In data 21 febbraio 2022 l’Associazione ContiamoCi diffonde il testo di una diffida alla FNOMCEO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) per contestare la nota n. 4632 del 18 febbraio 2022 e all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute per la nota n. 0002922-P-17/2/2022 in cui viene chiarito che la guarigione dal Covid-19 dei lavoratori del comparto sanitario sarebbe valida ai soli fini dell’ottenimento della ‘certificazione verde’ ma non solleverebbe dall’obbligo vaccinale i professionisti sanitari.
Si invitano, inoltre, gli Ordini Professionali a non recepire le indicazioni contrarie alla legge contenute nelle note e di non sospendere dall’albo i sanitari guariti.
Alla diffida aderiscono Coordinamento Comitati Guariti COVID, CoScienze Critiche, Assis, Comilva, Immuni per Sempre, ACU March – Sezione guariti, Associazione Jenner, Eunomis che contestano la sospensione del personale sanitario guarito.
Tale interpretazione è, secondo l’associazione ContiamoCi, del tutto illegittima e contraria alle stesse indicazioni delle Autorità sanitarie o di quanto disposto nel DL 44/21 dove all’art. 3 si fa menzione alle responsabilità penali da somministrazione di vaccino anti SARS-CoV-2 in caso di conseguenze sulla salute.
Sono esentati dall’obbligo di vaccinazione quei lavoratori per cui la vaccinazione costituisce un rischio per la salute.
Coloro i quali abbiano contratto la malattia da Covid19, invece, dovranno sottoporsi alla prima iniezione dai 3 ai 6 mesi dopo la guarigione secondo la Circolare del Ministero della Salute del 3.3.2021 e dai 3 ai 12 mesi secondo la Circolare del Ministero della Salute 21-3-2021.
“Pertanto – rammenta ContiamoCi – la dose di vaccino può essere somministrata in un arco temporale dai 3 mesi ai 1 mesi con una raccomandazione per i sei mesi’. I sanitari che superano i 12 mesi dalla guarigione dovranno effettuare il prima possibile il ciclo completo con 2 dosi” (Circolare del 6.12.2021).
Nel testo della Diffida viene, quindi, ricostruito il farraginoso affastellarsi di regole che a breve distanza temporale si è susseguito in questi mesi:
I sanitari che hanno contratto la malattia dopo a prima dose, faranno la seconda dopo 5 mesi dalla diagnosi (Circolare Min. Salute 6.12.2021).
I sanitari che si sono ammalati entro il 14° giorno dalla prima dose, dovranno fare la seconda dopo 6 mesi dalla diagnosi (Circolare Min. Salute 6.12.2021)
I sanitari che si sono ammalati dopo la seconda dose, faranno la terza dopo 5 mesi.
Dunque, nota l’Associazione, contrariamente a quanto affermato da FNOMCEO, la guarigione è contemplata dalla stessa normativa ‘anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art- 4 del DL n. 44/21’ e i guariti non potranno sottoporsi alla ‘vaccinazione’ prima dei tempi stabiliti.
“In tale prospettiva – si afferma – il rifiuto da parte degli Ordini professionali di revocare le sospensioni dall’Albo fondate sulla guarigione del sanitario, in conformità alle indicazioni ministeriali, appare del tutto indebito e come tale passibile di conseguenze civili e penali per il reato di abuso d’ufficio, minacce e violenza privata, specie nei confronti di coloro che, in base alle indicazioni delle Autorità sanitarie recepite dalla legge, non possono nemmeno adempiere all’obbligo vaccinale prima del decorso del periodo stabilito”.
European Consumers appoggia la posizione di ContiamoCi e ritiene che la categoria dei medici, degli infermieri e dei farmacisti sia stata particolarmente limitata dal silenziamento e dall’ostracismo che ha caratterizzato la sperimentazione COVID.
Si è arrivati perfino a negare l’importanza dell’immunità naturale mentre esistono studi che dimostrano come gli individui esposti naturalmente all’infezione e guariti avevano dieci volte meno probabilità di essere reinfettati rispetto agli individui vaccinati ma anche minori probabilità di essere ricoverati in ospedale e maggiore durata dell’immunità. Si parla di super immunità o immunità ibrida per chi è guarito da una SARS-CoV-2 naturale ed è stata dimostrata l’importanza dei linfociti T[1]. Prima della campagna vaccinale era assodato, inoltre, come la vaccinazione non esentasse l’individuo dall’infezione né dalla trasmissione dell’infezione. Secondo il prof. Dennis Mc Gonagle, Università di Leeds, i politici dovrebbero essere maggiormente sensibilizzati sul potere dell’immunità naturale[2].
Un danno per tutti. Un medico costretto ad abiurare i principi più basilari della medicina in cambio del ‘permesso’ a continuare ad esercitare la propria professione o minacciato di essere radiato se anche solo lontanamente esprime opinioni contrastanti e informate rispetto a quelli supinamente divulgati, difficilmente fornirà pareri in scienza e coscienza.
La prassi punitiva nei confronti di chi porta un diverso e prudenziale contributo al dibattito scientifico non è propria di un paese democratico moderno che dovrebbe favorire il dialogo in merito alla sicurezza di tecnologie farmacologiche mai sperimentate prima, contenenti elementi tossici e che possono arrecare danno irreparabile alle generazioni future.
Del medesimo avviso anche il Parere del CIEB, Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina, sulla eticità della partecipazione del personale medico e sperimentatore alla somministrazione del vaccino anti-Covid.
Il CIEB evidenzia le procedure condizionate attraverso cui le piattaforme medicali in questione sono state immesse sul commercio, rileva la natura sperimentale di queste sostanze e la violazione di Patti, Protocolli e Convenzioni che gli Stati democratici si sono dati dal dopoguerra ad oggi a difesa dei diritti e delle libertà fondamentali dei propri cittadini. Per il CIEB il personale sanitario dovrebbe essere maggiormente tutelato mentre il Governo dovrebbe recedere dalla costrizione a mirate categorie di lavoratori.
Ci sentiamo, infine, di condividere le argomentazioni del CIEB e l’invito ad un dibattito plurale, interdisciplinare e fondato “al fine di permettere la libera espressione di tutte le opinioni pertinenti, comprese quelle minoritarie (art. 24 della Convenzione di Oviedo, art. 8 della Dichiarazione universale dell’UNESCO del 1997).
Chiara Madaro
[1] Dennis McGonagle, ‘Health-care workers recovered from natural SARS-CoV-2 infection should be exempt from mandatory vaccination edicts’, 7 febbraio 2022, DOI:https://doi.org/10.1016/S2665-9913(22)00038-8 disponibile in; https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(22)00038-8/fulltext#%20
[2] Dennis McGonagle, ‘Health-care workers recovered from natural SARS-CoV-2 infection should be exempt from mandatory vaccination edicts’, 7 febbraio 2022, DOI:https://doi.org/10.1016/S2665-9913(22)00038-8 disponibile in; https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(22)00038-8/fulltext#%20
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