sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), nello studio del medicinale, nelle sezioni 4.6 e 5.35. Questi dati, però, non sono tratti da studi sull’uomo, ma sugli animali.
  • Di tutto questo i cittadini italiani e dell’UE non vengono informati! Allo stato i cittadini italiani e dell’UE sono di fatto cavie per la sperimentazione di sostanze definite “impropriamente” vaccini-Covid-19!
  • Questo costituisce una evidente violazione del Codice di Norimberga (1947)[17], della dichiarazione di Helsinki (1964-2013)[18], della Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina- (1997)[19], ratificata ed eseguita in Italia con la Legge n. 145 del 28.03.2001[20]. L’art. 1 della Convenzione di Oviedo impegna gli Stati (tra cui l’Italia) alla protezione delle Libertà Fondamentali dell’essere umano riguardo l’applicazione della medicina. L’art. 2 sancisce il primato assoluto dell’essere umano: “L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”. Ai sensi dell’art. 5 “Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero ed informato. Questa persona deve ricevere un’informazione adeguata. La persona a cui è diretto l’intervento può in ogni momento ritirare liberamente il proprio consenso. Ai sensi dell’art. 16 nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che il consenso di cui all’art. 5 non sia stato dato espressamente, specificamente e per iscritto, e dunque corrisponda ad un consenso informato. Secondo il diritto supra-nazionale ratificato e eseguito in Italia, e che, dunque, è parte integrante e necessaria della ns. Costituzione, non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte. Dalla banca dati di EudraVigilance, che riporta i casi sospetti e ufficialmente segnalati (peraltro, il numero reale è un multiplo di quello ufficiale perché la farmacovigilanza non funziona!) di danni provocati dai cosiddetti “vaccini” anti-covid, risultano migliaia di morti e un enorme numero di gravissimi effetti dannosi post vaccinazione. Il numero totale dei casi di danni segnalati nell’UE per “vaccino Covid-19” ammontano ad oggi a n. 238.986, di cui n. 3.423 morti, di cui n. 114 casi di trombosi cerebrali.
  • Un gruppo di illustri scienziati e medici provenienti da 25 paesi (Doctors for Covid Ethics)[21] hanno inviato il 1° aprile 2021 una diffida alla Direttrice Generale dell’EMA chiedendo l’immediato stop dell’applicazione delle sostanze sperimentali impropriamente definite “vaccino Covid-19”, e annunciando azioni legali per far accertare e dichiarare la responsabilità personale dei funzionari dell’UE che si rendono responsabili della violazione del Codice di Norimberga:

Con osservanza

Data e Luogo

(Nome e cognome)

+ firma leggibile

1 allegato: carta d’identità

Per i sanitari ma anche nei casi al di fuori dell’esercizio della professione medica, in cui il datore di lavoro eserciti pressione sul dipendente (prescindendo dalle norme di legge) ci si può appellare anche alla violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

Ricordiamo che l’art. 2087 del Codice Civile prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” e non può entrare nel merito della decisione individuale di sottoporsi a profilassi sanitarie se non dimostrate essenziali per lo svolgimento dei relativi incarichi.

Il datore di lavoro non può, tuttavia, chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento)[22].

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, si limitano a prescrivere al medico competente di fornire “adeguata informazione […] sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione” (art.279, comma 5). Ed anche all’articolo 286 sexies, laddove si prevedono le misure da adottare in presenza di specifico rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, in tema di vaccinazioni si ribadisce l’obbligo di informare i lavoratori su “importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci”.

Soltanto con riferimento all’esposizione ad agenti biologici, l’art. 286 sexies del Testo Unico qualora le lavorazioni adottate comportino il rischio di infezione, la norma prescrive l’obbligo di informare i lavoratori sull’importanza dell’immunizzazione e sui vantaggi e sugli inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione specificando che tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro.

Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, può adottare misure protettive particolari solo per i lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nelle lavorazioni, da somministrare a cura del medico competente.

l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42

Per quanto riguarda gli ambiti educativi i dirigenti scolastici, con riguardo al personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola che non intenderà vaccinarsi non ha alcuna competenza sanzionatoria in quanto non sussiste l’eventuale infrazione.

DIFFIDA

  1. Datore di lavoro

Con indirizzo completo                                              pec:

  1. Ordine professionale di appartenenza

Con indirizzo completo                                             pec:

  1. Garante della Privacy

Piazza Venezia n. 11

I-00187 ROMA pec: protocollo@pec.gpdp.it

 Presidente della Regione/Provincia Autonoma

D.L. 1 aprile 2021 n. 44 art. 4[23]

Trattamento illecito di dati personali sensibili, violazione del Direttiva EU 680/2016[24], decreto legislativo n.51 del 2018[25]., degli artt. 3, 8, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[26].

