Le parti sociali filo-governative tentano di obbligare al bavaglio i lavoratori

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Commissario Straordinario emergenza Covid, INAIL, CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, USB, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, ALLEANZA COOPERATIVE ABI, ANIA CONFAGRICOLTURA COLDIRETTI, CIA, CONFSERVIZI FEDERDISTRIBUZIONE CONFPROFESSIONI CONFIMI, CONFETRA sono i firmatari del protocollo che vuole mantenere le mascherine.

Il protocollo di sicurezza per il contrasto al Covid nei luoghi di lavoro di aprile 2021 è stato mantenuto dopo la riunione delle parti sociali con il ministero del Lavoro, Salute e Mise per la valutazione del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro» e prevede l’uso obbligatorio delle mascherine «in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto»[1].

Ufficialmente è ancora in vigore la legge 40 del 2020[2]) di conversione in legge del decreto 23/2020. Questa legge all’articolo 29 bis prevede che:

“Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni,e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché’ mediante l’adozione e il mantenimento  delle  misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei  protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”

Questa legge autorizzerebbe i datori di lavoro, per la sicurezza dei lavoratori, a concordare misure di prevenzione e contagio fra cui le mascherine considerate DPI.

Ai Sindacati che hanno ripetutamente tradito gli interessi dei lavoratori e ai datori di lavoro che continuano ad ascoltare pessime campane intendiamo ricordare alcune cose.

Non è stato pubblicato nessun documento ufficiale da parte dell’OMS che dichiarasse lo stato di pandemia, nonostante siano stati prolungatamente compressi, con la scusa dell’emergenza COVID19, i diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori italiani al di fuori di qualsiasi ambito di legge.

L’ordinamento costituzionale italiano non contempla lo stato di eccezione o lo stato di emergenza. Il legislatore d’urgenza ha richiamato il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, cd. Codice della protezione civile, il quale prevede che l’emergenza di rilievo nazionale venga esplicitata in modo formale su richiesta da parte delle amministrazioni locali. Tale procedimento non è stato minimamente rispettato.

Comunque sia le “leggi eccezionali” “non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati” (art. 14 preleggi)[3]. Tutta la legislazione italiana “pandemica” poggia su un presupposto emergenziale e rientra nella categoria delle leggi eccezionali e temporanee. Nella stessa si rinviene un limite di durata, ripetutamente prorogato sino al 31 marzo 2022.

Il D.L. 24/2022[4] nulla dispone riguardo alla pregressa legislazione emergenziale che possa conferire alla stessa una sorta di ultrattività o riviviscenza, con la conseguenza che tutti gli effetti giuridici prodotti dall’intera legislazione emergenziale emessa nel periodo gennaio 2020 – marzo 2022 sono venuti meno dal giorno 1^ aprile 2022.

Non potendo richiamare i D.L. 44/2021[5], 105/2021[6], 172/2021[7] e/o ogni altra normativa eccezionale e temporanea, attualmente qualunque datore di lavoro, ordine professionale, forze dell’ordine, supermercato, ristorante, dirigente scolastico o sanitario di fatto non può applicare nei confronti dei lavoratori una decretazione d’urgenza che dal 1^ aprile 2022 non ha più alcuna efficacia normativa e quindi nessun potere cogente. La vigenza di leggi, eccezionali e temporanee, è sottoposta ad un termine prefissato, scaduto il quale  l’intera decretazione d’urgenza cessa di produrre effetti.

Si è presa visione delle disposizioni aziendali che richiedono ai lavoratori di continuare ad indossare la mascherina sul luogo di lavoro sebbene un simile obbligo sia definitivamente venuto meno il 30 aprile 2022 in considerazione della perdita di efficacia delle varie disposizioni emergenziali adottate in proposito dal governo e dal parlamento.

L’obbligo delle mascherine può rimanere nelle sole ipotesi previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 e tra queste non rientrano i luoghi di lavoro.

I protocolli allegati al DPCM del 2 marzo 2021[8] hanno definitivamente cessato di avere efficacia il giorno successivo all’entrata in vigore della legge 11/2022[9] e cioè il 19 febbraio 2022.

La richiesta di indossare una mascherina sul luogo di lavoro è illegale e non può essere fatta valere nei confronti dei dipendenti dal datore di lavoro. La mascherina (chirurgica o FFP2) è un presidio sanitario il cui uso è disciplinato dalla legge 219/2017[10] il cui art. 1 prevede che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Il governo italiano ha ritenuto di imporne l’uso per un periodo limitato, definitivamente cessato il 30 aprile 2022, in forza di uno stato di emergenza sanitaria che ha avuto termine il 31 marzo 2022 in base a precise norme di legge. Per potersi imporre un trattamento sanitario è necessario che ciò sia previsto da una legge dello stato ai sensi dell’art. 32 cost

Nell’art. 10 quater del decreto-legge 52/2022[11] il comma ottavo statuisce: “Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81[12], le mascherine chirurgiche.”

