European Consumers APS, prende atto delle recenti dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida contro gli OGM[1], i cibi sintetici[2] e le farine a base di insetti[3].
A nome degli associati ha quindi inviato al Ministro una memoria a supporto della politica per la difesa della produzione italiana di qualità oltre che al Ministro anche ai membri delle Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato e della Camera Deputati.
European Consumers APS ha intenzione di richiedere un incontro ufficiale direttamente con il Ministro per parlare di tali argomenti.
Nell’incontro si intendono affrontare anche le tematiche riferite alla carne sintetica e alle importazioni di farine estere che, in mancanza di adeguati controlli, sono spesso risultate piene di micotossine e pesticidi[4] e altri inquinanti comprese le diossine[5].
In particolare European Consumers ha comunicato al ministro che ritiene necessario:
Impedire ogni coltivazione di OGM in Italia in campo aperto, anche se attivata per fini sperimentali e/o sanitari ex Regolamento (UE) n. 1043 del 2020[6].
Proibire la coltivazione di tutti i vegetali prodotti con il metodo Clearfield (riso, mais, colza, frumento, girasole, ecc.) sul suolo nazionale dopo il 2001, cancellando la loro iscrizione dal Registro delle varietà convenzionali.
Interpellare il corpo elettorale nazionale, tramite referendum da svolgersi nelle forme tradizionali (escludendo la via digitale estranea alla maggioranza degli elettori), sull’introduzione, coltivazione, ed utilizzo, anche come mangime, in Italia degli OGM e dei prodotti analoghi, come i vegetali Clearfield e nuovi NBT.
Favorire la pubblicità aperta, in ogni sede, contraria all’uso, introduzione, coltivazione e produzione, anche come mangime animale, di OGM (e prodotti analoghi), all’occorrenza anche tramite comunicazioni radiotelevisive.
Opporsi, con fermezza, alla proroga ulteriore dell’autorizzazione ad usare nella UE, il glifosato in agricoltura come diserbante (ed essiccante) la cui efficacia scade il prossimo dicembre 2022.
Impedire in ogni caso (anche, eventualmente, con legislazione propria) l’uso del medesimo glifosato come diserbante la cui nocività, per la salute umana ed animale, l’agricoltura e l’ambiente, è stata con certezza evidenziata da ricercatori indipendenti internazionali, statunitensi compresi (vedasi l’introduzione della presente memoria).
Promuovere, sulla nocività degli OGM e dei prodotti analoghi (vegetali Clearfield e nuovi NBT compresi) per la salute umana ed animale, per l’agricoltura e l’ambiente, una indagine conoscitiva interparlamentare che tenga conto, in merito, delle risultanze scientifiche nazionali ed internazionali indipendenti, come della sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25 luglio 2018 causa C-518/16 contraria agli OGM[7] e ai prodotti analoghi, compresi i nuovi NBT e i vegetali Clearfield.
Attendiamo nei fatti le opportune risposte del Ministro a livello legislativo.
Di seguito il testo della memoria inviata.
Oggetto: Invio nota giuridico-agronomica, sulla salvaguardia delle aree agricole da ogni inquinamento (OGM e glifosato compresi).
Pregiatissimo Signor Ministro,
questa Associazione di categoria di consumatori, European Consumers, ha preso atto, con estrema soddisfazione, delle dichiarazioni sugli OGM e sulla loro pericolosità per la qualità, salubrità e biodiversità dei prodotti agricoli nazionali, da Lei rilasciate all’EIMA di Bologna, in linea, peraltro, con la nuova denominazione del Ministero che Ella dirige, ovvero “Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste” e con il nuovo dettato degli articoli 9[8] e 41[9] della Costituzione, che chiaramente indicano la strada che l’agricoltura italiana deve percorrere per mantenere intatto il prestigio dei suoi prodotti agricoli–alimentari, goduto in ogni dove, implicitamente dimostrato e confermato dalle contraffazioni degli stessi, generalizzate a livello mondiale.
È necessario, tuttavia, far rilevare come anche in Italia sia operante uno strisciante inquinamento da Ogm, e da prodotti analoghi, che stanno snaturando irrimediabilmente la nostra agricoltura e il nostro ambiente.
Ci si riferisce, in particolare, al Reg.to (UE) n. 1043/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020[10] che permette all’operatore del settore (sponsor), senza autorizzazione alcuna, di coltivare gli OGM, a cielo aperto, a fini sperimentali per produrre vaccini “destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus COVID-19”, implicitamente ammettendo, come possibile fonte di tale pandemia, i vegetali GM modificati utilizzando virus.
Attività di sperimentazione e coltivazione degli OGM permessa fino a quando “la Covid-19 sia dichiarata una pandemia dall’OMS”.
Ma, a tutt’oggi, questa cessata pandemia non è stata accertata, nè affermata da autorità alcuna.
Ne deriva che gli OGM continuano, dal 2020, ad essere coltivati e prodotti, a cielo aperto, fuori da ogni controllo.
Si dimentica, inoltre, il contenuto vincolante, per i membri UE, della sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25 luglio 2018, causa C-528/16[11], che considera nocivi non solo gli OGM, ma anche i nuovi NBT, da parificare agli OGM, ivi compresi i vegetali ottenuti con il metodo Clearfield, come il riso, coltivato in Italia fin dal 2006, registrato come vegetale convenzionale, che ha provocato effetti e danni analoghi a quelli provocati dagli OGM, da cancellare, per questo, dal registro delle varietà convenzionali (ved. memoria allegata).
Da rilevare ancora che a danneggiare irrimediabilmente la salute umana ed animale, come la salubrità dell’ambiente, concorre anche l’uso del glifosato come erbicida, ammesso dalla UE fino al prossimo dicembre 2022.
Sembra, tuttavia, che, in sede comunitaria, stia maturando la decisione di prorogarne l’utilizzo per altri 3 anni. Proroga che andrebbe contrastata con ogni energia e mezzo, potendo l’Italia, in caso avverso, legiferare, in merito, autonomamente trattandosi di “principi ed interessi fondamentali”, di “valori base dell’ordinamento” (salute umana e salubrità dell’ambiente: articoli 9, 32, 41 della Cost.), “diritti inalienabili della persona umana”, per difendere e tutelare i quali l’Italia non ha mai ceduto la propria sovranità legislativa (ved. memoria allegata).
Sarebbe altresì opportuno, considerando quanto evidenziato nella citata memoria, proibire l’uso dei mangimi GM, ossia di una delle possibili fonti dell’attuale pandemia da Covid-19, come accennato, dato che il TGO (Trasferimento Genico Orizzontale) trasferisce virus e batteri (provocando danni alla salute ed all’ambiente) dal vegetale all’animale e dall’animale all’uomo.
