È legge il congelamento delle tariffe di gas e luce

Il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022[1] è stato convertito in legge, con la l.n. 142 del 21 settembre 2022[2].

È legge quindi il congelamento delle tariffe di gas e luce, così come la non fatturazione degli  oneri di sistema per il periodo ottobre-novembre-dicembre 2022.

L’art. 2 dà una definizione dei “clienti vulnerabili” nel settore del gas naturale (persone economicamente svantaggiate, secondo la definizione della l. 124/17[3], art. 1, comma 75; persone con disabilità, ai sensi dell’art. 3 della l. 104/92[4]; persone di età superiore ai 75 anni; persone le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; persone le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi); dal 1° gennaio 2023 i fornitori e gli esercenti devono offrire loro il gas al prezzo di approvvigionamento all’ingrosso, i costi efficienti e le condizioni contrattuali definite dall’Arera.

L’art. 3 stabilisce che fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

L’art. 4 stabilisce che per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA[5]) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; stabilisce altresì che per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L’art. 5 stabilisce una riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas metano usato per combustione per usi civili e industriali per il quarto trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[6], al 5 per cento; tali disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115[7], contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

Al fine di contenere per il quarto trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

Sono interessanti anche gli articoli successivi, relativi al credito d’imposta per le imprese per l’acquisto di gas naturale, energia elettrica e carburanti (questi ultimi per le imprese agricole e per la pesca).

È evidente che ci siano gli strumenti per opporsi alla modifica unilaterale dei contratti, che sono  bloccati sino ad aprile 2023, eventualmente inviando diffide ai fornitori che non dovessero rispettare quanto stabilito in questa legge.

Di seguito un modello di diffida

MODELLO DI DIFFIDA

Spett.le (inserire l’Ente Erogatore di riferimento)

Via (inserire l’indirizzo dell’Ente Erogatore di riferimento)

Inviato Raccomandata a/r

E p.c.

Spett.le ARERA Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Corso di Porta Vittoria, 27

20122 Milano

PEC: protocollo@pec.arera.it

OGGETTO: Atto di diffida e di costituzione in mora

Con la presente il/la sottoscritto/sottoscritta …………………………………………. Codice Fiscale …………………………… con residenza in …………………………, Provincia di  ……………………………., Via ……………………………., n ……, titolare dell’Utenza n. ……… relativa alla fornitura da parte Vostra di   [] Gas   [] energia elettrica , Vi significa quanto segue.

  1. Come si legge all’art. 4 del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142) a decorrere dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore “le clausole contrattuali di modifica unilaterale sono sospese sino alla data del 30 aprile 2023” fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
  2. Qualora tale aumento sia stato illegittimamente applicato, recita l’art. 3 del Decreto Legge citato “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso della controparte”, siete invitati di voler provvedere allo storno della fattura e alla sue riemissione con i corretti parametri previsti dal Decreto Legge sopra indicato.
  3. All’articolo 4 comma 1, è stabilito che “per ridurre gli effetti dell’aumento nel settore elettrico, l’Autorità di regolamentazione dell’energia di reti e ambienti ARERA provvede ad annullare per il quarto trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre), le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”.
  4. All’articolo 4, comma 2 è stabilito che “per ridurre l’effetto degli aumenti dei prezzi del settore elettrico , l’ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre) le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico”.
  5. Pertanto, in relazione ai punti 3 e 4, la somma relativa all’importo oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre) non è dovuta e qualora sia/venga illecitamente applicata dovrà essere stornata dalla fattura di pertinenza.

In relazione a quanto sopra esposto, con la presente, il sottoscritto/la sottoscritta, come ut sopra qualificato/a

DIFFIDA

dall’applicare unilateralmente, fino al 30 Aprile 2023, qualsivoglia variazione alle condizioni contrattuali tra noi convenute, lette, approvate e sottoscritte relative alla definizione del prezzo.

