Ricordiamo a tutti che è diritto riconosciuto da tutte le convenzioni internazionali stipulate dall’Italia e dalla stessa costituzione di esercitare obiezione di coscienza alla somministrazione dei vaccini, senza discriminazione, perché essi sono stati sperimentati su animali. Questa facoltà è riconosciuta dalla legge 413 del 1993 articolo 1.
European Consumers APS e l’Associazione di tutela dei diritti umani, Associazione Liberamente Umani, diffidano il governo italiano a rendere noto questo diritto a tutte le persone indicandolo nei moduli di consenso all’atto della vaccinazione.
Diffida ai Ministri – Legge 1/2022
ALU ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE UMANI
alu-associazioneliberamenteumani.com
aluliberamenteumani@protonmail.ch
European Consumers APS
presidente@pec.europeanconsumers.it
S.E.
Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi
Ministro Roberto Speranza
Ministro della Giustizia Marta Cartabia
Oggetto: diffida all’immediata disapplicazione del Decreto legge n.1 del 2022 art. 1 introduttivo dell’art. 4 quater del d.l. n.44/2021.
On. Le Presidente e On.li Ministri proponenti,
visto l’art. 28 della Costituzione, si fa seguito alla previsione dell’obbligo di “vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni” di cui all’art. 4 quater del d.l. n.44 del 2021, convertito nella legge n. 76/2021, come modificato dall’art. 1 comma 1 del d.l. n.1 del 2022, per rappresentare quanto segue, quali associazioni di tutela dei diritti umani, ALU Associazione Libera-mente Umani e di tutela dei consumatori European Consumers APS.
L’articolo 1 del decreto legge succitato prevede un obbligo vaccinale generalizzato per il covid19 per i soggetti over 50 e a titolo sanzionatorio il comma 4 prescrive:
“4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione. 5. L’Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.”
Come riportato nel preambolo del decreto legge, ove si afferma “Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione”, l’obbligo prescritto deve essere in linea con gli obblighi euro-unitari e con quelli imposti dall’appartenenza dell’Italia al Consiglio d’Europa.
La prescrizione vaccinale suddetta, così come è formulata nel decreto legge n.1 del 2022, non è consentita dalle norme euro-unitarie e quindi, deve essere disapplicata; come prescrive la sentenza n.17 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato per tutte le leggi italiane passate e future in contrasto con le norme euro-unitarie (cfr. artt.1,2,3, 8 e 21 Carta europea dei diritti fondamentali e 1, 8, 14 e 15 CEDU nonché la risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa e i regolamenti UE n.679/2016 e 953/2021 e 536/2014, inerente la sperimentazione su uomo; nello specifico di prodotti farmaceutici autorizzati con riserva al commercio.
Vale precisare, sul piano interno, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 26.02.1998, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 210/1992, ha precisato che “non è costituzionalmente lecito alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative; non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista del suddetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società” (nello stesso senso vedi v. Corte Costituzionale 22.06.1990, n. 307 e 16.10.2000, n. 423). La Corte costituzionale, infatti, emise la Sentenza n. 467/1991 in continuità con la precedente giurisprudenza della medesima Corte ma, nello stesso tempo, innovando rispetto alle precedenti Sentenze della medesima. La Corte costituzionale nel 1991 riconobbe, infatti, all’individuo la legittimità della sua decisione di sottrarsi all’adempimento di obblighi che la Costituzione medesima definisce inderogabili. Gli riconobbe, quindi, il diritto costituzionalmente garantito di sottrarsi a una disposizione di legge, persino a una disposizione di legge costituzionale.
Si trattava della questione dell’obiezione di coscienza. La Corte riconobbe all’individuo questo diritto sulla base della di lui rivendicazione alla propria coerenza per ragioni di coscienza. La questione rileva anche per quel che attiene alle vaccinazioni; specificamente poi la legge n. 413 del 1993 all’art. 1 prevede:
“Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza- 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.”