Da ultimo, nel riportarci sempre alla nota allegata, sui danni certi alla biodiversità provocati dagli OGM (e dai prodotti analoghi) e sull’inquinamento irreversibile dei terreni agricoli derivato dagli stessi OGM (e prodotti analoghi), l’Associazione scrivente sollecita la S. V. e il Governo a promuovere ogni proficua ed utile iniziativa affinchè il corpo elettorale possa pronunciarsi sulla coltivazione ed utilizzazione dei vegetali GM e di prodotti similari, compresi i mangimi GM, tenendo conto che la salute umana ed animale, le aree agricole non inquinate, l’ambiente salubre, la biodiversità, sono beni ai quali la collettività non potrà mai rinunciare, dando senso compiuto alla nuova dizione “Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste”, da Lei sollecitata e concretata, e agli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione.
Con viva cordialità
Il Presidente
MEMORIA SU “PERICOLO OGM, NBT E ASSIMILABILI COME POSSIBILE FONTE DELL’ATTUALE PANDEMIA DA COVID-19 E DELL’INQUINAMENTO IRREVERSIBILE DELL’AMBIENTE E DELLE AREE AGRICOLE”
Notevole deve essere considerata l’azione di contrasto e contenimento della pandemia attuale da Covid-19, posta in essere dalle autorità sanitarie di ogni Paese e da ogni Governo.
Resta, tuttavia, il fatto che questa pandemia, se pur ridimensionata, sembra persistere non come tale, ma come malattia endemica da controllare e curare annualmente con specifici “vaccini”.
Ma su detti “vaccini” pesa l’incognita del loro effetto nel medio e lungo termine.
Non resta che accrescere gli sforzi per individuare, con certezza, la causa e l’origine della pandemia/endemia stessa per meglio combatterne i rovinosi effetti.
Quanto segue vuole essere un ausilio a questa ricerca e, nel contempo, una denuncia degli ulteriori danni alla salute umana ed all’ambiente provocati dagli OGM, dai prodotti analoghi e dal glifosato, strettamente connesso, come diserbante, alla coltivazione ed alla produzione dei medesimi.
Ci si riferisce, in particolare, al metodo pericoloso della modificazione di questi vegetali GM (e simili) tramite l’uso di virus, su cui, sin dal 2011, metteva in guardia, le istituzioni, il fitopatologo Don Huber (professore emerito alla Purdue University”) con lettera riservata inviata, il 16 gennaio 2011, al Segretario all’Agricoltura del Governo USA dell’epoca, Tom Vilsack (Segretario all’Agricoltura anche nell’attuale Governo USA), pericolosità aggravata, per il medesimo fitopatologo, dai diserbanti associati necessariamente alla loro coltivazione, come il glifosato, in commercio con il nome Roundup, presente sia nella catena vegetale che in quella alimentare (ved. la rivista “Nexus”, New Time n. 107, vol. VI, dic 2013/gen 2014).
Scriveva, in particolare, il prof. Don Huber:
«Egregio Segretario Vilsack, un’équipe di autorevoli scienziati esperti in piante e animali ha recentemente portato alla mia attenzione la scoperta di un agente patogeno, visibile solo al microscopio elettronico, che appare altamente nocivo per la salute delle piante, degli animali e probabilmente degli esseri umani. In base all’analisi dei dati disponibili, il patogeno è diffuso, molto pericoloso e si trova in concentrazioni elevate soprattutto nella soia e nel mais Roundup Ready (RR), il che suggerisce un legame con il gene RR o più plausibilmente con la presenza di Roundup. Questo organismo appare NUOVO per la scienza!
Queste sono informazioni altamente riservate che potrebbero causare un crollo nei mercati di esportazione della soia e del mais statunitensi, nonché problemi alla fornitura nazionale di alimenti e mangimi. D’altra parte, questo nuovo organismo potrebbe avere già compiuto danni significativi (che descrivo più avanti). Io e miei colleghi, quindi, stiamo proseguendo le nostre indagini con rapidità e discrezione, e chiediamo l’assistenza dell’USDA [Ministero dell’Agricoltura USA] e di altri enti per identificare l’origine e la prevalenza del patogeno, le sue implicazioni e i possibili rimedi.
Nello specifico, se informiamo l’USDA delle nostre scoperte in questa fase precoce è per via della decisione attualmente in corso per l’approvazione dell’alfa-alfa RR. Naturalmente, se il gene RR, o lo stesso Roundup, è un promotore o cofattore per questo patogeno, tale approvazione potrebbe rivelarsi una calamità. In base alle prove attuali, l’unica azione ragionevole in questo momento sarebbe ritardare la deregolamentazione almeno fino a quando, eventualmente, ci saranno sufficienti dati tali da escludere un’implicazione del sistema RR.
Negli ultimi 40 anni, ho lavorato come scienziato presso agenzie professionali e militari che valutano e contrastano minacce biologiche naturali e artificiali, fra cui armi biologiche ed epidemie. In base alla mia esperienza, ritengo che la minaccia posta da questo patogeno sia unica nel suo genere e presenti uno status di rischio elevato. In parole povere, sarebbe opportuno trattarla come un’emergenza.
Svariati ricercatori che hanno indagato sul problema hanno fornito diversi pezzi del puzzle, presentando complessivamente il seguente scenario inquietante: l’organismo, precedentemente sconosciuto, è visibile solo al microscopio elettronico (36.000x) e il suo ordine di grandezza è approssimativamente quello di un virus di medie dimensioni. È in grado di riprodursi e appare simile a un microfungo. Se lo fosse, sarebbe il primo microfungo di questo tipo mai identificato. Ci sono prove convincenti che indicano che questo agente infettivo promuova le malattie sia nelle piante che nei mammiferi, il che è molto raro.
È stato trovato in concentrazioni elevate nei mangimi di soia e mais Roundup Ready, nelle borlande, nei mangimi fermentati, all’interno dello stomaco dei suini e nella placenta di suini e bovini.
L’organismo prolifera nelle piante infettate da due malattie che stanno decimando i raccolti e gli introiti degli agricoltori: la sindrome della morte improvvisa (SDS) e l’avvizzimento batterico di Goss. Il patogeno è stato trovato anche nell’agente causativo fungino della SDS (Fusarium solani f. sp. glycines).
I test di laboratorio hanno confermato la presenza di questo organismo in capi di bestiame di svariati tipi colpiti da aborti spontanei e infertilità. Con i risultati preliminari delle ricerche in corso è stato inoltre possibile riprodurre gli aborti in ambiente clinico. Il patogeno potrebbe spiegare la frequenza sempre maggiore, negli ultimi anni, dell’infertilità e degli aborti spontanei negli allevamenti statunitensi di bovini, mucche da latte, suini ed equini. In questo quadro si collocano i recenti rapporti sui tassi di infertilità delle giovenche da latte (20%), e degli aborti spontanei fra i bovini, la cui percentuale sale fino al 45%.
Per esempio, 450 su 1.000 giovenche da latte alimentate con insilato di frumento hanno avuto aborti spontanei. Nello stesso periodo, fra altre 1.000 giovenche della stessa mandria, nutrite con fieno, non ci sono stati aborti. Sono state confermate elevate concentrazioni del patogeno nell’insilato di frumento, su cui presumibilmente sono stati usati diserbanti al glifosato.