Spett.li Datore di Lavoro, Ordine e Autorità,

in merito al cosiddetto obbligo vaccinale per il trattamento dell’agente biologico covid 19, il decreto legge n.44 del 1 aprile 2021 prevede all’art. 4 una serie di adempimenti per gli ordini professionali e datori di lavoro che comportano il trasferimento ed il trattamento di dati personali sensibili degli iscritti e dei dipendenti.

Ai sensi del decreto legislativo n.51 del 2018, che dà attuazione alla direttiva EU 2016 n.680, il trattamento dei suddetti dati è possibile solo in ambito penale, ma non in materia sanitaria, perciò, al di fuori dell’ambito penale il trattamento è illecito.

Agli artt. 41 e 42 il decreto legislativo n.51/2018 prevede una responsabilità risarcitoria a carico dei datori di lavoro e dei funzionari o dipendenti pubblici o privati che materialmente trasferiranno i dati dagli ordini alle ASL o da qualunque gestore, ed anche sanzioni da 50.000 euro fino a 150.000, nonchè sanzioni penali fino a 3 anni di reclusione previste dall’art. 43.

Si rappresenta alla Vostra spettabile attenzione che il decreto legislativo succitato prevale sul decreto legge emesso dal Governo Draghi perché attuativo di una direttiva europea, quindi, il trasferimento/trattamento dei dati sarà sanzionato anche se previsto da un decreto legge.

Qualunque datore di lavoro o funzionario pubblico o privato che si renderà complice del trasferimento dei dati, non importa se in esecuzione del decreto legge o di qualunque ordine superiore, in adempimento del decreto legge del 1 aprile 2021 n.44 art. 4, sarà sanzionato e pagherà personalmente per il trattamento illecito.

In caso di violazione la/il sottoscritta/o Vi denuncerà personalmente alle Autorità e al Garante della Privacy, che legge per conoscenza la presente, per la violazione delle suddette norme penali e amministrative.

Senza alcuna esclusione delle richieste risarcitorie per violazione degli artt. 3, 8 e 21 della Carta Europea dei diritti fondamentali che prevedono il consenso libero ed informato, la garanzia di sicurezza del trattamento dei dati, il divieto di discriminazione: tali norme dei trattati impongono a qualsiasi autorità italiana e Ordine professionale di disapplicare le norme dello Stato membro in contrasto con i trattati.

La presente si invia anche al Garante della Privacy a valere quale segnalazione di illegittimità del trattamento dei dati personali e sensibili in contrasto con le suddette norme.

PQM

Si diffidano i destinatari in intestazione a disapplicare il decreto legge n.44 del 2021 perché contrario ai Trattati sul Funzionamento dell’Unione Europea e alla Carta Europea dei diritti fondamentali, nonché in contrasto con il decreto legislativo n. 51 del 2018

A partire dalla sentenza n. 170/1984 della Corte costituzionale[27] il criterio di risoluzione dei contrasti è la disapplicazione. La Consulta ha affermato che in caso di sopravvenienza di una norma comunitaria contrastante con una norma nazionale preesistente quest’ultima deve intendersi automaticamente caducata

Su tali presupposti si diffida a cessare, e/o non dare attuazione al trattamento e trasferimento illecito dei dati sensibili inerenti la situazione vaccinale della/o scrivente disposto illecitamente del suddetto decreto legge.

Con osservanza

Data e Luogo

(Nome e cognome)

+ firma leggibile

1 allegato: carta d’identità

Inviate oltre che agli organi competenti copia di questi documenti opportunamente compilati a marcotiberti@europeanconsumers.itufficiostampa@europeanconsumers.it e comunicateci gli esiti dell’inoltro. Stiamo provvedendo con i nostri consulenti legali e scientifici a trovare tutti i metodi legali per opporci a queste abominevoli coercizioni e violazioni delle libertà individuali e dei diritti umani.

Note

[1] Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000327/2020 alla Commissione Articolo 138 del regolamento

Stefania Zambelli (ID) Risposta scritta Oggetto: Finanziamenti privati all’OMS. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000327_IT.html; OMS tra conflitti di interesse e giravolte. http://www.opinione.it/societa/2020/06/15/ferdinando-esposito_oms-crisanti-mascherine-guanti-covid-19-wuhan-cina-xi-jinping-covid-19-von-kerkhove-zaia-veneto-vo-euganeo/; Chi è davvero Walter Ricciardi. Dalle dimissioni per conflitto di interessi alla poltrona di consulente. https://www.ilprimatonazionale.it/inferno-spa/ricciardi-dimissioni-conflitto-interessi-poltrona-consulente-speranza-180147/

[2] Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations. https://pace.coe.int/en/files/28925; Importante risoluzione del Consiglio d’Europa : vaccini per tutti senza discriminazioni di ogni genere. https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=11186

[3] Sentenza 308/1990 Corte Costituzionale. https://www.giurcost.org/decisioni/1990/0308s-90.html

