FAQ: l’obbligo vaccinale è legale?

FAQ: l’obbligo vaccinale è legale?

Il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, come tutte le precedenti misure di sospensione dei Diritti Fondamentali dei cittadini italiani, è radicalmente infondato perché basato su dati “epidemiologici” del tutto fasulli e viola gli artt. 11, 13 e 117 della Costituzione italiana oltre che l’art. 3 della Carta europea dei diritti fondamentali.

Con il D.L.1° aprile 2021 n. 44 all’art. 4 il governo italiano prevede che gli esercenti le professioni sanitarie debbano sottoporsi a “vaccinazione” per la “prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2” e che questa “vaccinazione” in caso di accertato pericolo per la salute non è, comunque, prevista.

In merito al cosiddetto obbligo vaccinale per il trattamento dell’agente biologico covid-19, il decreto legge n.44 del 1 aprile 2021 prevede all’art. 4 una serie di adempimenti per gli ordini professionali e datori di lavoro che comportano il trasferimento ed il trattamento di dati personali sensibili degli iscritti e dei dipendenti.

Ai sensi del decreto legislativo n.51 del 2018, che dà attuazione alla direttiva EU 2016 n.680, il trattamento dei suddetti dati è possibile solo in ambito penale, ma non in materia sanitaria, perciò, al di fuori dell’ambito penale il trattamento è illecito.

Agli artt. 41 e 42 il decreto legislativo n.51/2018 suddetto prevede una responsabilità risarcitoria a carico dei datori di lavoro e dei funzionari o dipendenti pubblici o privati che materialmente trasferiranno i dati dagli ordini alle ASL o da qualunque gestore, ed anche sanzioni da 50.000 euro fino a 150.000, nonchè sanzioni penali fino a 3 anni di reclusione previste dall’art. 43.

Qualunque datore di lavoro o funzionario pubblico o privato che si renderà complice del trasferimento dei dati, non importa se in esecuzione del decreto legge o di qualunque ordine superiore, in adempimento del decreto legge del 1 aprile 2021 n.44 art. 4, sarà sanzionato e pagherà personalmente per il trattamento illecito.

Il decreto legislativo succitato prevale sul decreto legge emesso dal Governo Draghi perché attuativo di una direttiva europea, quindi, il trasferimento/trattamento dei dati sarà sanzionato anche se previsto da un decreto legge.

A partire dalla sentenza n. 170/1984 della Corte costituzionale il criterio di risoluzione dei contrasti è la disapplicazione. La Consulta ha affermato che in caso di sopravvenienza di una norma comunitaria contrastante con una norma nazionale preesistente quest’ultima deve intendersi automaticamente caducata.

Inoltre la sottoscrizione del consenso informato, adempimento prodromico indispensabile per l’inoculazione del vaccino, non è coercibile; senza di essa, nel caso in cui la persona interessata rifiuti di sottoscrivere il modulo del consenso informato, non può essere effettuata la vaccinazione, quindi appare arduo sostenere che sussista un “obbligo vaccinale”.

 

Questa diffida no. 2 va notificata nel caso di rapporto di lavoro dipendente ai destinatari 1 e 3, nel caso di rapporto di lavoro dipendente e appartenenza ad un ordine professionale ai destinatari: 1, 2 e 3, nel caso di libera professione 2 e 3.

 

  1. (Vs. Datore di Lavoro con indirizzo completo )

pec:……

 

  1. Ordine professionale di appartenenza

con indirizzo completo                                                       pec:……

 

  1. Presidente della Regione/Provincia Autonoma

con indirizzo completo                                                       pec:…..

 

D.L. 1 aprile 2021 n. 44 art. 4 – previsione governativa incostituzionale di un obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Legge n.76/2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

DIFFIDA CON NOMINA DIFENSORI

 

La/Il sottoscritta/o    (inserire nome e cognome)      nata/o a (luogo di nascita)                                 il  (data di nascita)

residente a    (luogo di residenza) in   (indirizzo, strade e numero civico)

codice fiscale: ……..