Raccomandazioni
Riepilogando, dato il titolo elevato di questo nuovo patogeno animale nelle colture Roundup Ready e la sua associazione con malattie delle piante e degli animali che stanno raggiungendo proporzioni epidemiche, richiediamo la partecipazione dell’USDA in un’indagine multi-agenzia, nonché un’immediata moratoria sulla deregolamentazione delle colture RR finché non sarà possibile escludere la relazione causale/di predisposizione con il glifosato e/o le piante RR come minaccia per le produzioni agricole e animali e per la salute umana. È urgente esaminare se gli effetti collaterali dell’uso del glifosato possano aver facilitato la crescita di questo patogeno o aver aggravato i danni alle piante o animali ospiti indeboliti. È ben documentato che il glifosato promuova i patogeni del suolo, ed è già stato implicato nella diffusione di oltre 40 tipologie di malattie delle piante, di cui smantella le difese attraverso la chelazione dei nutrienti vitali, e riduce la biodisponibilità dei nutrienti nei mangimi, il che a sua volta può causare disturbi negli animali. Per valutare correttamente questi fattori, richiediamo l’accesso ai dati pertinenti in possesso dell’USDA.
Personalmente studio i patogeni delle piante da oltre 50 anni. Stiamo assistendo a una tendenza senza precedenti nell’aumento di malattie e disturbi fra piante e animali. Questo patogeno potrebbe essere la chiave per comprendere e risolvere il problema. Merita attenzione immediata e risorse adeguate per scongiurare un crollo generalizzato della nostra infrastruttura agricola critica.
Cordialmente, – Col. (Rit.) Don M. Huber” Professore emerito, Purdue University e Coordinatore della Società Fitopatologica Americana (APS), Sistema nazionale di recupero per le malattie delle piante dell’USDA (NPDRS)».
Come si noterà, il problema creato dagli OGM e dal glifosato in agricoltura era serio e conosciuto da molti anni, ma, investendo interessi economici e produttivi di imprese di rilevanza mondiale, è stato ignorato, per il rischio, tra l’altro, rilevato nella citata lettera, di “un crollo dei mercati di esportazione della soia e del mais statunitensi”, e, si può aggiungere, di tutti i paesi produttori di OGM, ivi compresi la Cina, il Brasile, l’Argentina, l’India, l’Australia, il Canadà, ecc.
Aggiungasi che, sempre per la citata lettera, questo patogeno (virus di medie dimensioni) “è stato trovato in concentrazioni elevate nei mangimi di soia e mais Roundup Ready [ossia GM], nelle borlande [residui di mangimi], nei mangimi fermentati, all’interno dello stomaco dei suini e nella placenta di suini e bovini”.
Mangimi GM che, al presente, sono utilizzati in grande quantità in tutta Europa, compresa l’Italia, per l’allevamento di animali di alta e bassa corte.
Terminava, l’indicata comunicazione del prof. Don Huber, “dato il titolo elevato di questo nuovo patogeno animale nelle colture Roundup Ready e la sua associazione con malattie delle piante e degli animali che stanno raggiungendo proporzioni epidemiche, richiediamo la partecipazione dell’USDA [Ministero dell’Agricoltura USA] in un’indagine multi-agenzia, nonché un’immediata moratoria sulla deregolamentazione delle colture RR finché non sarà possibile escludere la relazione causale/di predisposizione con il glifosato e/o le piante RR come minaccia per le produzioni agricole e animali e per la salute umana”.
In altri termini, la lettera in parola non ha fatto che descrivere un TGO, ossia un trasferimento genico orizzontale di un patogeno che dalla pianta passa all’animale, dall’animale all’uomo.
Più specificamente, sempre in quell’epoca 2010-2011, osservava il prof. Perrino (ricercatore del CNR):
“I pericoli del trasferimento genico orizzontale provocati dall’ingegneria genetica sono:
– Generazione di nuovi virus attraverso incroci tra specie diverse che causano malattie.
– Generazioni di nuovi batteri che causano malattie.
– Diffusione di geni per la resistenza a medicine e ad antibiotici tra patogeni virali e batteri rendendo incurabili le infezioni.
– L’inserzione dei costrutti a caso nei genomi delle cellule producono effetti dannosi, cancro incluso.
– Riattivazione e ricombinazione con virus dormienti (presenti in tutti i genomi) che possono generare virus infettivi.
– Diffusione di nuovi geni pericolosi e costrutti di geni mai esistiti.
– Moltiplicazione di impatti ecologici dovuti a tutti i fattori su elencati”.
Comportamenti reiterati, questi, nonostante gli avvertimenti in parola, che hanno alla fine portato, con ogni probabilità, all’esplosione della pandemia in essere.
Più specificamente chiarisce il prof. Perrino: sui vaccini utilizzati per prevenire e/o curare il COVID-19 e sugli OGM, circolanti come mangimi in Italia e nella Comunità Europea, che:
”Janssen (viral vector) (Johnson & Johnson) contiene Adenovirus di tipo 26 che codifica per la glicoproteina spike di SARS-CoV-2. È prodotto nella linea cellulare PER.C6 TetR e mediante tecnologia del DNA ricombinante. Il prodotto contiene organismi geneticamente modificati (OGM).
La linea cellulare PER.C6 TetR su cui è coltivato il virus deriva da cellule retiniche embrionali umane, di un feto di 18 settimane abortito nel 1985. Questa linea cellulare è stata utilizzata principalmente per la produzione di vettori di adenovirus umani da utilizzare nello sviluppo di vaccini e nella terapia genica.
Vaxzevria (COVID-19 Vaccine Astrazeneca, Chadox1 Ncov-19) è composto da un adenovirus di scimpanzé incapace di replicarsi (ChAdOx1 – Chimpanzee Adenovirus Oxford 1) e modificato per veicolare l’informazione genetica destinata a produrre la proteina Spike del virus SARS-CoV-2.
Il DNA transgenico è diverso da quello naturale. I geni vengono assemblati in costrutti e questi in cassette. Ciascun pezzo del costrutto ha origine diversa, spesso virale. Il gene stesso può essere composto da DNA di diversa origine Il transgene è un gene sintetizzato, simile a quello originale, ma i legami che tengono il transgene unito al resto del DNA sono deboli.
All’interno del transgene ci sono dei punti particolari, detti punti caldi alla ricombinazione che alimentano il trasferimento genico orizzontalmente (TGO) anche tra specie lontane.
Tutto ciò tende a modificare gli OGM, rendendoli diversi da quelli costruiti dagli ingegneri genetici. Il DNA transgenico, attraverso l’aria, l’acqua superficiale e profonda ed il suolo, si ricombina al DNA di altri organismi creando nuovi virus, nuovi batteri e nuove malattie.