[4] Consiglio d’Europa – Assemblea Parlamentare – risoluzione n. 2361/2021: considerazioni sulla distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il COVID-19. Anno 2021. https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Docs/Consiglio-d-Europa-Assemblea-Parlamentare-risoluzione-n.-2361-2021-considerazioni-sulla-distribuzione-e-somministrazione-dei-vaccini-contro-il-COVID-19

[5] “Pass vaccinali illegittimi senza una legge ad hoc” Intervento di Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (Il Messaggero, 1 marzo 2021). https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550463

[6] Legge 31 luglio 2017, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (17G00132) (GU Serie Generale n.182 del 05-08-2017). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/5/17G00132/sg

[7] Morbillo. Pronto il Piano del Ministero. Vaccinazione trivalente obbligatoria per concorsi Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco. Ma anche per i corsi Erasmus e per iscriversi alle Società sportive http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=71613&fbclid=IwAR2- PPo7Md58UF7zkBUywyf8DfGZZk-yvCmreL51SYekH2CmXH2xFExEcXE

[8] Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg

[9] Vaccino anti COVID-19 obbligatorio per il personale sanitario https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/04/06/vaccino-anti-covid-19-obbligatorio-per-il-personale-sanitario

[10] Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg

[11] Vaccino anti Covid obbligatorio per i docenti? 6 su 10 dicono no. E sempre più decidono di non farlo. https://www.tecnicadellascuola.it/vaccino-anti-covid-obbligatorio-per-i-docenti-6-su-10-dicono-no-e-sempre-piu-decidono-di-non-farlo-sondaggio

[12] Decreto Covid: le nuove regole fino a Pasqua. https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/13/decreto-pasqua.

[13] Allegato I Riassunto Delle Caratteristiche Del Prodotto COVID-19 Vaccine AstraZeneca, sospensione iniettabile https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210319151417/anx_151417_it.pdf

[14] 3781.- Ricorso di annullamento contro l’approvazione del vaccino BioNTech. https://associazioneeuropalibera.wordpress.com/2021/02/18/3781-ricorso-di-annullamento-contro-lapprovazione-del-vaccino-biontech/comment-page-1/

[15] Klagen behängend am EU-Gericht Nichtigkeitsklagen laut Art. 263 AEUV behängend am Europäischen Gericht, gegen die Beschlüsse der EU-Kommission, betreffend der bedingten Marktzulassung der sog. Covid-19-Vakzine“. https://www.frei-netz.org/human-experiment-free; Human Experiment Free Contenziosi Pendenti al Tribunale UE. azioni di annullamento ex art. 263 TFUE pendenti avanti il Tribunale Europeo riguardante le decisioni di esecuzione della Commissione UE relative all’autorizzazione al commercio condizionata dei cosiddetti “vaccini Covid-19. https://www.rete-libera.org/human-experiment-free

[16]  VGW 103/048/3227/2021-2 Urteil Österreich zum PCR-Test. https://fragdenstaat.de/anfrage/vgw-10304832272021-2-urteil-osterreich-zum-pcr-test/

[17] Urgent Open Letter from Doctors and Scientists to the European Medicines Agency regarding COVID-19 Vaccine Safety Concerns https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595.

[18] Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association. Principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani. https://www.evidence.it/articolodettaglio/209/it/410/dichiarazione-di-helsinki-della-world-medical-association/articolo

[19] Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997. https://rm.coe.int/168007d003

[20] Legge 28 marzo 2001, n. 145 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignita’ dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche’ del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2001). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/24/001G0201/sg

[21] Rebuttal letter to European Medicines Agency from Doctors for Covid Ethics, April 1, 2021. https://doctors4covidethics.medium.com/rebuttal-letter-to-european-medicines-agency-from-doctors-for-covid-ethics-april-1-2021-7d867f0121e

[22] I lavoratori della scuola sono obbligati a vaccinarsi? Tra privacy e diritto alla salute https://www.orizzontescuola.it/i-lavoratori-della-scuola-sono-obbligati-a-vaccinarsi-tra-privacy-e-diritto-alla-salute/

[23] Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg

[24] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680

[25] Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080) (GU Serie Generale n.119 del 24-05-2018). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/24/18G00080/sg

[26] Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione Europea.

Art. 3 Articolo 3 Diritto all’integrità della persona

  1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
  2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
  3. a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
  4. b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle

persone;

  1. c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
  2. d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 8 Protezione dei dati di carattere personale

  1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
  2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al

consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni

persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

  1. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

Articolo 21 Non discriminazione

  1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

[27] sentenza n. 170/1984 della Corte costituzionale. https://www.certifico.com/categorie/22-news/news-generali/8844-sentenza-cc-n-170-del-5-giugno-1984#:~:text=L’assetto%20dei%20rapporti%20fra,confliggenti%20statuizioni%20del%20legislatore%20interno.

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