PREMESSO CHE

  • con il D.L.1° aprile 2021 n. 44 all’art. 4 il governo italiano prevede che gli esercenti le professioni sanitarie debbano sottoporsi a “vaccinazione” per la “prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”, e che questa “vaccinazione” in caso di accertato pericolo per la salute non è, comunque, prevista.
  • I cosiddetti “vaccini” anti-Covid, allo stato autorizzati in modo condizionato al commercio dalla Commissione UE (Comirnaty di Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ora Vaxzevria e Janssen) sono sostanze non assoggettate a fondamentali studi (peraltro non soltanto clinici!) per la verifica dell’efficacia e sicurezza di un farmaco e, dunque, come richiesto, in primis, dal Diritto Unionale.
  • Non è stato fatto alcuno studio sulle interazioni con altri medicinali (vedasi punto 4.5. dell’allegato I alla rispettiva Decisione di autorizzazione dell’immissione sul mercato –p.e.https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210319151417/anx_151417_it.pdf).
  • Inoltre, queste sostanze corrispondono nel loro funzionamento esattamente a prodotti di “terapia” genica.
  • La loro autorizzazione condizionata è avvenuta con grave violazione della normativa dell’Unione Europea cogente e pertanto le rispettive decisioni di esecuzione della Commissione UE (vedi p.e. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210319151417/dec_151417_it.pdf) sono già sub iudice al Tribunale dell’UE per azioni di annullamento ex art. 263 AEUV, presentate per un gruppo di esercenti della professione sanitaria (dipendenti e liberi professionisti) dall’Avv.DDr. Renate Holzeisen (T-96/21 relativo a Comirnaty, T-136/21 relativo a Moderna, azione di annullamento depositata in data 29.01.2021 relativo al “vaccino” Covid-19 di AstraZeneca ora Vaxzevria e che è in fase di assegnazione del numero di procedimento da parte del Tribunale UE; l’azione di annullamento riguardante la sostanza Janssen di Johnson e Johnson verrà depositata nelle prossime settimane). La/Il sottoscritta/o interverrà prossimamente in questi procedimenti per sostenere gli attori ex art. 142 e segg. del Regolamento di Procedura del Tribunale UE in qualità di persona direttamente interessata e gravemente affetta dall’illegittima autorizzazione di queste sostanze in questi procedimenti pendenti presso il Tribunale UE.
  • Nelle azioni di annullamento già pendenti in Tribunale UE ex art. 263 TFUE (vedi le azioni di annullamento, presentate in lingua tedesca e con traduzione in lingua italiana e inglese qui rispettivamente sub https://www.frei-netz.org/human-experiment-free e https://www.rete-libera.org/human-experiment-free) viene esposto e documentato come ad oggi non sia stata accertata in modo regolare una situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, ma che, invece, da più di un anno si stia utilizzando in maniera del tutto abusiva e scientificamente non corretta i tamponi (test RT-PCR) e i cosiddetti tamponi rapidi (test antigenici). L’OMS finalmente, a partire da dicembre 2020 ha avvertito che i risultati di questi test da soli non sono una prova di un’infezione da virus. In realtà, però, dalla fine di gennaio 2020 le persone sottoposte al solo test RT-PCR (oppure persino a solo tampone rapido) con risultato positivo, erano e sono automaticamente dichiarate come infette da SARS-CoV-2. Nonostante le ormai ripetute indicazioni dell’OMS nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021, la maggior parte dei paesi (tra cui anche l’Italia) continua nella pratica, ictu oculi incostituzionale, consistente nel dichiarare i cittadini “infetti da SARS-CoV-2” sulla base del mero risultato di un test PCR oppure di un tampone rapido. Al momento dell’autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini” Covid-19 (vedi sopra) le autorità si basavano, dunque, su dati completamente fasulli. Il fatto della falsità dei dati “epidemiologici” derivanti dall’uso abusivo dei test PCR, è stato recentissimamente accertato e confermato dal Tribunale Amministrativo di Vienna con la sentenza VGW-103/048/3227/2021-2 del 24.03.3021, e già prima dalla Corte di Appello di Lisbona (Portogallo) con la sentenza n. 1783/20 del 11.11.2020. I giudici del Portogallo (Lisbona) e dell’Austria (Vienna) confermano che: per come sono impostati erroneamente i test PCR per SARS-CoV-2 (con un numero di cicli di amplificazione molto superiore al livello scientificamente valido) questi portano inevitabilmente ad un enorme numero di “falsi positivi”, fino al 95%! Inoltre, i giudici, confermano, che questi test di laboratorio non accertano l’infezione virale, ma che, invece, in caso di un risultato positivo al test, c’è rigorosamente bisogno dell’esame clinico del cittadino per la valutazione dei sintomi di malattia. Il che significa, che non possono essere prese misure che privano il cittadino dei suoi Diritti Fondamentali, soltanto per un risultato di un mero test di laboratorio.
