Emendamento caccia selvaggia: European Consumers denuncia alla Commissione Europea la violazione della direttiva Habitat

In seguito all’approvazione, da parte del Governo italiano, di un emendamento che modifica in senso peggiorativo la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”[1], consentendo la caccia nelle aree protette e perfino in città, senza badare ai divieti o alla chiusura della stagione venatoria, European Consumers APS ha inviato al Direttorato Generale per l’Ambiente della Commissione Europea una richiesta di messa in mora (vedi allegato).

European Consumers APS ha segnalato come in tali modifiche siano evidenti violazioni della Direttiva 92/43/CEE inerente la protezione di specie e habitat di interesse europeo, dato che di fatto si permette di cacciare specie tutelate in tutte le aree protette ignorando anche la Valutazione di Incidenza Ambientale prevista per tali aree.

La valutazione di incidenza ambientale (in acronimo VINCA o VI) è un atto previsto dal diritto dell’Unione Europea che ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sulle specie e gli habitat nei Siti di Importanza Comunitari (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Tale normativa è del tutto ignorata mentre in passato veniva garantita (insieme al rispetto delle normative nazionali di tutela ambientale) attraverso il coinvolgimento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i cui pareri, secondo l’emendamento, non hanno più un carattere vincolante[2], ma solamente consultivo.

A livello nazionale gli esperti dell’associazione hanno, del resto, constatato anche la violazione della Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6-12-1991[3] che proibisce nelle aree protette la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali e l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dalle Autorità di gestione;

È direttamente violato, inoltre, l’art. 9 della Costituzione[4] che, oltre al patrimonio artistico e culturale, tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.

Risulta violato anche il Dispositivo dell’art. 3 quater Codice dell’ambiente[5] che afferma che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Inoltre la risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

European Consumers APS sta quindi procedendo ad elaborare i dispositivi legali adeguati per agire anche a livello nazionale per contrastare l’ennesimo scempio contro la Biodiversità Italiana che, lo ricordiamo, nonostante gli scempi è ancora la più ricca d’Europa.

Per leggere il testo integrale della Segnalazione inviata alla UE:

Violation of directive 92-43-EEC

Note

[1] Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25-02-1992 – Suppl. Ordinario n. 41). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/25/092G0211/sg

[2] European Consumers procederà a livello europeo e internazionale contro gli emendamenti alla legge sulla caccia che elimina le norme di tutela per le specie protette. https://www.europeanconsumers.it/2022/12/31/european-consumers-procedera-a-livello-europeo-e-internazionale-contro-gli-emendamenti-alla-legge-sulla-caccia-che-elimina-le-norme-di-tutela-per-le-specie-protette/

[3] Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. (GU Serie Generale n.292 del 13-12-1991 – Suppl. Ordinario n. 83). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/13/091G0441/sg

[4] Articolo 9 della Costituzione. https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-9

[5] Dispositivo dell’art. 3 quater Codice dell’ambiente. D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-prima/art3quater.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top

 

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5 Commenti

  1. Annamichela

    Ma che fi e ha fatto il referendum contro la caccia?

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  2. Daniela Stabile

    Un emendamento vergognoso, privo di ogni morale, anticostituzionale e privo di ogni nozione scientifica, non basta che non sia mai stata applicata la legge 353/2000 (aree colpite da incendi, caccia interdetta per dieci anni), con questa legge vogliono togliere ogni qualsiasi tutela alla biodiversità, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato, inammissibile anche che i politici italiani, nonché europarlamentari ecacciatori, diffondano sui social notizie falso-allarmistiche sul lupo, unicamente per ottenerne il declassamento della protezione.

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  3. Miriam stefani

    Speriamo bene!! Questo emendamento va contro ogni logica ! Mi chiedo quali menti malate abbiano potuto partorire una cosa del genere. Animali e ambiente vanno protetti e non massacrati !

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  4. Fiorenzo

    se i cinghiali si avvicinano alla città basterebbe portare del cibo adatto nei boschi ! Lo sbaglio lo fanno le povere ed innocenti bestie a fidarsi di coloro che di gambe ne hanno solo due , e vengono ripagate a fucilate !!!

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