Le evidenze esposte da European Consumers costringono il Governo a sospendere i decreti pro-OGM

La Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, il 13 gennaio 2020, ha imposto al governo lo stop di quattro schemi di decreti legislativi[1], relativi a sementi e materiali di moltiplicazione dei vegetali, nelle parti in cui si provava a introdurre il via libera ai nuovi OGM (NBT, New Breeding Techniques) e il divieto di riutilizzo e scambio di semi in Italia, come da European Consumers richiesto attraverso specifiche interrogazioni e diffide[2].

Nel novembre 2020 la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati aveva richiesto a 12 Associazioni, tra cui European Consumers un’opinione in merito alle bozze di 4 decreti legislativi relativi alla produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione[3]. European Consumers, nei tempi stabiliti, ha provveduto a inviare le sue osservazioni alla Commissione Agricoltura, sottoscritte da altre Associazioni quali: ISDE International, Gruppo Unitario per le Foreste Italiane e Navdanya International[4].

European Consumers denunciava[5] che i decreti legislativi in discussione (Atti Governo n. 208, 209, 211, 212)[6], di fatto aprivano le porte alla coltivazione degli OGM in Italia. Le bozze di questi decreti contenevano disposizioni che, direttamente o indirettamente, miravano a disciplinare gli OGM e le NBPT (New plant breeding techniques) e la loro coltivazione e produzione, considerando tali attività ammesse e lecite.

Il Governo Conte ha superato i limiti della delega e il divieto per gli OGM e NBT, ignorando la sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo, del 25 luglio 2018 (vincolante per gli Stati membri UE) che conferma la pericolosità degli OGM e dei nuovi NBT (da assimilare agli OGM) e la legittimità del divieto di coltivazione disposto dall’Italia e da altri 20 Stati UE, in attuazione del principio di precauzione. Nonostante queste premesse l’Italia, “grazie” all’impegno del MIPAAF, risulta tra i 14 che hanno chiesto alla Commissione europea di aggiornare le leggi sugli Ogm dell’UE per quanto riguarda le nuove tecniche di selezione vegetale (NBT).

Le New plant breeding techniques (NBPT) comprendono tecniche di modificazione genetica sviluppate negli ultimi decenni, che intervengono sul Dna delle piante per ottenere varietà con tratti di interesse commerciale. Si tratta di tecnologie più recenti della definizione di organismi geneticamente modificati. La Corte di giustizia europea (CGE) ha però emesso una sentenza il 25 luglio 2018 affermando che gli organismi ottenuti mediante mutagenesi dovrebbero essere considerati Ogm e quindi soggetti agli obblighi di sicurezza e commercializzazione stabiliti nella direttiva UE sugli OGM[7].

La normativa di base sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva (UE) 2015/412[8], che consente agli Stati membri, attraverso una procedura articolata in due fasi, di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio nazionale; tale direttiva, che modifica la direttiva 2001/18/CE, è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227[9], che, nel modificare il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224[10], sancisce il divieto di coltivazione di tutte le varietà transgeniche in Italia autorizzate o in corso di autorizzazione (articoli 26-bis e 26-ter). La Direttiva[11] si deve applicare anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione (vedi la sent. cit. e nn. 48, 49, 51, 52, 53, e 54).

La Corte di Giustizia del Lussemburgo ha precisato (n. 48): “I rischi legati all’impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi (NBT) potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Pertanto emerge che, da un lato, la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo in detto organismo e, dall’altro, che lo sviluppo di tali nuove tecniche o nuovi metodi consente di produrre varietà geneticamente modificate ad un ritmo e in quantità non paragonabili a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi casuale”.

La Decisione UE 2019/1904 del Consiglio, 8 novembre 2019, invita di conseguenza la Commissione UE a presentare uno studio alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25/7/2018 sui nuovi NBT (parificati agli OGM) e sul loro impatto ambientale, entro il 30 aprile 2021, con ciò rendendo inutile e, comunque, intempestiva la formazione di questi Testi Unici che regolano in modo improvvido anche la produzione degli OGM. Prima di introdurre gli OGM nell’ambiente è fondamentale attendere il risultato di tali studi, tenendo conto  che reiteratamente è stato confermato che il polline OGM può inquinare le coltivazioni convenzionali e biologiche e, nel contempo, irreversibilmente il terreno utilizzato per la loro produzione.