  • Il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, come tutte le precedenti misure di sospensione dei Diritti Fondamentali dei cittadini italiani, è radicalmente infondato perché basato su dati “epidemiologici” del tutto fasulli e viola gli artt. 11, 13 e 117 della Costituzione italiana oltre che l’art. 3 della Carta europea dei diritti fondamentali. Nel caso in cui la/il sottoscritta/o dovesse essere costretta/o di adire le vie legali per difendere la propria salute e vita contro la misura di cui all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, verrà chiesto, tra l’altro l’accertamento dell’abuso dei test di laboratorio e dunque l’accertamento della falsità dei dati “epidemiologici”.
  • Secondo i meta-studi di John P.A. Ioannidis, l’epidemiologo più citato al mondo (Stanford University) il tasso di mortalità di Covid-19 è del 0,15%. Dunque, non siamo di fronte ad una malattia che possa legittimare misure come quella di sottoporre una persona al trattamento con una sostanza sperimentale basata su tecnica genica non previamente testata.
  • Inoltre, bravissimi medici di base italiani hanno dimostrato già un anno fa, che esistono da tempo medicinali, che, se utilizzati con scienza e coscienza, consentano la terapia a domicilio con straordinario successo! Il rappresentato intasamento delle terapie intensive degli ospedali è stato frutto di una errata applicazione di protocolli non corretti e della mancata redazione da parte degli organi dello Stato Italiano competenti del piano pandemico aggiornato. Se è successo tale intasamento è dovuto alle inaudite disfunzioni colpose e/o dolose di chi aveva il dovere di evitarle. È uno scandalo inaudito che debbano essere i medici ad adire ripetutamente la giustizia amministrativa (peraltro con successo!) per aver rispettato il loro dovere/diritto di utilizzare, secondo scienza e coscienza, i farmaci utili per la terapia a domicilio dei pazienti Covid-19 e per far sospendere istruzioni del Ministero della Salute e dell’AIFA che mettevano a grave rischio la salute e la vita dei pazienti covid-19! (vedasi Consiglio di Stato, sentenza n. 09070/2020 del 11.12.2020 e TAR del Lazio, Ordinanza n. 01412/2021 pubblicata il 04.03.2021). Nonostante ciò in molti ospedali italiani alcuni sanitari continuano ad applicare i protocolli sconfessati dallo stesso WHO perché prescritti dal Ministero della salute italiano.
  • Per tutte le sostanze sperimentali attualmente in uso e impropriamente definite “vaccini Covid-19”, allo stato delle conoscenze scientifiche, non è dimostrato che le persone “vaccinate” non si possano infettare e trasmettere il virus ad altri. Anzi, ci sono sempre più casi in cui persone già completamente “vaccinate” risultano essere portatori e trasmittenti del virus: Tali fatti sono tutti certificati anche nel rapporto ISS n.4/2021 del 13 marzo 2021. Lo scopo della “vaccinazione” è, anche secondo la previsione governativa qui in oggetto, la “prevenzione” del contagio da SARS-CoV-2. Visto che le sostanze inoculabili sono, allo stato, autorizzate in maniera condizionata (perché difettano di tutta una serie di studi … come quelli sulla loro efficacia!) ed esse non prevengono il contagio, la previsione qui in oggetto, già per questo motivo è, comunque, a prescindere dalla sua radicale incostituzionalità, non attuabile per impossibilità di raggiungimento dello scopo!
  • Nelle azioni di annullamento delle autorizzazioni di queste sostanze sperimentali pendenti davanti al Tribunale UE, è scientificamente dimostrato che queste sostanze non corrispondono ai presupposti di legge per essere considerati un “vaccino”.
  • Queste sostanze sperimentali comportano degli enormi rischi alla salute e vita dei pazienti. Innanzitutto, mancano gli studi a medio e lungo termine degli effetti di queste sostanze sviluppate in pochissimi mesi! Ad oggi, non sono accertabili e dimostrabili gli effetti a medio e lungo termine, che, però, tanti rinomati esperti internazionali predicono essere devastanti! Inoltre, come comprovano le perizie scientifiche depositate in Tribunale UE nei procedimenti ivi pendenti, mancano non soltanto intere fasi degli studi clinici, ma mancano persino importanti fasi degli studi pre-clinici!
