Sapere la provenienza degli alimenti e delle loro materie prime è certamente un diritto del consumatore, anche a fronte della differente gestione in vari paesi nell’uso di pesticidi come accade per esempio con il pericoloso glifosato in Canada, utilizzato per far seccare il grano acquistato da ditte anche italiane per produrre pane e pasta.
Il Decreto del 26 luglio 2017[1] del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico ha imposto ai produttori di pasta l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano e il Paese di molitura al fine di garantire ai consumatori un’informazione completa e trasparente, funzionale a consentire una scelta libera e consapevole nell’acquisto dei prodotti agro-alimentari.
Contro questa norma di buon senso hanno ricorso al TAR del Lazio[2] in relazione all’obbligo di indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano le ditte F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino, Barilla G. e R. Fratelli, De Matteis Agroalimentare, La Molisana, F. Divella, Rummo, Pastificio Lucio Garofalo, Pastificio Battagello, Pasta Berruto, Colussi, Pastificio Rigo, Pasta Zara, Pastificio Felicetti, Pastificio Granarolo[3].
Inoltre hanno impugnato separatamente il decreto[4] in relazione all’obbligo di indicare in etichetta il Paese di molitura anche Molitoria Umbra S.r.l., Semoliere Giuseppe Sacco & Figli S.r.l., Molino Grassi S.p.A., Molino Casillo S.p.A., Candeal Commercio S.r.l., Deis S.r.l. De Sortis Industrie Semoliere, Industria Molitoria Mininni S.r.l., Moderne Semolerie Italiane S.p.A., Industria Agroalimentare De Vita S.r.l., Grandi Molini Italiani S.p.A., Semolificio Loiudice S.r.l., Molino S. Paolo di Paolo Gallo & C. S.p.A..
Il Tar ha ritenuto entrambi i ricorsi infondati con distinte sentenze.
Per il Tar l’obiettivo primario del decreto è quello di rendere al consumatore informazioni chiare e trasparenti sull’origine dei prodotti alimentari, al fine di valorizzare la libera e consapevole scelta, coerentemente a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1169 del 2011[5].
Il Regolamento UE n. 1169/2011, statuisce espressamente che:
a) “La considerazione principale per richiedere informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe essere quella di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. A tal fine, gli operatori del settore alimentare dovrebbero agevolare l’accessibilità di tali informazioni alle persone con menomazioni visive” (cfr. considerando 17)[6];
b) “Affinché la normativa in materia di informazioni sugli alimenti possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni, qualunque considerazione sulla necessità di informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe anche tenere conto dell’interesse ampiamente dimostrato dalla maggioranza dei consumatori a che siano fornite determinate informazioni”
I ricorrenti lamentavano vizi procedimentali e violazione delle disposizioni di rango comunitario, ma i giudici hanno rilevato che una disciplina nazionale di etichettatura dell’origine della materia prima per le paste di semola di grano duro, garantisce una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori.
Inoltre il preteso obbligo di sottoporre il decreto impugnato all’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), costituisce al più una mera irregolarità dell’atto, che, oltre a non essere sanzionato con apposita comminatoria d’invalidità, non risulta aver impedito il raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso all’emanazione della disciplina.
Destituita di fondamento anche la presunta violazione del Regolamento per il fatto che il decreto ha prescritto d’indicare il paese di origine dell’ingrediente primario, ma non l’indicazione del paese di origine dell’alimento.
L’obbligo di indicazione in etichetta del Paese di coltivazione del grano e del Paese di molitura, non esclude l’indicazione del Paese di origine dell’alimento, trattandosi di obbligo aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle prescrizioni in materia di etichettatura.
European Consumers APS invita i consumatori a boicottare i marchi che in spregio alla nostra salute non desiderano trasparenza in etichetta e a consumare solo pasta biologica di filiera 100% italiana fatta con grani antichi.
Per leggere le sentenze klikka sul link:
Sentenza del 25/01/2023 N. 01290/2023 sul ricorso numero di registro generale N. 9387/2017 TAR Molitura
Sentenza del 25/01/2023 N. 01291/2023 sul ricorso numero di registro generale N. 9405 del 2017Sentenza 01290 2023 Etichettatura origine grano duro
Riferimenti
[1] Decreto 26 luglio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro. (17A05704) (GU Serie Generale n.191 del 17-08-2017). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/17/17A05704/sg
[2] Tar, ok al decreto sull’etichetta del grano/pasta https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2023/01/26/tar-ok-al-decreto-sulletichetta-del-grano/pasta_caa8cf26-4466-4e8f-8bf0-e1d1970f797a.html
[3] Sentenza n. 01290/2023 REG.PROV.COLL pubblicata il 25/01/2023 sul ricorso numero di registro generale 9387 del 2017.
[4] Sentenza N. 01291/2023 REG.PROV.COLL. pubblicata il 25/01/2023 sul ricorso numero di registro generale 9405 del 2017.
[5] Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF
[6] Secondo il considerando 17 del Reg. N. 1169/2011 “la considerazione principale per richiedere informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe essere quella di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. A tal fine, gli operatori del settore alimentare dovrebbero agevolare l’accessibilità di tali informazioni alle persone con menomazioni visive”.
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