Il Segretariato della Presidenza della Repubblica ha risposto alla lettera di European Consumers APS[1], che chiedeva un intervento per bloccare la diffusione in campo aperto dei nuovi OGM (NBT o TEA) in quanto potenzialmente pericolosi per la salute e la biodiversità, con particolare riferimento all’articolo 9[2] e 41[3] della Costituzione della Costituzione Italiana.
La Segreteria della Presidenza ha affermato: “Non potendo interferire nelle competenze assegnate dall’ordinamento ad altri Organi dello Stato, la questione da lei rappresentata è stata sottoposta all’attenzione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per le valutazioni di competenza”.
Sostanzialmente il Garante della Costituzione ha demandato ad altri organismi il Rispetto della Costituzione.
La questione sottoposta al Presidente é esiziale, investendo in pieno la tutela della biodiversità tutelata dall’art. 9 della Costituzione. Pertanto ci duole rilevare che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, non abbia usato lo strumento del rinvio alle camere.
É noto che il Presidente senza alcuna interferenza con altri poteri può, con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata come previsto dall’art. 74 della Costituzione[4].
La cortese risposta degli Uffici della presidenza che invece si limita a segnalare il caso al ministero ci é apparsa cortese ma insufficiente dato il vulnus esiziale ai diritti inviolabili che l’art. 9 bis della legge comporta autorizzando le sperimentazioni in campo aperto. Giacché questa legge viola ictu oculi gli art.9 e 117[5] della costituzione essa doveva essere rinviata alle camere.
Note
[1] Appello al Presidente della Repubblica: non firmi il Decreto che permette la semina degli OGM in campo aperto. https://www.europeanconsumers.it/2023/06/08/con-la-scusa-di-rispondere-alla-siccita-il-parlamento-introduce-gli-ogm-sul-territorio-italiano/
[2] Articolo 9 della Costituzione Italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-9
[3] Articolo 41 della Costituzione Italiana. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [cfr. art. 43].https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-41
[4] Articolo 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art. 87 c.2] chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-ii/articolo-74
[5] Articolo 117 della Costituzione Italiana. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull’istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
- s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. https://www.senato.it/Leg18/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=117
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