Ciò aumenta il trasferimento genico orizzontale (TGO), la ricombinazione, le mutazioni, i cancri, la generazione di nuovi virus e batteri. Pertanto, l’ingegneria genetica è di per sé un pericolo.
Il DNA transgenico contiene punti caldi alla ricombinazione e Il TGO naturale è causale e preciso, mentre quello provocato dal DNA transgenico è casuale, impreciso e inaffidabile. Di conseguenza, il DNA transgenico e la ricombinazione producono nuovi virus, nuovi batteri e nuove malattie. Per gli stessi motivi la coesistenza tra colture convenzionali e transgeniche è impossibile e il cibo transgenico è causa di mutazioni, neoplasie, tumori e cancri. È come giocare alla lotteria: più cibo transgenico mangiamo e più possibilità abbiamo di ammalarci, più individui mangiano transgenico e maggiori sono le possibilità di un’epidemia. Più piante transgeniche ci sono in campo e maggiori sono le probabilità che il DNA transgenico e la ricombinazione causino contaminazione e nuove malattie. I risultati delle ricerche suggeriscono di non coltivare e non usare le piante transgeniche sia per scopi alimentari che non alimentari[12].
Il TGO spiega perché la coesistenza tra colture transgeniche e convenzionali è impossibile. L’introduzione di colture transgeniche comporta perdita di biodiversità, instabilità genetica, contaminazione, nuove resistenze, diffusione del DNA transgenico nelle acque, nei suoli e nell’aria, con sviluppo di nuovi virus, nuovi batteri, nuovi patogeni e quindi nuove malattie[13].
Le attuali conoscenze sul DNA, ci danno la certezza che i geni non sono pezzi che possiamo spostare a nostro piacimento e soprattutto non possono essere brevettate da multinazionali per sfruttarle commercialmente. Si può brevettare qualcosa che garantisce una funzione costante in un tempo ragionevolmente lungo. Se non è così il brevetto è falso. Gli OGM sono instabili, tanto che gli agricoltori devono ogni anno acquistare i semi.
Le colture geneticamente modificate (GM) non fanno aumentare le produzioni o i redditi degli agricoltori, ma i costi di produzione con un maggior uso di prodotti chimici, venduti dalle stesse multinazionali, che inquinano l’ambiente, con ricadute negative sulla salute, sulla biodiversità e sugli ecosistemi, con estinzione di specie e formazione di super parassiti.
Che gli OGM non avrebbero permesso di ottenere i risultati previsti dalle multinazionali e da alcuni scienziati, lo si sapeva da quando si capì che i geni non sono indipendenti ma lavorano insieme e con l’ambiente. Considerando che una componente dell’ambiente è il cibo, si comprende perché alla base di molte malattie ci sono le relazioni con l’ambiente e l’alimentazione. Abbiamo, dunque bisogno di sistemi agricoli, alimentari ed energetici sostenibili e non di sistemi agricoli industriali, inquinanti e che vogliono promuovere la coltivazione di OGM[14].
La stessa epidemia covid-19 può essere una conseguenza della manipolazione genetica eseguita dall’uomo nei laboratori e/o centri di ricerca, inclusi anche quelli che hanno l’obiettivo di produrre piante transgeniche, dal momento che nel loro genoma inseriscono pezzi di DNA di diversa origine. Così in laboratorio si creano organismi geneticamente modificati (OGM) con genomi che hanno dei punti caldi alla ricombinazione e quindi con la possibilità di dare origine a nuovi microrganismi, tra cui nuovi virus.
Il fatto che alcune sequenze geniche del virus battezzato SARS-CoV-2 sono identiche a quelle di una parte del virus HIV ha indotto il Premio Nobel Luc Montagnier a pensare che il virus dell’epidemia covid-19 è un virus sintetico (ottenuto in laboratorio)[15].
Sulla base delle conoscenze disponibili non si dovrebbe sottovalutare la probabilità che le stesse sequenze dell’HIV possono essere finite nell’ambiente ed essere state assorbite (sfruttando uno dei tre meccanismi di trasferimento genico orizzontale: l’assorbimento) dal DNA di microrganismi pronti a modificare il loro genoma per adattarsi all’ambiente. Fermo restando che in laboratorio ci dovrebbe essere sempre la possibilità di identificare o saper distinguere un virus sintetico da uno naturale (wild type). Ciò detto, possiamo affermare che in generale non possiamo escludere nella maniera più assoluta l’assenza di relazioni tra l’uso di OGM e l’origine di nuovi virus, tra cui SARS-CoV-2. La certezza di una relazione diretta può arrivare solo da analisi di laboratorio non ancora condotte[16].
Di fatto per le loro stesse caratteristiche le vaccinazioni possono causare mutazioni genetiche nella specie umana.
Nel 1971 ricercatori dell’Università di Ginevra scoprirono che alcune sostanze entrate direttamente nel sistema circolatorio sanguigno diventavano parte integrante del patrimonio genetico del soggetto ricevente[17]. Maurice Stroun e Philip Anker, dell’Università di Ginevra, iniziarono a raccogliere le prove che il trasferimento di DNA non era limitato ai batteri, ma poteva avvenire anche fra batteri e piante e animali superiori.
Le cellule delle piante e degli animali hanno in comune del DNA e questo può passare da un organismo all’altro. I ricercatori estrassero le auricole del cuore di rana e li immersero per diverse ore in una sospensione batterica; una successiva analisi dimostrò una elevata percentuale di RNA-DNA ibridizzato fra quello estratto dalle auricole di rana e quello della sospensione batterica utilizzata. Questo fenomeno fu denominato transcessione e si verifica anche all’interno del corpo umano. È lecito immaginare che i danni cardiaci conseguenti ad una febbre reumatica potrebbero essere la conseguenza di una reazione del sistema immunitario verso le cellule del proprio organismo che producono un RNA complesso estraneo dovuto a DNA estraneo.
Nella rivista “Science” del 10 novembre 1972, fu pubblicato un articolo in cui si dimostrava la presenza di RNA batterico all’interno di cellule cerebrali di rana dopo un’infezione batterica peritoneale. Nell’aprile 1973, Anker e Stroun sulla rivista “Journal of Bacteriology” riportavano la scoperta di DNA batterico spontaneamente rilasciato, che veniva assorbito nei nuclei cellulari delle auricole del cuore di rana[18].
Gli studi indicavano un rilascio spontaneo di DNA dalle cellule di mammiferi, un trasferimento spontaneo di DNA da batteri verso organismi superiori, un trasferimento spontaneo di DNA fra cellule di organismi superiori, un rilascio di RNA dalle cellule dei mammiferi e, infine, un’attività biologica di forme complesse contenenti RNA. In conclusione, siccome i vaccini vengono preparati utilizzando tessuti di organi di animali diversi ed è impossibile evitare che essi (i vaccini) non contengano pezzi di DNA di questi animali. Ciò significa che questo DNA estraneo entrerà nella circolazione sanguigna dei bambini e/o adulti vaccinati.