DIFFIDA

dall’applicare, addebitare e/o fatturare importi in eccedenza alle tariffe stabilite per contratto tra e parti, e dall’applicare, addebitare, fatturare importi relativi a oneri di sistema per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022 incluso.

INFORMA SIN D’ORA

che in difetto, provvederà ad incaricare legale rappresentante al fine della richiesta di tutela dei propri diritti nelle competenti sedi di Giustizia, siano esse penali e/o civili.

La presente è da valere anche quale costituzione in mora.

 

Luogo e data: ……………………………………………….

FIRMA

…………………………………………………

[1] Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00128) (GU Serie Generale n.185 del 09-08-2022)note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142. G.U. 21/09/2022, n.221. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg

[2] Legge 21 settembre 2022, n. 142 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022. Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/21/22G00152/sg

[3] Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg

[4] Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. GU Serie Generale n.39 del 17-02-1992 – Suppl. Ordinario n. 30. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg

[5] Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità – ARAN: ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.

[6] Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 08/08/2022). GU n.292 del 11-11-1972 – Suppl. Ordinario n. 1. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633

[7] Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2008 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 14/07/2020). GU n.154 del 03-07-2008. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;115

 

 

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22 Commenti

  1. MariaGabriella Donnini

    Va inviato immediatamente?

    Rispondi
  2. Alex

    Buongiorno,
    Il congelamento delle tariffe è valido anche per chi ha il contratto in scadenza? Ovvero se un utente ha firmato ad esempio per il prezzo bloccato 12 mesi, quando scade il periodo l’azienda fornitrice ha il.diritto di modificare la tariffa?
    Grazie

    Rispondi
  3. Franco

    La mia è una richiesta di chiarimento, per quanto riguarda chi ha superato i 75 anni. Vorrei sapere se riguarda tutti, oppure vi è un tetto di reddito.
    Grazie

    Rispondi
  4. Cristina

    Grazie

    Rispondi
  5. Luciano

    Grazie

    Rispondi
  6. Agostino Scagnetti

    Se però il fornitore recede unilateralmente dovrò cercarne un altro e sarà lui a stabilire il nuovo prezzo.
    O mi sbaglio.
    È scritto da qualche parte che il fornitore non può recedere?

    Rispondi
  7. Adalberto

    Qui sopra scrivete : “che in difetto, provvederà ad incaricare legale rappresentante al fine della richiesta di tutela dei propri diritti nelle competenti sedi di Giustizia, siano esse penali e/o civili.”

    In questo caso cosa dovrei fare, a chi mi rivolgo per cercare un legale. Oppure devo fare una denuncia ai Carabinieri. Mi aiutate a capire?

    Rispondi
  8. Giovanni

    Siete in grado di distinguere le modifiche unilaterali di contratto (oggetto del “congelamento “) dalla semplice applicazione degli aumenti indicizzati ? Volete spiegare meglio che se NON è stata comunicata variazione unilaterale i prezzi indicizzati continueranno a salire ( o scendere) secondo il mercato? Veicolate messaggi errati che portano i consumatori a pensare che non ci saranno aumenti. Ma non è così!

    Rispondi
    • PietroBianco

      La questione dello spread applicato dal fornitore sul prezzo stabilito dall’Arera è ancora dibattuta
      A nostro parere non sono applicabili neanche gli aumenti indicizzati.

      Rispondi
  9. Susanna

    Salve, vorrei sapere se mando la diffida all’arera per l’aumento della bolletta, nel frattempo aspetto di pagare la bolletta ? Attendo una loro risposta e poi è l’ente erogatore che mi deve mandare una nuova fattura? Grazie per la risposta

    Rispondi
    • PietroBianco

      No deve pagare e chiedere rimborso eccedenza facendo diffida in tal senso.

      Rispondi
  10. Giampaolo

    Va fatta anche per Enel Servizio Elettrico Nazionale?

    Rispondi
    • PietroBianco

      Certo. Riguarda anche l’energia elettrica.