Poiché dai fogli illustrativi di tutti i prodotti utilizzati per le vaccinazioni per il covid19 risulta avvenuta la sperimentazione dei prodotti somministrati su animali, chiunque, sulla base della Sentenza n. 467/1991 della Corte costituzionale può opporre il rifiuto alla vaccinazione, anche se imposta per legge. La Sentenza della Corte costituzionale ha introdotto esplicitamente un principio individualistico che fa dipendere il vigore delle disposizioni costituzionali ed ordinarie dalle scelte dell’individuo. Per quel che attiene alla vaccinazione esso rappresenta un ostacolo insormontabile a qualsiasi disposizione di legge in mancanza del consenso libero ed informato. L’autodeterminazione assoluta della persona come uno dei due cardini dell’ordinamento costituzionale italiano era già stata proclamata da una Sentenza della Corte costituzionale nel 1989 (cfr. Sentenza n. 203/1989) e solennemente ribadita successivamente (cfr., per esempio, Sentenza n. 334/1996). Attualmente la Carta Europea dei diritti fondamentali art. 3 esclude qualsiasi possibilità di trattamento sanitario senza il consenso libero ed informato del paziente ed il regolamento n.536 del 2014, entrato in vigore il 31.01.2022, conferma la necessità del consenso per qualsiasi farmaco autorizzato con riserva al commercio nella UE; da ultimo la risoluzione n. 2361(2021) del Consiglio d’Europa esclude la possibilità per gli stati membri di prevedere un obbligo vaccinale per il covid19.
Ciò premesso, si
DIFFIDANO PERSONALMENTE
AI SENSI DELL’ART. 28 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA QUALI MINISTRO PROPONENTE E FIRMATARI DEL D.L.N.1 2022
le Autorità in intestazione, da ritenersi comunque sempre responsabili penalmente davanti al tribunale dei Ministri, a:
– disapplicare le normative SUDDETTE in contrasto con le norme eurounitarie, a pena di incorrere per i firmatari delle richieste/avvisi di vaccinazione nel reato di estorsione e violenza privata p. e p. dagli art. 629 cp e 610 c.p. non avendo la norma di legge di cui all’art. 1 del d.l. 1 del 2022 alcuna efficacia scriminante, atteso il contrasto con la normativa eurounitaria.
– a garantire pubblicamente, indicandolo per iscritto nei moduli di consenso di tutti i soggetti obbligati al vaccino covid19 e nelle comunicazioni di avviso alla vaccinazione di cui alla legge n.1 del 2022 art.1, la facoltà per ciascuno di esercitare l’obiezione di coscienza prevista dall’art.1 della legge n.413 del 1993 senza subire discriminazioni;
– a dare pubblica evidenza alla presente diffida e alla disapplicazione richiesta delle norme in contrasto con le normative eurounitarie.
Con osservanza
Il Presidente di ALU, Cesare Scolari
Il Presidente di European Consumers APS, Marco Tiberti
Il Vicepresidente di ALU, Linda Corrias
Delegato ALU per l’Italia, Francesco Scifo
Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale per tutti i
lavoratori e over 50 (da inviare al datore di lavoro, al Ministero della Salute e all’Asl di riferimento)
ioobietto
Buongiorno avreste un form o modulo da poter usare per chiedere la cessazione delle discriminazioni sul luogo di lavoro e fare appello alla obiezione di coscienza? Grazie
Lo abbiamo messo alla fine dell’articolo.
Buongiorno ,ho scaricato la domanda per l’ obiezione di coscienza over 50,vi ringrazio perché mi date una via per ritornare al lavoro ….effettivamente in Italia non è permessa la sperimentazione su animali e per ciò stesso nemmeno dovrebbero essere in commercio prodotti..Vi volevo chiedere se il modulo Fac simile va bene lo stesso o se esiste un originale e dove recuperarlo .grazie mille,attendo risposta
Ho alcune domande, purtroppo non sono riuscita a seguire la diretta:
1) la diffida per l’obiezione di coscienza si puo’ fare anche in proprio con il testo esposto?
2) la diffida si puo’ inoltrare per pec?
3) tale diffida e’ da fare immediatamente o al ricevimento della eventuale multa?
Grazie, scusate magari per le banalità.
Isabella Allegri