Il DNA estraneo, una volta entrato nel corpo del vaccinato può interagire con il genoma di quest’ultimo in tanti modi diversi da soggetto a soggetto, determinando comunque e sempre delle mutazioni genetiche, altrettanto diverse. Ciò può spiegare, almeno in parte, gli effetti collaterali, negativi, distruttivi e indesiderati che spesso si verificano con le vaccinazioni[19]”.
Conforta tutto quanto sopra evidenziato la stessa Unione Europea, quando, con l’emanazione del Regolamento (UE) n. 1043/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, relativo all’esecuzione di sperimentazioni con medicinali per uso umano, contenenti OGM o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19), ammette, implicitamente, come possibile fonte di tale pandemia i vegetali GM utilizzati per produrre vaccini “destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19)”.
Il 12° “considerando”, infatti, del richiamato Regolamento UE n. 1043/2020, così precisa “La COVID-19 è una malattia complessa che incide su molti processi fisiologici. Potenziali trattamenti e vaccini sono attualmente in fase di sviluppo. Alcuni dei vaccini in fase di sviluppo contengono virus attenuati o vettori vivi, che possono rientrare nella definizione di OGM”.
Ma questo Regolamento prevede, in merito alla sperimentazione, che: “«lo sponsor (operatore del settore) non è tenuto a munirsi di autorizzazione scritta alcuna, dell’autorità competente, per l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, ai fini di ricerca e sviluppo, per la creazione di medicinali e vaccini contenenti OGM, o da essi costituiti, destinati alla prevenzione o alla cura della malattia da Coronavirus COVID-19» (ved. artt. 2 e 3 del Reg.to cit.).”
Tali disposizioni, in deroga alla Direttiva 2001/18/CE, stando sempre al Regolamento indicato, si applicano fino a quando «la COVID-19 sia dichiarata una pandemia dall’OMS oppure finchè sarà applicabile un atto di esecuzione con il quale la Commissione riconosce una situazione di emergenza sanitaria pubblica dovuta al COVID-19, in conformità all’art. 12 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio» (art. 4, comma 1, del Reg.to cit.).
«Gli sponsor, comunque, sono tenuti ad attuare misure adeguate per ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi prevedibili derivanti dall’emissione deliberata nell’ambiente del medicinale in fase di sperimentazione» (ved. art. 2, comma 2, Reg.to cit.).
Ma, lo stesso Regolamento n. 1043/2020, nel richiamare la Direttiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati), ammette, in alternativa, anche una sperimentazione in ambiente confinato.
Ne consegue che lo Stato italiano deve pretendere che questa sperimentazione per la quale non necessita autorizzazione alcuna (di cui al cit. Reg.to n. 1043/2020) sia svolta in ambiente confinato, a protezione delle aree agricole e dell’ambiente, avendo presente: il contenuto del 12° «considerando», del Regolamento (UE) n. 1043/2020 richiamato e comunque (in presenza di danni certi alla salute umana, all’ambiente, alla biodiversità, agli ecosistemi), il dettato dei nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione italiana approvati dal Parlamento con legge costituzionale dell’11 febbraio 2022, n. 1, (entrata in vigore il 9 marzo 2022; ved. G. U. del 22/2/2022, s. g. n. 44) che recitano “Art. 1. – 1. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
“Art. 2. – 1. All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;
- b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali”.
Si conferma, in altri termini, la necessità, senza incertezze, di far prevalere i princìpi fondamentali, i valori base dell’ordinamento, i diritti inalienabili della persona umana, i principi supremi della Costituzione italiana (ivi compresi gli artt. 9, 32), su quelli di ordinamenti esterni di qualsivoglia natura e portata, diritto comunitario incluso; princìpi per tutelare i quali l’Italia ha sempre mantenuto piena la propria sovranità legislativa così come chiarito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza del 22 ottobre 2014 n. 238 per la quale “non vi è dubbio che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un “limite” all’ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute ed operano quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007).
Essi rappresentano, in concreto, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)”.
Circa il merito del citato inquinamento irreversibile delle aree agricole, appare opportuno considerare quanto affermato “alla 9ª Commissione Agricoltura del Senato, dal prof. Paolo Sequi (Direttore dell’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) e dalla dott.ssa Anna Benedetti (Direttrice della Sezione di Nutrizione Azotata) il 3 giugno 2003, in sede di “Indagine conoscitiva sugli OGM”.
In particolare, il prof. P. Sequi riferisce che gli ultimi risultati hanno posto “in evidenza il fatto che il DNA rilasciato dalle radici delle piante geneticamente modificate può essere assorbito dalle argille per periodi di tempo indefiniti; si è verificato un limite temporale di sette anni, ma se si comporta come altri componenti, ad esempio gli enzimi del suolo che conosciamo, si può parlare di periodi di tempo indefiniti, quasi geologici. Ciò significa che una pianta geneticamente modificata può lasciare tracce del suo corredo genetico nel suolo e quindi trasmettere i caratteri modificati ad altre piante”.
Precisa ancora il prof. P. Sequi che: “L’importanza dello studio sul suolo può essere desunta dalla considerazione che le biomasse viventi all’interno del suolo, in un Paese come l’Italia, sono dieci volte superiori alle biomasse animali e umane che vivono sopra il suolo (sono inferiori soltanto alla vegetazione). Pertanto, il suolo è` il nodo degli equilibri ambientali”.
Nello specifico, la dott.ssa A. Benedetti fa rilevare, in merito all’impatto del mais GM con il terreno, che questo vegetale può raggiungere l’altezza anche di 2 metri e mezzo e il suo apparato radicale altrettanto. Se si hanno 10 ettari, per bonificare l’area bisognerebbe eradicare le piante a mano. Cosa, evidentemente, non fattibile.
Se, invece, lo si trincia e lo si lascia a terra per incenerirlo, non sarà possibile neutralizzare il suo DNA a tre metri di profondità, perché con l’incenerimento si possono interessare 10 centimetri non il resto.
Il rischio, quindi, che il DNA transgenico rimanga fissato al suolo è elevatissimo, tenendo conto che in ambito mediterraneo più del 40 per cento dei terreni è composto di argille. Se si inseriscono nell’ambiente colture GM si apportano quantità colossali di DNA transgenico.
Ora il trasferimento genico orizzontale (TGO), che è quello che qui interessa, avviene, a differenza di quello verticale, mediante microrganismi. “Studi recentissimi della professoressa Sorlini, dell’Università di Milano, hanno dimostrato che esistono addirittura delle famiglie, delle popolazioni di batteri che riescono a lisare (scomporre, sciogliere) il frammento di DNA assorbito dalle argille e ad incamerarlo nel proprio DNA, per riveicolarlo successivamente verso altre piante, realizzando potenzialmente un trasferimento tra organismi non compatibili”.
