Doveroso non solo per i docenti l’assegno alimentare per i lavoratori sospesi!

L’Art. 36 della Costituzione Italiana cita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

La norma costituzionale impedisce che un lavoratore subordinato, pubblico o privato, possa rimanere senza fonte di reddito per qualsiasi motivo, e quindi meno che mai per una sanzione disciplinare, la cui finalità afflittiva potrebbe avere effetti negativi sovradimensionati di lungo periodo o persino irreversibili non solo a danno del lavoratore sanzionato (si pensi alla possibile conseguente necessità di ricorrere a prestiti con tassi usurai), ma anche sui componenti della famiglia, se non fosse “mitigata” da brevi termini della sospensione disciplinare, o dall’irrogazione di un assegno alimentare.

A seguito del D.L. sul “green-pass”, il sindacato Anief ha osservato al Ministero dell’istruzione che l’articolo 500 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola)[1] prevede che: “Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.”

Si deve erogare l’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del DPR n. 3/1957[2], anche al personale scolastico sospeso anche se non soggetto a sanzione disciplinare prevista dall’ art 78, stesso DPR[3].

Posizione ripresa dall’O.M. n. 82/2010 che recita: “Per quanto riguarda gli effetti della sospensione cautelare dal servizio sulla retribuzione, l’intervenuta abrogazione, oltre che dell’articolo 506, dell’articolo 507 del D. Lgs n. 297 del 1994, che rinviava alle disposizioni contenute negli articoli 82 e 92 del D.P.R. n. 3 del 1957, determina la necessità di ricorrere all’applicazione analogica della norma, non abrogata dalla riforma, che disciplina le ricadute economiche della sospensione dall’insegnamento, quale sanzione disciplinare. L’articolo 500 del D.Lgsl. n. 297 del 1994, sotto la rubrica “Assegno alimentare”, dispone al riguardo che «nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia».

Gli insegnanti eventualmente sospesi non possono essere quindi lasciati del tutto senza sostentamento. Si tratta di una esplicita e specifica norma di settore.

Tuttavia l’obbligo di corrispondere un assegno alimentare vale per tutti i pubblici dipendenti. Anche per gli operatori sanitari sospesi dagli ospedali o per gli appartenenti alle Forze dell’ordine.

La disposizione dell’art. 500 del Testo Unico della Scuola è, infatti, derivazione testuale dell’articolo 36 della Costituzione sopra menzionato.

Secondo l’articolo 82 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)[4] “All’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”.

L’assegno alimentare, per acclarata giurisprudenza, non riguarda la materia disciplinare, ma ha natura assistenziale, e pertanto non è soggetta all’art. 55, comma 2, del d.lgs n. 165/2001[5], ossia alla “contrattualizzazione” delle sanzioni disciplinari.

Questo comporta che a tutti i lavoratori, non solo i docenti, eventualmente sanzionati con sospensione senza stipendio, anche prescindendo dalla criminale normativa attuale, deve essere garantito almeno un assegno alimentare.

Ringraziamo Anief per l’impegno. Gli altri sindacati evidentemente non hanno interesse a tutelare l’articolo 1 della costituzione e neanche i diritti e la dignità umane.

RIferimenti

[1] Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (G.U. n.115 del 19/5/1994) https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf

[2] Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. G.U. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. https://presidenza.governo.it/USRI/magistrature/norme/dpr3_1957_n.pdf

[3] Obbligo vaccinale, assegno alimentare potrebbe spettare al personale scuola che opterà per la sospensione? https://www.orizzontescuola.it/obbligo-vaccinale-assegno-alimentare-potrebbe-spettare-al-personale-scuola-che-optera-per-la-sospensione/

[4] Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato12. G.U. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O. https://presidenza.governo.it/USRI/magistrature/norme/dpr3_1957_n.pdf

[5] Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. G.U. 9 maggio 2001, n. 106. https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm

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5 Commenti

  1. Giulio

    Grazie per l’impegno
    Non mi è chiaro se questo tipo di assistenza è valida o garantita anche per i dipendenti del settore privato (media industria nel mio caso)
    Grazie per la disponibilità.
    Giulio

    Rispondi
    • Maria

      Non ho capito se l’assegno alimentare è valido per chiunque sia in sospensione,tipo io che lavoro in una mensa scolastica ma non sono dipendente statale.grazieaa

      Rispondi
  2. Mario Denti

    Sono dipendente di un’azienda privata sospeso dal lavoro per non avere il green pass, volevo sapere a chi bisogna fare richiesta per l’assegno alimentare, qual’è la procedura per farne richiesta?Grazie x la risposta.

    Rispondi
    • Luigino Fumolo

      Buongiorno sono dipendente della Azienda Sanitaria Friuli Centrale e essendo sospeso dal lavoro per non vaccinato chiedo cortesemente come devo inviare la richiesta di corresponsione assegno alimentare. (Tramite avvocato , Sindacato o posso farlo direttamente io?) Ringraziando porgo distinti saluti.

      Rispondi
    • Luigino Fumolo

      Buongiorno sono dipendente della Azienda Sanitaria Friuli Centrale e essendo sospeso dal lavoro per non vaccinato chiedo cortesemente come devo inviare la richiesta di corresponsione assegno alimentare. (Tramite avvocato , Sindacato o posso farlo direttamente io?) Ringraziando porgo distinti saluti.

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