  • L’EMA con nota Ares(2021)136795 del 27 gennaio u.s. ha affermato che: “Studi in animali non indicano un effetto dannoso diretto o indiretto riguardo la tossicità riproduttivà. Poiché la infezione da COVID-19 anche genera anticorpi in modo simile alla vaccinazione, qualsiasi rischio alla fertilità sarebbe anche causato dalla infezione e di questo non c’è evidenza ad oggi”. Tali affermazioni sono in totale contrasto con qualsiasi studio sugli effetti del Covid sulla fertilità umana.
  • Il Mediatore Europeo nella decisione del 10.02.2021, ha affermato che i dati clinici disponibili sui potenziali rischi per la fertilità del vaccino sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), nello studio del medicinale, nelle sezioni 4.6 e 5.35. Questi dati, però, non sono tratti da studi sull’uomo, ma sugli animali.
  • Di tutto questo i cittadini italiani e dell’UE non vengono informati! Allo stato i cittadini italiani e dell’UE sono degradati a cavie per la sperimentazione di queste sostanze definite “impropriamente” vaccini-Covid-19!
  • Questo costituisce una evidente violazione del Codice di Norimberga (1947), della dichiarazione di Helsinki (1964-2013), della Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina- (1997), ratificata ed eseguita in Italia con la Legge n. 154 del 28.03.2001. L’art. 1 della Convenzione di Oviedo impegna gli Stati (tra cui l’Italia) alla protezione delle Libertà Fondamentali dell’essere umano riguardo l’applicazione della medicina. L’art. 2 sancisce il primato assoluto dell’essere umano: “L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”. Ai sensi dell’art. 5 “Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero ed informato. Questa persona deve ricevere un’informazione adeguata. La persona a cui è diretto l’intervento può in ogni momento ritirare liberamente il proprio consenso. Ai sensi dell’art. 16 nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che il consenso di cui all’art. 5 non sia stato dato espressamente, specificamente e per iscritto, e dunque corrisponda ad un consenso informato. Secondo il diritto supra-nazionale ratificato e eseguito in Italia, e che, dunque, è parte integrante e necessaria della ns. Costituzione, non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte. Dalla banca dati di EudraVigilance, che riporta i casi sospetti e ufficialmente segnalati (peraltro, il numero reale è un multiplo di quello ufficiale perché la farmacovigilanza non funziona!) di danni provocati dai cosiddetti “vaccini” anti-covid, risultano migliaia di morti e un enorme numero di gravissimi effetti dannosi post vaccinazione. Il numero totale dei casi di danni segnalati nell’UE per “vaccino Covid-19” ammontano ad oggi a n. 238.986, di cui n. 3.423 morti, di cui n. 114 casi di trombosi cerebrali.
  • Un gruppo di illustri scienziati e medici provenienti da 25 paesi (Doctors for Covid Ethics) hanno inviato il 1° aprile 2021 una diffida alla Direttrice Generale dell’EMA chiedendo l’immediato stop dell’applicazione delle sostanze sperimentali impropriamente definite “vaccino Covid-19”, e annunciando azioni legali per far accertare e dichiarare la responsabilità personale dei funzionari dell’UE che si rendono responsabili della violazione del Codice di Norimberga: https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595.
  • La previsione di cui all’art. 4 D.L. 1° aprile 2021 n. 44 configura per i rispettivi responsabili (membri del Consiglio dei Ministri) non solo il reato di violenza privata ma una grave estorsione, soprattutto, in considerazione dei dati ufficiali risultanti da EudraVigilance, in merito ai morti e danni gravissimi già segnalati, configura pure il reato di tentata lesione personale e di tentato omicidio plurimo aggravato a carico dei membri del Consiglio dei Ministri. Non è un caso che l’art.3 del decreto legge n.44 del 1 aprile 2021 preveda l’esenzione dei vaccinatori dalla responsabilità per omicidio colposo e lesioni! Ma non solo! Ai sensi dell’art. 51 c.p. risponde del rispettivo reato anche chi ha eseguito l’ordine illegittimo del governo. Sulla sussistenza della complicità penalmente rilevante di tutti coloro che eseguono un ordine che viola il Codice di Norimberga e la Convenzione di Oviedo, la normativa supra-nazionale è ancora molto più severa!
  • La previsione di cui all’art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 costituisce una chiara e grave violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 10,11 13, 32 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 1 e 2, 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dell’art. 3, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali dell’UE, dell’art. 168 e 169 TFUE, degli artt. del Codice di Norimberga, della Dichiarazione di Helsinki, della Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 154 del 28.03.2001.