In altre parole, “se manteniamo dei frammenti di DNA nel suolo, attraverso un batterio questo DNA può trasmettersi anche al mais non transgenico e così il fenotipo transgenico può manifestarsi su mais non transgenico. Sta emergendo che purtroppo questo DNA può rimanere vitale, non criptato nel suolo per «n» anni, cioè un numero di anni indecifrabile (non abbiamo elementi di lungo termine per poter stabilire per quanto tempo può rimanere vitale). Inoltre, questo DNA non solo può trasmettersi tra piante della stessa specie (ad esempio, mais su mais), ma – veicolato dal batterio – può andare ovunque, portando questa modificazione genetica in qualunque altro tipo di organismo che vive nel suolo o sul suolo, come nel caso delle piante”.
Queste evidenze relative all’inquinamento irreversibile del suolo, prodotto dagli OGM, sono state confermate dagli studi condotti dalla prof.ssa Manuela Giovannetti (e da pubblicazioni della stessa), dell’Università di Pisa, rese note nel convegno sugli OGM tenutosi nei locali del Senato della Repubblica il 4 febbraio 2014.
Quanto alla perdita della biodiversità si è constatato, a livello mondiale, che l’introduzione di vegetali GM nell’ambiente provoca una riduzione enorme della stessa[20].
L’erosione genetica è in uno stato avanzato nella maggior parte dei Paesi che hanno favorito l’adozione degli OGM[21].
Lo stesso nostro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), nel presentare il “Piano sulla biodiversità di interesse agricolo”[22], il 14 febbraio 2008, a pagina 10 del medesimo, con preoccupazione ha osservato: “Un ulteriore problema per la conservazione della biodiversità è rappresentato dall’introduzione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati con il rischio di inquinamento genetico di specie naturali, di trasmissione ad erbe infestanti della resistenza agli erbicidi, di evoluzione di parassiti più resistenti, di permanenza di tossine nel terreno, di aumento dell’uso di erbicidi, di scomparsa di alcune specie di insetti, di riduzione della biodiversità.
Le conseguenze della perdita di biodiversità riguardano non solo la qualità della vita, ma la possibilità della vita sul pianeta terra, in quanto la variabilità genetica una volta perduta, non è più recuperabile sia per le presenti che per le future generazioni”.
Ma gli OGM, annullando la biodiversità, fanno venir meno anche lo sviluppo della semente ottenuta in maniera tradizionale.
In altri termini, bloccando, di fatto, questo processo di miglioramento della genetica convenzionale, si blocca, nel contempo, anche il miglioramento dell’agricoltura convenzionale.
Le stesse banche del seme, sorte a livello regionale, per proteggere e garantire la biodiversità vegetale del prodotto convenzionale, risulterebbero del tutto inutili, tenendo conto che la propagazione dei semi conservati, in territorio agricolo inquinato dagli OGM, sarebbe impossibile.
Questi rischi gravi sono stati messi bene in evidenza anche dalla Direttiva (UE) 2015/412[23] del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2015 (e dalla Direttiva UE 2018/350[24] della Commissione, dell’8 marzo 2018, di attuazione della Direttiva 2015/412; come dal D. M. del Ministro dell’Ambiente, del 18 giugno 2019, n. 108[25]), quando si ammettono divieti di coltivazione degli OGM, da parte di uno Stato membro, in ragione di una impossibile coesistenza tra OGM e non OGM dovuta a motivi di ordine orografico, ovvero per l’esigenza di tutelare la diversità della produzione agricola, la biodiversità, l’integrità dell’ambiente, l’uso del suolo ossia “il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali” (art. 2, Reg. CE, n. 1782/2003)[26] quale obiettivo di politica agricola e di sostegno allo sviluppo rurale (art. 26 quater, Dlgs 8 luglio 2003 n. 224[27]).
E’ necessario, infine, richiamare sugli OGM il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25 luglio 2018 causa C-528/16, contraria agli Ogm e ai nuovi NBT (CRISPR-Cas compreso), che, tra l’altro, dichiara, in riferimento ai nuovi NBT, “i rischi legati all’impiego di tali nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi (ossia i nuovi NBT) potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi, in quanto la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo nell’organismo (transgenesi) e in quanto tali nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate ad un ritmo e in quantità non paragonabili a quelle risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi”.
“Sicché (sempre per la Corte indicata), considerati tali rischi comuni, escludere dall’ambito di applicazione della Direttiva sugli OGM gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l’obiettivo della Direttiva stessa consistente nell’evitare gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente e violerebbe il principio di precauzione che la direttiva mira ad attuare. Ne consegue che tale Direttiva 2001/18/CE sugli OGM si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione (vedasi la sentenza cit., in particolare i nn. 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54), dovendosi ritenere non applicabile agli stessi solo quando si possa dimostrare la presenza di una lunga tradizione di sicurezza fitosanitaria e ambientale”.
Precisa, in merito, la Decisione, del Consiglio di Stato francese, del 7 febbraio 2020:
“Si evince dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, avuto riguardo ai motivi del suo paragrafo 51, che debbono essere inclusi nell’ambito di applicazione della Direttiva 2001/18/CE gli organismi ottenuti per mezzo di tecniche o metodi di mutagenesi che sono divenuti disponibili e sono stati principalmente sviluppati successivamente all’adozione della Direttiva UE del 12 marzo 2001. A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo si rileva, che sia le tecniche o metodi cosiddetti “sito diretti” o “ di editing del genoma”, sia le tecniche di mutagenesi casuali in vitro attraverso cui delle cellule di piante sono esposte ad agenti mutageni, chimici o fisici, così come menzionato al paragrafo 23 della Decisione del Conseil d’Etat del 3 ottobre 2016, sono divenuti disponibili successivamente alla data di adozione della Direttiva 2001/18/CE o sono stati principalmente sviluppati successivamente a tale data. Ne deriva che queste tecniche o metodi debbono essere considerati come soggetti agli obblighi imposti agli organismi geneticamente modificati da tale direttiva (paragrafo 6 della Decisione)”.
Come si noterà, il Consiglio di Stato in parola, respinge, tra l’altro, il tentativo di chi vorrebbe escludere dall’applicazione della normativa sugli OGM tutte le tecniche di mutagenesi dette “casuali” e tutte le tecniche di mutagenesi “senza inserimento di gene estraneo”.
Tentativo che arriva fino al punto di domandare che i nuovi NBT e/o OGM vengano considerati vegetali “naturali”. Pretesa che scaturirebbe dal fatto che la tecnica “gene editing” non lascerebbe tracce, rendendo inutili i controlli.
In altre parole, non potendo tale modificazione essere evidenziata, i vegetali in questione non dovrebbero sottostare alla disciplina degli OGM.
Una nuova scoperta, tuttavia, resa nota il 7 settembre 2020, permette ora di superare ogni ostacolo (ved. Vandana Shiva “Gene drivers: OGM in maschera” Navdanya International, 1° ottobre 2020[28]).
