Recentemente European Consumers ha osservato in molti Comuni il riemergere del fenomeno delle Bollette Pazze[1], parzialmente legate all’uso da parte del Gestore nell’emissione delle fatture dei dati di consumo presuntivi, nonostante la sostituzione dei vecchi contatori con gli smart-meter di ultima generazione, o ad errori significativi del calcolo dei consumi nel passaggio tra i due contatori.
La sostituzione degli strumenti di misurazione in assenza di contradditorio o di avviso dell’intervento e della data dello stesso risulta illegittimo alla stregua di quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione nel suo provvedimento 21564/2022. Tali interventi in contumacia inficiano la possibilità per gli utenti di verificare la precisione del dato di misurazione iniziale e la correttezza delle somme richieste in relazione ai consumi fatturati.
La Cassazione ha dato ragione a un cliente di Enel servizio elettrico e Enel distribuzione che contestava la debenza di un conguaglio fondato su consumi inusitatamente più elevati di quelli normalmente rilevati e calcolati in base all’ultima lettura effettuata su un vecchio contatore difettoso, ma sostituito irregolarmente in assenza dell’utente.
Secondo la sentenza n. 21564/2022[2] Enel non ha garantito la prova della propria pretesa verso il cliente da cui pretendeva il pagamento di una somma calcolata in base alla lettura documentata da una foto riferita al vecchio contatore che andava sostituito alla presenza del titolare dell’utenza.
Ribadisce la Cassazione che l’assenza di contraddittorio al momento della sostituzione del vecchio contatore con il nuovo non consente nei contratti di somministrazione a consumo di controbattere alla contestazione del cliente sull’entità dei consumi esposti in bolletta.
Inoltre si stabilisce che, in presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione incombe sul somministrante l’onere di dare la prova della funzionalità del contatore. In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita infatti da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante.
Assolto tale onere da parte del somministrante, spetta al consumatore-somministrato, ove lamenti l’eccessività dei consumi rilevati, fornire la prova liberatoria della non imputabilità dei consumi, dipeso da cause esterne alla sua volontà e non a lui imputabili.
Si sono anche individuati casi in cui il numero di matricola del misuratore riportato in fattura non combacia con quello del contatore che serve l’utenza.
European Consumers conferma il proprio sostegno anche legale a tutti i Contribuenti perseguitati da quelle che possono essere classificate come “bollette pazze” e invita i cittadini a controllare se il numero del contatore presente in fattura corrisponde a quello realmente installato.
Note
[1] Bollette pazze a Cittaducale (e non solo): i cittadini si devono organizzare per far valere i propri diritti contro le tentate frodi degli enti riscossori ed erogatori. https://www.europeanconsumers.it/2023/01/29/bollette-pazze-a-cittaducale-e-non-solo-i-cittadini-si-devono-organizzare-per-far-valere-i-propri-diritti-contro-le-tentate-frodi-degli-enti-riscossori-ed-erogatori/
[2] Sentenza della Corte di Cassazione 21564/22. https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/07/08/21564.pdf
Per leggere i comunicati di European Consumers sugli smart meter:
I contatori elettrici sono strumenti legali, pertanto l’utente in caso di contestazione sui consumi che in qualsivoglia modalità coinvolgano le prestazioni dello strumento deve rivolgersi in primis all’Ufficio Metrico della propria provincia presso la Camera di Commercio e richiedere un esame funzionale in contraddittorio con l’ente erogante la prestazione. L’Ufficio alla presenza degli interessati preleva lo strumento, facendolo sostituire con altro legalmente approvato, ne controlla l’integrità dei sigilli a garanzia della non manomissione e ogni dato identificativo matricola compresa, lo vincola e lo invia ad un laboratorio autorizzato per le prove di funzionalità eseguite in propria presenza, o di altro collega se fuori provincia, in presenza degli interessati o di loro autorizzati o di liberatoria sé non presenti. Le risultanze vengono inviate agli aventi diritto. In caso di non validità delle prestazioni dello strumento la decisione del responsabile dell’Ufficio é vincolante senza necessità di adire la sede giudiziaria. I costi, non rilevanti, del controllo sono a carico del soccombente o dell’Ufficio stesso se prevista come attività ordinaria (vi sono differenze fra le varie Camere)
Una precisazione ulteriore, visto che il titolo contiene un concetto errato e fuorviante. Uno strumento legale, se non manomesso, non é mai illegittimo. Se mai é illegittima la richiesta in bolletta se non avallate dalle procedure tanto amministrative che da quelle riportate nella sentenza di cui trattasi.