Per tutto quanto sopra esposto, la/il sottoscritto/a

DIFFIDA

i destinatari di questa comunicazione a voler sin da subito desistere dalla partecipazione all’esecuzione della previsione di cui all’art. 4 D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 e annuncia la presentazione sia di querela penale a livello nazionale a carico di tutti che a danno della/o sottoscritta/o dovessero partecipare all’esecuzione della previsione di cui all’art. 4 D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, sia la presentazione di una denuncia collettiva alla Corte Penale Internazionale per grave violazione dei Diritti dell’Uomo consacrati nel Codice di Norimberga e della Dichiarazione di Helsinki, e

NOMINA

quali suoi difensori gli Avv.ti Linda Corrias e Dr. Francesco Scifo, entrambi del foro di Cagliari, pec: resistenza-attiva@pec.it.

La/Il sottoscritta/o autorizza infine ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, a chiunque necessario per l’esecuzione del mandato.

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2 Commenti

  1. UMC Ufficio Mobile Consumatori

    I miei più sinceri complimenti per l’elaborato. Molti Cittadini-Consumatori forse non si stanno rendendo conto di quanto sia “anomala” l’origine e la cronologia della pandemia da Sars-Cov2 ma anche i provvedimenti coercitivi gravemente lesivi delle libertà personali. Quanto sinora è stato imposto ai Cittadini dagli Esecutivi Governativi di molti paesi e non dai rispettivi Parlamenti o Congressi rappresenta un precedente di assoluta rilevanza che potrà costare molto in termini di limitazione delle libertà personali e d’impresa , molto più caro della pandemia medesima. Alessandro Ceriani – Presidente UMC Ufficio Mobile Consumatori (RN)

    Rispondi
    • tibertimax

      Ringraziamo e auspichiamo sempre maggiore collaborazione con comitati e associazioni che favoriscono le libertà personali e contrastano qualsiasi tipo di deriva autoritaria.

      Rispondi

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