L’Ordinanza  del Ministro della Salute del 28 aprile 2022[13], nel disciplinare gli ambiti che ancora richiedono l’utilizzazione delle mascherine in questione, ometteva ogni menzione dei luoghi di lavoro.

Le mascherine erano legate alla logica emergenziale e non costituiscono un mezzo da utilizzare in via definitiva e permanente sui luoghi di lavoro.

Si sottolinea nei luoghi pubblici o aperti al pubblico che è vietato entrare con il volto coperto ai sensi dell’art. 5 della Legge Reale[14] e dell’art. 85 TULPS[15], con la conseguenza che eventuali disposizioni aziendali che imponessero ai dipendenti di portare la mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico con il viso coperto da una mascherina integrerebbero anche il reato di cui all’art. 414 c.p. (istigazione a delinquere).

Gli obblighi e raccomandazioni relativi alle mascherine hanno avuto luogo nonostante la maggior parte degli studi controllati randomizzati condotti prima e durante la pandemia di COVID-19 concludessero che il ruolo delle mascherine nella prevenzione della trasmissione respiratoria virale fosse piccolo, nullo o inconcludente.

La mancanza di correlazioni negative tra l’uso della mascherina e i casi e i decessi di COVID-19 suggerisce che l’uso diffuso delle mascherine non è stato in grado di ridurre la trasmissione della COVID-19 Inoltre la moderata correlazione positiva tra l’uso della mascherina e i decessi nell’Europa occidentale suggerisce che l’uso universale delle mascherine potrebbe aver avuto conseguenze dannose e non intenzionali[16].”

Cessate le ragioni di emergenza, l’uso della mascherina costituisce un grave rischio per la salute dei lavoratori che il datore di lavoro dovrebbe tutelare evitando, per quanto possibile, l’insorgenza di patologie legate all’ambiente di lavoro.

Per tutte le ragioni esposte l’imposizione della mascherina sul luogo di lavoro è illegittima in punta di diritto e potenzialmente lesiva della salute dei lavoratori.

Si invitano i datori di lavoro a volersi astenere da ogni e qualsiasi tentativo di imporne l’uso, con riserva di agire in ogni competente sede a tutela dei diritti ed interessi dei lavoratori.

Riferimenti

[1] Protocollo anti Covid: obbligo di mascherina sul lavoro fino a giugno. https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/05/05/protocollo-anti-covid-obbligo-mascherina-lavoro-giugno

[2] (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23

[3] Dispositivo dell’art. 14 Preleggi. Preleggi Capo II Dell’applicazione della legge in generale

Le leggi penali(1) e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi(2) non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati [Cost. 25 comma 2; c.p. 1, 2].

[4] Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;24

[5] D.L. 44/2021 – Decreto COVID aprile 2021. https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-l-44-2021-decreto-covid-aprile-2021.html

[6] Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117). Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2021. Convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224). Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2022. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;105

[7] Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali. (21G00211). Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n. 19). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18/02/2022) (GU n.282 del 26-11-2021)

[8] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». GU n.52 del 2-3-2021 – Suppl. Ordinario n. 17. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

[9] LEGGE 18 febbraio 2022, n. 11. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (22G00018). Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2022. GU n.41 del 18-02-2022

[10] Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018. GU n.12 del 16-01-2018. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;219

[11] Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (21G00064) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 24/03/2022) (GU n.96 del 22-04-2021).  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;52

[12] Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;81

[13] Ministero DELLA SALUTE ORDINANZA 28 aprile 2022  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle vie respiratorie. http://lombardoradice-fermi.edu.it/attachments/article/780/MINISTERO%20DELLA%20SALUTE-%20ORDINANZA%2028%20aprile%202022.pdf

[14] Art. 5. È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque  altro  mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne  quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Qualora il fatto è commesso in  occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza.

[15] Articolo 85 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Aggiornato al 29/04/2022.  Dispositivo dell’art. 85 TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) Titolo III -Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici Capo I Degli spettacoli e trattenimenti pubblici “È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa(1) da euro 10 (lire 20.000)(2) a euro 103 (200.000).

È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa(1) da euro 10 (lire 20.000)(2) a euro 103 (200.000)(2).

[16] Beny Spira. Correlation between mask compliance and COVID-19 outcomes in Europe. https://www.researchgate.net/publication/359230925_Correlation_between_mask_compliance_and_COVID-19_outcomes_in_Europe

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