Datore di lavoro e sanzioni sul green pass: il controllato che controlla i controllori

Ai sensi del decreto legislativo 127/2001, in particolare in riferimento all’art.3, il datore di lavoro (anche il pensionato nei confronti della colf o della badante) dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni al possesso del Green Pass, pena una sanzione amministrativa da parte del prefetto da 400 a 1000 euro.

Ma, relativamente all’avvenuto adempimento dei suddetti obblighi non è previsto che si debba dare assicurazione alcuna al prefetto, alla ASL o ad altri organi di controllo.

Le verifiche sull’osservanza di tali obblighi del datore possono essere effettuate solo da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abilitati a redigere i verbali sulla base dei quali il prefetto provvederà a irrogare le sanzioni.

Ma nessun pubblico ufficiale, fatta eccezione per gli ispettori del lavoro e solo a determinate condizioni, può accedere d’imperio nei luoghi di lavoro, tanto più se si tratta di private abitazioni, essendo necessaria una specifica e motivata autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.

In assenza di tale autorizzazione, il datore di lavoro può opporsi all’ingresso nei luoghi che si trovano nella sua esclusiva disponibilità di soggetti incaricati di verificare l’avvenuto adempimento o meno degli obblighi. Né sono sufficienti a tal fine delle mere segnalazioni da parte di privati.

I soggetti incaricati dal datore di lavoro di rilevare l’accertamento delle violazioni agli obblighi del green pass dovrebbero trasmettere al prefetto gli atti relativi alla violazione. Se tali soggetti non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, il prefetto non può irrogare una sanzione sulla base delle loro segnalazioni.

A carico dei dipendenti è prevista per il caso in cui accedano al luogo di lavoro senza essere muniti del green pass, l’applicazione di una sanzione da parte del prefetto da 600 a 1500 euro. I soggetti che il datore di lavoro abbia incaricato dell’accertamento delle violazioni all’obbligo del green pass debbono trasmettere al prefetto gli atti relativi alla violazione (art. 3, comma 10, Dl 127/2021). Ma non può a priori per essi valere la designazione da parte del datore di lavoro per conferire ad essi la qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il prefetto per le ragioni esposta non dovrebbe disporre l’applicazione della predetta sanzione sulla sola base della segnalazione fattagli pervenire dai soggetti non aventi la la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. Il prefetto potrebbe predisporre un servizio di “vigilanza” all’esterno dei luoghi di lavoro, a persone che rivestano la carica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, per provvedere alla redazione del verbale. Ma, vista la disponibilità attuale di addetti di nomina prefettizia, tutto può essere vanificato dal grande numero di persone che dovrebbero essere assoggettate a controlli di questo genere.

Si ricorda, infine, che nel Dpcm 17 giugno 2021, viene espressamente previsto (articolo 13, comma 5) che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. Ma questo è impossibile in imprese con pochi dipendenti dove è facile constatare per il datore di lavoro l’avvenuta vaccinazione del dipendente senza alcuna sicurezza per la sua privacy sanitaria.

Il regolamento europeo stabilisce un divieto di trattamenti dei dati relativi alla salute, che non si applica solo se sono utilizzati per finalità connesse alla salute, per la supervisione del Sistema Sanitario Nazionale e per la ricerca nel pubblico interesse, se effettuate in base a norme di legge o regolamenti e previa valutazione di impatto.

L’articolo 9, par. 2, lett h), specifica l’esenzione relativamente al trattamento dei dati per “finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità”.

Solo se il cittadino ha deciso di sottoporsi ad una cura non occorre il consenso al trattamento dei suoi dati a fini di cura e diagnosi. I dati però possono essere trattati per le finalità solo se “sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti” (art. 9.3).

https://www.europeanconsumers.it/tag/green-pass

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