Nel formulare le bozze di questi Testi Unici sulla produzione e commercializzazione di ogni specie e varietà vegetali (sementi di cereali, ortive, piante da frutto, viti, ecc.), il Governo, tramite la delega ricevuta (art. 11, legge n. 117/19[12]) li ha rivolti non al riordino della materia e della sua disciplina, ma alla produzione e commercializzazione degli OGM, vietati in Italia in forza di una norma comunitaria che permette allo Stato membro UE di decidere in tal senso, cercando da separarli dagli NBT[13].

La legge del 4 ottobre 2019, n. 117[14] , inerente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea- Legge di delegazione europea 2018”, che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031[15] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo[16], nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

La legge di delegazione europea serve al “periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea” sulla base dei “principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica”[17].

La delega legislativa, è “volta esclusivamente all’attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell’ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei”. Gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea “non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse” (legge 234/12, articolo 32)[18].

Le previsioni governative ulteriori rispetto alla delega sono incostituzionali, per le ragioni suddette e in conflitto con le normative europee di riferimento e i trattati internazionali applicabili[19]. (7) Con particolare riguardo al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche e per l’alimentazione e l’agricoltura (ITPGRFA), secondo cui ‘nessuna disposizione (…) comporta una limitazione del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione’ (articolo 9.3). E gli Stati aderenti al Trattato hanno dovere, tra l’altro, di garantire la partecipazione degli agricoltori ‘all’adozione di decisioni concernenti l’uso delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nonché alla ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano’ (articolo 9.2).

I provvedimenti proposti sono risultati in netto contrasto con le disposizioni della legge  1° dicembre 2015, n. 194[20], in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e della legge n. 101 del 6 aprile 2004[21], ratifica ed esecuzione del “Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura”[22], oltre che non in linea con gli indirizzi dell’Unione europea relativi alla sostenibilità ambientale del sistema agricolo (“Green New Deal”[23], “Strategia sulla Biodiversità per il 2030”[24]) e alla sicurezza dei prodotti alimentari (“Farm to Fork”[25]) ;

Elemento di spicco di decreti sull’Agricoltura avrebbero dovuto al contrario stimolare i contenuti propositivi, estrapolando alcune ambiguità di fondo, del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza[26] (ratificato dall’Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27[27]), del Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche in agricoltura[28] (ratificato dalla Legge 6 aprile 2004, n. 101[29]), del Protocollo di Nagoya sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’Equa Condivisione dei Benefici[30], il Protocollo Addizionale di Nagoya Kuala Lumpur sulla responsabilità e il risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza[31] (ratificato con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 febbraio 2013[32] e dall’Italia con la legge del 16 gennaio 2019, n 7[33]). Queste azioni in nome della sostenibilità sociale e ambientale dovrebbero tendere a favorire il ricchissimo germoplasma autoctono, selezionato per millenni dagli agricoltori italici, stimolare le reti degli Agricoltori Custodi[34] di sementi e cultivar da frutto locali, favorire lo scambio e l’implementazione del loro uso in collaborazione con gli Enti di Ricerca, negli interessi delle comunità locali e della loro esperienza, garantire la sicurezza dei consumatori e la conservazione della qualità e della diversità ambientale.

Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza è un protocollo della convenzione sulla diversità biologica (CBD), che ha come obiettivo la protezione della biodiversità dai rischi derivanti dal trasferimento, dalla manipolazione e dall’uso degli organismi geneticamente modificati ottenuti dalle moderne tecniche di biotecnologia. Assegna alle Parti della convenzione il compito di assumere misure legali, amministrative e politiche per prevenire eventuali rischi. Le Parti si impegnano a sviluppare protocolli e procedure per il trasporto, la gestione, e l’uso in sicurezza di qualsiasi organismo geneticamente modificato che possa avere effetti negativi sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità.