      Rispondi
  11. Roberta Geri

    Io sono invalida al 100% e vivo con mia madre a cui sono intestate le utenze. La possibilità del congelamento delle tariffe vale anche per noi?

    Rispondi
    • PietroBianco

      Il congelamento delle tariffe è valido per tutti anche in caso di rinnovo automatico del contratto. Altrimenti sarebbe un facile modo per aggirare l’inequivocabile disposto normativo

      Rispondi
  12. Claudio

    Buon pomeriggio, quanti giorni devono passare, dopo l’avvenuta ricezione della PEC da parte dell’azienda erogratice, come confermato da ricevuta, prima di adire le vie legali? GRAZIE

    Rispondi
  13. Carlo

    Comunità Energetiche e Agrovoltaico prevedono la costruzione di impianti a totale carico dello Stato o solo un finanziamento a tasso agevolato. Oltre alle spese di impianto quali altre agevolazioni sono previste Grazie

    Rispondi
    • PietroBianco

      Gli incentivi alle comunità energetiche verranno erogati sia sull’energia immessa nella rete nazionale dagli impianti a fonti rinnovabili, sia sull’energia che viene condivisa fra i membri della comunità. ’incentivo comunità energetiche in questione ha una durata di 20 anni e verranno erogati a conguaglio. Il GSE infatti, prima di erogare questi contributi, dovrà acquisire dal distributore le misure orarie dell’energia condivisa. Su tutta l’energia prodotta in eccesso dagli impianti fotovoltaici della comunità energetica ed immessa in nella rete di distribuzione nazionale, i membri della C.E.R. potranno beneficiare del ritiro dedicato GSE o della vendita al mercato. In quest’ultimo caso, il prezzo applicato sarà quello corrispondente allo zonale orario che di solito si attesta intorno a 50 €/MWh. La remunerazione sull’energia condivisa è invece così composta

      100 €/MWh – per le iniziative di autoconsumo collettivo;
      110 €/MWh – per le comunità energetiche;
      9 €/MWh – come restituzione dei costi non sostenuti per la gestione del sistema elettrico. L’energia condivisa fra i membri della Comunità Energetica infatti non transita nella rete di distribuzione nazionale ma viene auto-consumata in loco.E’ possibile, per le configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche, accedere al Superbonus 110% (ne parliamo anche qui). I requisiti per accedere alla maxi-detrazione sono però i seguenti:

      effettuare un intervento trainante;
      realizzazione di un impianto con potenza inferiore a 20kWp;
      spesa per la realizzazione non superiore a 96.000 euro.
      Il superbonus inoltre è cumulabile con l’incentivo comunità energetiche della restituzione dei costi non sostenuti per la gestione del sistema elettrico (9 €/MWh) e con il ritiro dedicato per l’energia immessa in rete. Tuttavia non è possibile cumulare alla detrazione del 110% l’incentivo i 100-110 €/MWh per l’energia condivisa.

      Rispondi
  14. kati

    buongiorno
    posso mandare la diffida se ho un contratto mercato libero?
    grazie mille

    Rispondi
    • PietroBianco

      Si.

      Rispondi
      • Chiara Donati

        Buongiorno
        Io avevo tariffa a tasso fisso dal 2014. Poi il 18 marzo mi è arrivata modifica unilaterale per prossima data scadenza dell offerta e a partire dal 01 luglio una nuova offerta a tasso variabile molto più svantaggiosa. Devo fare diffida di comportamento non corretto ad hera e acea, e contestare fatture secondo il decreto aiuti o non è valido il decreto per me e quindi mi devo appellare solo al fatto che la presunta data di scadenza non certificata e chiara non.sia corretta? Grazie per l aiuto
        Ho cifre insostenibili di gas e luce… in appartamento anni 70…

        Rispondi
  15. kati

    grazie molte
    arera mi avevea detto che non tutelano il mercato libero, quindi non mi era chiaro

    Rispondi

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