Ma ciò che sino ad ora non è stato messo nella dovuta evidenza o, se si vuole, è stato volutamente ignorato, è il fatto che il giudizio attivato presso la Corte di Giustizia del Lussemburgo, di contestazione della Decisione del 3 ottobre 2016 del Consiglio di Stato francese, da parte della Confederation Paysanne ed altri, riguardava vegetali ottenuti con il metodo Clearfield, che la medesima Confederazione sosteneva doversi considerare a tutti gli effetti vegetali GM, come tali da regolare ai sensi della Direttiva 2001/18/CE (e succ. mod.).
Questi vegetali risultavano essere la colza Clearfield, il girasole Clearfield e altri vegetali, tra cui l’Indivia, sicuramente ottenuti con metodi non tradizionali, nonostante le affermazioni contrarie dei costitutori.
Tali ragioni del sindacato francese, come sopra rilevato, sono state condivise dalla Corte del Lussemburgo richiamata e, quindi, il metodo Clearfield citato (di nuova mutagenesi) assimilato alla transgenesi, con cui si ottengono gli OGM, prodotti da regolare come tali.
Ma se gli uomini possono ingannare o essere ingannati, con la natura gli artifici non pagano.
Quando, infatti, il riso Clearfield in questione fu introdotto in Italia (anno 2006) si disse che si trattava di una varietà che nulla aveva a che fare con gli OGM.
Il suo utilizzo in campo ha, poi, mostrato tutta la sua instabilità e pericolosità.
Ci si riferisce al fatto che tale vegetale trovava una protezione “innocua” dalle erbe infestanti, come il riso crodo, tramite l’erbicida Beyond (a base di Imazamox).
Ma con il tempo ci si è accorti che l’infestante riso crodo aveva modificato i suoi caratteri di protezione divenendo anch’esso resistente a tale erbicida, dimostrando, con ciò, che la modifica genetica indotta dall’uomo risultava in tutto e per tutto simile a quella degli OGM.
Ora si cerca di rimediare introducendo il riso Provisia (sempre ottenuto tramite mutagenesi) ricorrendo ad un nuovo erbicida: il Verresta (a base di cycloxydim) per distruggere il riso crodo e i giavoni, ma non si è sicuri che questa resistenza al Verresta non si trasferisca di nuovo al riso crodo e ai giavoni che si vogliono eliminare.
In concreto, i terreni sono inquinati e non si sa come venirne fuori se non moltiplicando gli erbicidi e gli esperimenti, sempre a scapito del prodotto vegetale, del suolo e della loro salubrità.
Peraltro, in merito non si possono ignorare le dichiarazioni davanti alla XIII Commissione Agricoltura della Camera espresse, in data 14 dicembre 2010, dalla massima organizzazione sindacale agricola nazionale, la Coldiretti, qui di seguito riportate: “Un altro aspetto che occorre considerare in relazione alla materia in oggetto (Agrofarmaci) è la questione della tecnologia Clearfield, di cui la BASF (multinazionale operante, tra le altre cose, nella produzione e commercializzazione di varietà geneticamente modificate) è leader. Si tratta di una tecnica di mutagenesi, che induce, nelle varietà vegetali a cui è applicata, la resistenza agli erbicidi. Ad oggi, in Italia, sono commercializzate due varietà di riso Clearfield – da parte di due sole organizzazioni – che rappresentano una quota di mercato importante, se si considera che nel 2010, sono state certificate e vendute 210 tonnellate della varietà LIBERO e 420 tonnellate della varietà SIRIO. Si tratta di una tecnologia che è stata applicata anche per il mais, la colza, il frumento ed il girasole.
E’ importante considerare che, tale tecnologia, non ricadendo nel campo di applicazione della normativa sugli organismi geneticamente modificati (OGM), non richiede alcuna forma di autorizzazione né di valutazione del rischio per la commercializzazione dei prodotti che la contengono, al pari delle sementi tradizionali. Questo, nonostante che dal mondo scientifico provengano pareri i quali ne evidenziano la pericolosità, per esempio, in ordine alla migrazione della resistenza ad altre varietà e specie, comprese le piante infestanti.
A parte gli aspetti legati alla tutela ambientale ed alla salute umana, vi sono anche altre caratteristiche della tecnologia Clearfield che la accomunano alle varietà geneticamente modificate. Si fa riferimento alle prerogative contrattuali, in virtù delle quali tali prodotti sono immessi nel mercato ….”.
Dal 2006 ci sono voluti, in Italia, 12 anni per arrivare, nel 2018, a queste conclusioni ufficialmente e ciò solo per l’intervento di magistrati comunitari che hanno valutato i fatti e la realtà liberamente, senza essere condizionati da interessi o da vincoli particolari.
Non resta che prenderne atto e sospendere qualsivoglia coltivazione di riso Clearfield e degli altri vegetali prodotti con la stessa tecnica, procedendo, nel contempo, a cancellare la loro iscrizione dal registro delle varietà convenzionali.
Non fare ciò significa ignorare e contestare la sentenza della Corte del Lussemburgo, cit., e ritenere valide solo le proprie ragioni, contro la corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario nella materia (ved. art. 19, TUE[29], che affida solo alla Corte di Giustizia UE il potere di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto comunitario, a garanzia ultima dell’unicità dell’ordinamento giuridico), contro ogni evidenza agricola/ambientale, contro il dovere di lealtà, correttezza e rispetto (fino ad ora mancati) dovuti ai consumatori e agli agricoltori che in questi anni hanno costantemente rifiutato gli OGM (e i vegetali agli stessi assimilabili) per difendere la propria salute, quella degli animali e l’integrità del territorio nazionale da ogni inquinamento irreversibile dello stesso.
In conclusione è necessario:
- Impedire ogni coltivazione di OGM in Italia in campo aperto, anche se attivata per fini sperimentali e/o sanitari ex Regolamento (UE) n. 1043 del 2020[30].
- Proibire la coltivazione di tutti i vegetali prodotti con il metodo Clearfield (riso, mais, colza, frumento, girasole, ecc.) sul suolo nazionale dopo il 2001, cancellando la loro iscrizione dal Registro delle varietà convenzionali.
- Interpellare il corpo elettorale nazionale, tramite referendum da svolgersi nelle forme tradizionali (escludendo la via digitale estranea alla maggioranza degli elettori), sull’introduzione, coltivazione, ed utilizzo, anche come mangime, in Italia degli OGM e dei prodotti analoghi, come i vegetali Clearfield e nuovi NBT.
- Favorire la pubblicità aperta, in ogni sede, contraria all’uso, introduzione, coltivazione e produzione, anche come mangime animale, di OGM (e prodotti analoghi), all’occorrenza anche tramite comunicazioni radiotelevisive.
- Opporsi, con fermezza, alla proroga ulteriore dell’autorizzazione ad usare nella UE, il glifosato in agricoltura come diserbante (ed essiccante) la cui efficacia scade il prossimo dicembre 2022.