Si ricorda che il Trattato FAO persegue gli obiettivi seguenti:

  • le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, che costituiscono la base degli alimenti di tutto il mondo, devono essere conservate e utilizzate in modo sostenibile;
  • il contributo degli agricoltori/delle agricoltrici alla conservazione e allo sviluppo delle risorse fitogenetiche deve essere riconosciuto, e i diritti che ne conseguono (Farmers’ Rights) devono essere rispettati;
  • la dimensione mondiale degli accordi deve facilitare agli agricoltori/alle agricoltrici, ai selezionatori/alle selezionatrici e agli scienziati/alle scienziate l’accesso alle risorse fitogenetiche;
  • i vantaggi derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche devono essere condivisi con i Paesi d’origine di tali risorse e con gli agricoltori/le agricoltrici che hanno creato e conservato la diversità.

Il Protocollo di Nagoya (ABS) sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo è stato adottato dalla Conferenza delle Parti della CBD (Convenzione sulla Biodiversità Biologica) il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone. L’obiettivo consiste nella giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dall’utilizzazione delle risorse genetiche, ivi l’appropriato accesso e trasferimento alle risorse genetiche e relative tecnologie, tenendo in considerazione i diritti riguardanti risorse e tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti. Il Protocollo dovrà applicarsi alle risorse genetiche nell’ambito dei contenuti dell’Articolo 15 della Convenzione sulla Diversità Biologica e ai benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse. Il Protocollo deve essere applicato alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nell’ambito dei contenuti della Convenzione sulla Diversità Biologica e ai benefici che derivano da tali conoscenze.

Il Protocollo Addizionale di Nagoya Kuala Lumpur sulla responsabilità e il risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, adottato come accordo complementare al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, mira a contribuire alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità fornendo norme e procedure internazionali nel campo della responsabilità e del risarcimento del danno derivante dagli organismi viventi modificati.

Invece, oltre agli specifici rischi di effetti non graditi conseguenti ai “giochi” genetici in ambiti essenzialmente dedito al profitto, si è cercato di favorire di fatto il mercato di ciò che è brevettato seguendo le regole della “tracciablità” che spesso sembrano scritte appositamente per favorire Multinazionali le quali spesso contemporaneamente producono NBT, pesticidi a cui sono resistenti e medicine per gli organi danneggiati dagli stessi.

Il gruppo di paesi ha richiesto un approccio comune dell’UE sull’editing genetico e ha chiesto che si aggiunga al programma di lavoro della prossima Commissione europea una revisione delle norme UE sugli Ogm. La Commissione europea ha promesso dopo il Consiglio Agricoltura che presenterà una risposta” alla sentenza del tribunale dell’UE e redigerà una proposta legislativa.

Di fatto il governo italiano ha preso chiaramente posizione a favore dei nuovi Ogm, nonostante gli italiani si siano espressi più e più volte contro il cibo transgenico. L’impegno di European Consumers e di altri comitati e Associazioni hanno costretto la Commissione a sospendere i decreti per le evidenti fallacità ed addirittura riferimenti normativi errati e contrapposti[35].

Si ricorda che è comunque opportuno, sulla base della Sentenza Europea, normare gli NBT decretandone la messa in mora sull’intero territorio nazionale. La stessa cura deve essere data nel controllo della mangimistica proveniente da paesi extra-UE. Nonostante la sua enorme importanza potenziale per il commercio e l’agricoltura, nonché i potenziali rischi, la maggior parte dei paesi produttori di alimenti nel mondo non ha politiche o protocolli per regolamentare e analizzare i prodotti alimentari derivati da nuove tecniche di allevamento.

