A Cittaducale si fa scempio delle alberature urbane ignorando Strategie e Linee Guida nazionali

Il 20 marzo 2019 il presidente di European Consumers ha svolto un Corso di aggiornamento per la gestione degli alberi in ambiente urbano rivolto al personale addetto al verde del Comune di Cittaducale che verteva su materie quali: botanica, ecofisiologia, potatura e patologia forestale. Tale corso si rese necessario a seguito di interventi di capitozza che negli anni precedenti avevano portato gli alberi a contrarre numerose patologie forestali fin a comprometterne la stabilità con gravi rischi in caso di forti venti. Il corso di aggiornamento per la gestione degli alberi in ambiente urbano fu ospitato dal Palazzo della Comunità, sito in Piazza del Popolo a Cittaducale, alla presenza dei membri della Giunta comunale diretta dal Sindaco Leonardo Ranalli.

Durante l’evento furono proiettate delle slide esplicative dal docente Marco Tiberti (presidente di European Consumers). Al corso seguì un esame scritto a risposta multipla/discorsiva, un esame orale e in campo (intervento di potatura delle alberature urbane), con rilascio di attestato di frequenza.

Come esposto durante le lezioni la potatura di alberi adulti, sani e correttamente allevati in forma “libera”, si deve limitare a leggeri interventi manutentivi e all’eliminazione delle parti secche.

Potature drastiche, che asportino più del 30% della superficie fogliare su un singolo ramo, favoriscono l’insorgenza della “carie del legno” e l’indebolimento delle radici, non più sufficientemente nutrite dalla parte aerea: sono pertanto giustificabili solo in caso di alberi instabili o pericolosi, o già danneggiati in passato, da mantenere leggeri per sicurezza.

Quindi il personale addetto alle potature e la Giunta comunale erano ad oggi ben formati per effettuare una corretta gestione del verde pubblico, che escludesse in modo categorico il ricorso al taglio di capitozza o all’abbattimento di alberi che non fossero gravemente malati o rappresentassero un effettivo rischio per cose e persone.

Si ricorda che nel 2013 è entrata in vigore in Italia la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”[1]2 che rappresenta riferimento normativo nazionale in tema di verde urbano, sia pubblico che privato. La legge 10/2013 affida alle amministrazioni comunali e agli enti territoriali competenti importanti responsabilità in materia di gestione e pianificazione degli spazi verdi per il miglioramento della qualità della vita nelle città, e anche in materia di tutela degli alberi monumentali (art. 7), ritenuti di notevole interesse pubblico grazie ad una modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Secondo la Strategia Nazionale del Verde Urbano[2] filari alberati e parchi lineari hanno un ruolo strategico nelle aree edificate per la rimozione degli inquinanti e la mitigazione climatica oltre che per la qualificazione paesaggistica e dovrebbe essere cura delle Amministrazioni locali mantenerle in buona salute ed espanderle ovunque sia possibile.

Nelle Linee guida per la gestione del verde urbano pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (attualmente Ministero per l’Ambiente e lo Sviluppo Energetico)[3] si afferma chiaramente che le capitozzature e i tagli eccessivi sono le principali cause delle cattive condizioni in cui versano molti alberi ornamentali. La capitozzatura è quindi un’operazione che deve essere evitata ogni volta che sia possibile.

Eppure questi giorni, con la Giunta composta dagli stessi assessori guidati dal Sindaco Ranalli che hanno assistito alle Lezioni, sono stati realizzati devastanti interventi di capitozza su piante di tiglio. Come già avvenuto in passato, al danno visivo (portamento dell’albero) seguirà il danno meccanico con attacco di afidi e conseguenti melate che cadranno sulle panchine sottostanti, non più ombreggiate dalla calura di estati sempre più torride. Non bastasse questi sciagurati interventi si segnala addirittura l’abbattimento di diversi alberi che non presentavano patologie rilevanti e apparivano del tutto in buona salute, con impatto notevole sul paesaggio e sul microclima locale.

Secondo l’art. 7 n. 10 della Legge del gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” abbattimenti, modifiche della chioma e dell’apparato radicale possono essere effettuati solo per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante dei Carabinieri Forestali (all’epoca dell’approvazione della legge Corpo forestale dello Stato).

Va ricordato che sono considerati monumentali oltre che gli alberi vetusti anche i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000.

La sentenza Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178 è fondamentale per la salvaguardia degli alberi[4], spesso indicati senza alcuna motivazione dalle autorità comunali come un “pericolo” per l’incolumità pubblica.

Secondo il Consiglio di Stato, deve essere confermato l’orientamento (ex multis Cons. Stato, V, 22 marzo 2016, n. 1189) in base al quale solo a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l’incolumità dei cittadini potrebbe giustificarsi l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem;

La giurisprudenza è costante nel porre in evidenza la necessità che il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti per far fronte a situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi approntati dall’ordinamento siano sempre suffragati da istruttoria e motivazione adeguate (cfr. Cons. Stato, III, 29 maggio 2015, n. 2697; V, 23 settembre 2015, n. 4466, 2 marzo 2015, n. 988, 25 maggio 2012, n. 3077, 20 febbraio 2012, n. 904; VI, 5 settembre 2005, n. 4525)”.

Al contrario, l’ordinanza sindacale di abbattimento impugnata ometteva di chiarire per quale motivo la situazione di fatto su cui andava ad incidere, venutasi a delineare nel corso degli anni, non potesse essere affrontata con i mezzi ordinari.

A rinforzo di quanto sentenziato si ricorda che l’articolo 9 della Costituzione tutela oltre che il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi che non possono che essere degradati da interventi di distruzione o danneggiamento del verde pubblico. Inoltre l’articolo art. 3 ter Codice dell’ambiente[5] afferma che “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”.

Secondo il successivo articolo 3 quater “Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.

Alla luce di quanto esposto European Consumers Aps sta analizzando la possibilità di agire a livello civile e penale nei riguardi di questi inammissibili comportamenti a scapito del Verde Urbano ravvedendo da parte delle Amministrazioni Comunali, che effettuano interventi distruttivi nei confronti del verde arboreo, anche violazione della Costituzione e del Testo Unico Ambientale.

Note

[1] Legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;10

[2] Strategia Nazionale del Verde Urbano https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/strategia_verde_urbano.pdf

[3] Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile. https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/linee_guida_finale_25_maggio_17.pdf

[4] Nella fattispecie concreta si trattava di un Abete rosso secolare, alto circa 29 metri di cui l’ordinanza del sindaco di Pont Canavese n. 64 del 12 marzo 2020, adottata ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (testo unico sugli Enti locali) intimava il taglio dell’albero per ragioni di difesa della pubblica incolumità.

[5] Dispositivo dell’art. 3 ter Codice dell’ambiente. https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-prima/art3ter.html

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