- Impedire in ogni caso (anche, eventualmente, con legislazione propria) l’uso del medesimo glifosato come diserbante la cui nocività, per la salute umana ed animale, l’agricoltura e l’ambiente, è stata con certezza evidenziata da ricercatori indipendenti internazionali, statunitensi compresi (vedasi l’introduzione della presente memoria).
- Promuovere, sulla nocività degli OGM e dei prodotti analoghi (vegetali Clearfield e nuovi NBT compresi) per la salute umana ed animale, per l’agricoltura e l’ambiente, una indagine conoscitiva interparlamentare che tenga conto, in merito, delle risultanze scientifiche nazionali ed internazionali indipendenti, come della sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25 luglio 2018 causa C-518/16 contraria agli OGM e ai prodotti analoghi, compresi i nuovi NBT e i vegetali Clearfield.
European Consumers APS
Il Presidente
Marco Tiberti
Note
[1] Agricoltura, il neo ministro Lollobrigida: no a carne artificiale e Ogm, ipotesi dazi. https://www.ehabitat.it/2022/11/12/agricoltura-parla-neo-ministro-lollobrigida/
[2] Lollobrigida: “Mai carne sintetica in Italia, a rischio la cultura alimentare del Paese”. https://www.repubblica.it/il-gusto/2022/11/17/news/ministro_francesco_lollobrigida_critica_carne_sintetica-374970373/
[3] Il ministro Lollobrigida categorico: «Nessuno spazio per carne sintetica e farina dei grilli». https://www.secoloditalia.it/2022/11/il-ministro-lollobrigida-categorico-nessuno-spazio-per-carne-sintetica-e-farina-dei-grilli/
[4] Si veda ad es. “Il grano canadese che arriva in Europa è un rifiuto speciale che finisce sulle nostre tavole”. https://www.inuovivespri.it/2016/10/01/il-grano-canadese-che-arriva-in-europa-e-un-rifiuto-speciale-che-finisce-sulle-nostre-tavole/
[5] Cereali bloccati a Ravenna perché tossici. E in Sicilia che succede con il grano? https://www.inuovivespri.it/2016/02/22/cereali-bloccati-a-ravenna-perche-tossici-e-in-sicilia-che-succede-con-il-grano/
[6] Regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043
[7] Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 111/18 Lussemburgo 25 luglio 2018 Sentenza nella causa C528/16 Confédération paysanne e a. / Premier ministre e ministre, e l’Agriculture, de l’Agroalimentaire. Gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono OGM e, in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli OGM. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111it.pdf
[8] Costituzione Italiana. Articolo 9. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”
[9] Costituzione Italiana. Articolo 41. “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [cfr. art. 43]”.
[10] Regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043
[11] Gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono OGM e, in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli OGM. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111it.pdf
[12] Pietro Perrino, 2010. Il Dna Transgenico: Il vero problema dell’ingegneria genetica. Scienza incerta e dubbi dei consumatori. Il caso degli organismi geneticamente modificati. Atti del Convegno “Task Force per un’Italia Libera da OGM”, svoltosi presso l’Auditorium Ara Pacis di Roma, il 20 luglio 2010. Slow Food Editore. Capitolo 7: 97- 114. https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2014/10/Scienza-incerta-e-dubbi-dei-consumatori.pdf; http://www.disinformazione.it/Ogm_Perrino.pdf; si vedano anche i 3 video.
[13] Perrino P., Ho M.W. (2008), Il DNA transgenico ed effetti su biodiversità, ambiente e salute. In: Atti del convegno nazionale sulla biodiversità “La biodiversità, una risorsa per sistemi multifunzionali”, Lecce, 21-23 aprile 2008: 137-339. Si vedano anche le interviste di Veggie Channel: Gli OGM: possono danneggiare il genoma umano? Video (10’): https://www.youtube.com/watch?v=HNSEmFIeoPE Biodiversità e OGM .Video (6’): https://www.youtube.com/watch?v=fLrwINvTqw0
OGM e resistenza agli antibiotici. Video (10’): https://www.youtube.com/watch?v=AKXEIv25OXw
[14] Pietro Perrino, 2009. Gli OGM sono dannosi e inutili – ora abbiamo bisogno di sistemi agricoli biologici, alimentari ed energetici sostenibili. In: Atti del 6° Convegno sul tema “Il Riso: alimento fondamentale per la salute umana”, a cura di Mario Pianesi, Associazione Internazionale “Un Punto Macrobiotico”, Edizioni La Pica, Urbisaglia (MC) 2009: 26-45. (Contributo con più di 40 referenze). http://www.quarantina.it/pdf/articoli/perrino,%20gli%20ogm%20sono%20dannosi%20e%20inutili
[15] Covid, Montagnier aveva ragione: virus artificiale e ci sono le prove. https://www.romait.it/covid-montagnier-aveva-ragione-virus-artificiale-e-ci-sono-le-prove.html
[16] Pietro Perrino, 2021, Contributo sulle relazioni possibili tra OGM e Covid-19 su richiesta di Marco Tiberti, Presidente dell’Associazione European Consumers, del 02/05/2021. Vedi contributo integrale (Area tematica Alimentazione: https://www.europeanconsumers.it/
[17] Stroun M., Anker P. Bacterial RNA synthesis in animal cells following bacterial contact.
[18] Stroun M, Anker P. Transcription of spontaneously released bacterial deoxyribonucleic acid in frog auricles. J Bacteriol. 1973;114(1):114-120. doi:10.1128/jb.114.1.114-120.1973
[19] Pietro Perrino, 2018. Relazione a supporto dell’Istanza dell’Avv. Roberto Mastalia (AURET) indirizzata ai Sindaci d’Italia, datata 12/02/2018. Allegato 4: Vaccini e Possibili Danni Genetici
[20] Si veda: Miguel A. Altieri, “The Ecological Impacts of Large-Scale Agrofuel Monocolture Production Systems in the America”, in Bulletin of Science, Technology & Society, Vol. 29, n. 3, June 2009, 236-244
[21] Si veda: Jeremy Rifkin “Il Secolo Biotech”, Milano, Castoldi, 1998, 191; Marie Monique Robin “Il mondo secondo Monsanto”, 2009, pagg. 289 e 391
[22] Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo. https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1225#:~:text=Il%20piano%20nazionale%20sulla%20biodiversit%C3%A0,si%20pone%20l’obiettivo%20di
[23] Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2015 , che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio Testo rilevante ai fini del SEE. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_068_R_0001
[24] Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0350
[25] Decreto 18 giugno 2019, n. 108 Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all’attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformita’ alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell’8 marzo 2018. (19G00117) (GU Serie Generale n.235 del 07-10-2019). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/07/19G00117/sg
[26] Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. art. 2. Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1782
[27] decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
[28] Gene drives: OGM in maschera. https://navdanyainternational.org/it/nuovi-ogm-giu-la-maschera/
[29] Trattato Sull’unione Europea. Titolo III Disposizioni Relative Alle Istituzioni
Articolo 19
- La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
- La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
- La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
- a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica;
- b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
- c) negli altri casi previsti dai trattati.
[30] Regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043
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