L’Argentina ha introdotto regolamenti e protocolli che interessano gli NBT entro il 2015 che hanno chiesto chiarezza agli sviluppatori di piante in una fase iniziale per stabilire se i prodotti potevano essere considerati o meno OGM. I protocolli sono conformi al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 2003, riconosciuto a livello internazionale.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti determina se i prodotti alimentari derivati da NBT debbano essere regolamentati. Ciò viene effettuato caso per caso ai sensi dello US Plant Protection Act. A partire dal 2015 non esisteva una politica specifica nei confronti degli NBT, sebbene nell’estate di quell’anno la Casa Bianca annunciò piani per aggiornare il quadro normativo statunitense per la biotecnologia.

In Canada le procedure accolgono i prodotti di qualsiasi tecnica di allevamento, compresi gli NBT. Il suo “quadro normativo per la biotecnologia” del 1993 si basa su un concetto di attivazione normativa basato su “Piante con caratteristiche innovative”. Se un nuovo tratto non esiste nelle popolazioni di piante coltivate, non importa come sia stato sviluppato, attiva i normali processi di regolamentazione e test[36].

Riteniamo quindi in relazione alle esperienze già osservate in altri paesi e della Sentenza della Corte Europea necessario equiparare normativamente OGM e NBT applicando immediatamente il Principio di Precauzione alla base dell’attuale possibilità per la Repubblica Italiana di mantenere il bando a tipi vegetali creati e brevettati favorendo nel contempo la propria agrobiodiversità e ad attivare le opportune procedure di analisi per individuare la contaminazione del cibo di importazione.

Inoltre European Consumers ribadisce l’invito all’Unione Europea a riesaminare la normativa sulla mangimistica risultando in contrasto con le stesse normative europee l’importazione di prodotti OGM da paesi terzi visti i rischi per la salute e per l’ambiente.

Si critica la soggiacenza di alcuni comparti UE alle lobby industriali e degli Stati Uniti presso l’UE dopo il pronunciamento riguardo l’equiparazione di OGM e le nuove tecniche di gene editing. Saranno le grandi multinazionali che brevetteranno le nuove varietà che trarranno gli unici benefici da politiche di questo tipo e non certo i consumatori o i piccoli e medi produttori. Un modello che contraddice i dettami della Commissione Europea in termini di salvaguardia della biodiversità e della riduzione dell’uso dei pesticidi.

Non riteniamo assolutamente la lotta vinta in quanto, proprio in conseguenza della pressione di associazioni, comitati e cittadini e della sentenza della Corte del Lussemburo, l’Unione Europea ha intenzione di discutere l’intero comparto degli NPBT.

Riferimenti normativi

Corte di giustizia dell’Unione europea Comunicato Stampa n. 111/18 Lussemburgo, 25 luglio 2018. https://www.rirab.it/corte-di-giustizia-dellunione-europea-comunicato-stampa-n-111-18-lussemburgo-25-luglio-2018/

Decisione (UE) 2018/229 della Commissione del 12 febbraio 2018 che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0229&from=ES

Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. GU Serie Generale n.194 del 22-08-2003 – Suppl. Ordinario n. 138. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/22/003G0251/sg

Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita’ per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (16G00240). GU Serie Generale n.288 del 10-12-2016. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/10/16G00240/sg

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio – Dichiarazione della Commissione. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32001L0018

Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2015 , che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015L0412

Legge 15 gennaio 2004, n. 27 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000. GU Serie Generale n.28 del 04-02-2004 – Suppl. Ordinario n. 20. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-04&atto.codiceRedazionale=004G0040&elenco30giorni=false

Legge 6 aprile 2004, n. 101. Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004 – Supplemento Ordinario n. 73. https://www.camera.it/parlam/leggi/04101l.htm

Legge 24 dicembre 2012, n. 234. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-04&atto.codiceRedazionale=13G00003

Legge 1 dicembre 2015, n. 194 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita’ di interesse agricolo e alimentare.    http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ita152061.pdf

Legge 16 gennaio 2019, n. 7 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. GU Serie Generale n.32 del 07-02-2019. https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/11/protocollo-addizionale-di-nagoya-in-materia-di-responsabilita-e-risarcimenti

Legge 4 ottobre 2019, n. 117 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. (19G00123). GU Serie Generale n.245 del 18-10-2019. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19G00123/sg

Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:189:0036:0047:IT:PDF

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio. https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2019/12/fito_reg_2031_2016_it.pdf

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625

 

Note

[1] Nuovi OGM, divieti di riutilizzo e scambio di semi in Italia. Stop della Camera. https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/nuovi-ogm-divieti-di-riutilizzo-e-scambio-di-semi-in-italia-stop-della-camera

[2] Si veda: https://www.europeanconsumers.it/tag/nbt/

[3] Atto del Governo: 208. Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (208). https://www.camera.it/leg18/682?atto=208&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1; Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 209 XVIII Legislatura. Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41336.htm; Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 211 XVIII Legislatura. Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41333.htm; Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 212 XVIII Legislatura. Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41332.htm

[4] Il governo si accinge a introdurre gli OGM in ITALIA: le Associazioni si oppongono!

[5] Il governo si accinge a introdurre gli OGM in ITALIA: le Associazioni si oppongono! https://navdanyainternational.org/it/il-governo-si-accinge-a-introdurre-gli-ogm-in-italia-le-associazioni-si-oppongono/; vedi anche: https://www.europeanconsumers.it/2020/12/03/5985/

[6] XIV Commissione (Politiche dell’unione Europea). Atti del Governo sottoposti al parere della Commissione.

Atto n. 208. Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625; Atto n. 209. Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (In corso di esame); Atto n. 211. Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Parere espresso); Atto n. 212. Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (Parere espresso). https://www.camera.it/leg18/1107?shadow_organo_parlamentare=2814&id_tipografico=14

[7] Corte di giustizia dell’Unione Europea. Grande Sezione. Sentenza 25 luglio 2018. «Rinvio pregiudiziale – Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati – Mutagenesi – Direttiva 2001/18/CE – Articoli 2 e 3 – Allegati I A e I B – Nozione di “organismo geneticamente modificato” – Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente e considerati sicuri – Nuove tecniche e nuovi metodi di mutagenesi – Rischi per la salute umana e l’ambiente – Margine discrezionale degli Stati membri in fase di trasposizione della direttiva – Direttiva 2002/53/CE – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Varietà di piante rese resistenti agli erbicidi – Articolo 4 – Ammissione nel catalogo comune delle varietà geneticamente modificate ottenute mediante mutagenesi – Requisito in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente – Esenzione». https://www.eius.it/giurisprudenza/2018/433

[8] Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2015 , che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015L0412

[9] Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. GU Serie Generale n.288 del 10-12-2016. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/10/16G00240/sg

[10] Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224 Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. (GU Serie Generale n.194 del 22-08-2003 – Suppl. Ordinario n. 138). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/22/003G0251/sg

[11] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio – Dichiarazione della Commissione. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0018

[12] Legge 4 ottobre 2019, n. 117. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;117

[13] Comunicato congiunto di European Consumers, ISDE, Navdanya International e GUFI. https://www.isde.it/il-governo-si-accinge-a-introdurre-gli-ogm-in-italia-le-associazioni-si-oppongono/

[14] Legge del 4 ottobre 2019, n. 117 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. (19G00123) (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2019). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19G00123/sg

[15] Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio. https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2019/12/fito_reg_2031_2016_it.pdf

[16] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625

[17] Legge 24.12.12, n. 234. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-04&atto.codiceRedazionale=13G00003

[18] Nuovi OGM, divieti di riutilizzo e scambio di semi in Italia. Stop della Camera. https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/nuovi-ogm-divieti-di-riutilizzo-e-scambio-di-semi-in-italia-stop-della-camera

[19] Dario Dongo. Nuovi OGM, Alt dalla Corte UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 31.7.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/nuovi-ogm-alt-dalla-corte-ue

[20] Legge 1° dicembre 2015, n. 194 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita’ di interesse agricolo e alimentare. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ita152061.pdf

[21] Legge 6 aprile 2004, n. 101. Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004 – Supplemento Ordinario n. 73. https://www.camera.it/parlam/leggi/04101l.htm

[22] Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. https://www.minambiente.it/pagina/trattato-internazionale-sulle-risorse-fitogenetiche-lalimentazione-e-lagricoltura

[23] Green Deal europeo Puntare a essere il primo continente a impatto climatico zero. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

[24] Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it

[25] Dal produttore al consumatore. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it

[26] Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza. https://www.minambiente.it/pagina/protocollo-di-cartagena-sulla-biosicurezza

[27] Legge 15 gennaio 2004, n. 27 (1). Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000. http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge200427.pdf

[28] Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. https://www.minambiente.it/pagina/trattato-internazionale-sulle-risorse-fitogenetiche-lalimentazione-e-lagricoltura

[29] Legge 6 aprile 2004, n. 101. Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004 – Supplemento Ordinario n. 73. https://www.camera.it/parlam/leggi/04101l.htm

[30] Protocollo di Nagoya sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’Equa Condivisione dei Benefici. https://www.minambiente.it/pagina/protocollo-di-nagoya-abs

[31] Protocollo Addizionale di Nagoya Kuala Lumpur sulla responsabilità e il risarcimento al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. http://bch.minambiente.it/images/PROTOCOLLO_ADDIZIONALE_DI_NAGOYA-KUALA_LUMPUR_IN_MATERIA_DI_RESPONSABILIT_E_RISARCIMENTI_AL_PROTOCOLLO_DI_CARTAGENA_SULLA_BIOSICUREZZA.pdf

[32] Decisione del Consiglio del 12 febbraio 2013 relativa alla nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0079&from=LT

[33] Legge 16 gennaio 2019, n. 7 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilita’ e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. (19G00012). GU Serie Generale n.32 del 07-02-2019. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/07/19G00012/sg

[34] Si veda ad es. LEGGE REGIONALE 09 marzo 2015, n. 6 Riconoscimento dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio. B.U. 19 marzo 2015, n. 24 )

[35] Allarme OGM: inviate alla Commissione Agricoltura della Camera ulteriori notazioni in seguito alle modifiche dei testi unici in materia di sementi e vegetali! https://www.europeanconsumers.it/2021/01/05/inviate-alla-commmissione-agricoltura-ulteriori-notazioni-in-seguito-alle-modifiche-dei-testi-unici-in-materia-di-sementi-e-vegetali/; Inviate ulteriori notazioni scientifiche del Professor Perrino sul parere della 9° Commissione Agricoltura in materia di OGM e NBT: il rischio è elevato! https://www.europeanconsumers.it/2021/01/08/ulteriori-notazioni-scientifiche-sul-parere-della-9-commissione-agricoltura-in-materia-di-ogm-e-nbt/

[36] Whelan A., Lema M.A., 2015). “Regulatory framework for gene editing and other new breeding techniques (NBTs) in Argentina”. GM Crops & Food. 6 (4): 253–65. doi:10.1080/21645698.2015.1114698. PMC 5033209. PMID 26552666.

Tesseramento

RICHIESTA TESSERAMENTOScarica il modulo

Tesseramento a Socio di European Consumers APS
Socio Ordinario euro 30,00 Tesseramento anno solare: compreso tra il primo giorno del mese di iscrizione e lo stesso giorno dell’anno successivo.

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Tesseramento
Importo:
30,00
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Donazione

DONAZIONE LIBERA:

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Donazione
Importo:
Libero
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Pagamento con PayPal:

3 Commenti

  1. Sergio

    Ad inizio articolo mette nbt e mutagenesi insieme quando non centrano assolutamente nulla. Ho smesso di leggere li.

    Rispondi
    • tibertimax

      Caro Sergio se noti il virgolettato sono gli stessi documenti UE a metterli sullo stesso piano. Impara a leggere prima di commentare.

      Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizziamo solo i nostri cookie e quelli di terze parti per migliorare la qualità della navigazione, per offrire contenuti personalizzati, per elaborare statistiche, per fornirti pubblicità in linea con le tue preferenze e agevolare la tua esperienza sui social network. Cliccando su accetta, consenti l'utilizzo di questi cookie.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.


Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 6014 giorni
  • YouTube

Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 1 giorno
  • Google

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi