Nonostante le evidenze scientifiche sulla necessità di abbassare il più possibile l’esposizione ai campi elettromagnetici, riducendo in particolare i campi pulsati (cioè la rapida oscillazione dei campi elettromagnetici in cui si è esposti nel corso del tempo, particolarmente interferenti con il vivente), il 24 marzo la IX Commissione Permanente della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole sulla proposta di adeguamento dei limiti di immissione elettromagnetica a quelli proposti a livello europeo di 61 Volt/metro, assumendo come effetti avversi solo gli effetti termici, cioè il riscaldamento dei tessuti. Questo dopo una serie di modifiche effettuate dai precedenti governi che, oltre ad aprire a un aumento delle esposizioni mediante la tecnologia 5G, hanno peggiorato le metodologie di monitoraggio e, quindi, la valutazione dell’effettivo rischio per la popolazione rispetto alle esposizioni attuali, spesso in ambito urbano ben al di sopra dei limiti.
L’inquinamento elettromagnetico va considerato una forma di contaminazione dell’aria, delle acque e del suolo dannosa per l’ambiente e per la salute degli esseri viventi, capace di interferire con i naturali meccanismi di funzionamento degli ecosistemi e di compromettere la qualità della vita. È, quindi, necessario il finanziamento di studi da parte di istituzioni indipendenti dal potere economico, per una completa caratterizzazione dell’elettrosmog come inquinante.
Sono vari i pericoli correlati alle radiazioni elettromagnetiche per i vari organismi viventi dimostrati dagli studi scientifici: danni cellulari, rottura dei filamenti di Dna, ossidazione delle basi del Dna, diminuzione della fertilità maschile e femminile, aumento di aborti spontanei, abbassamento di ormoni come estrogeni, progesterone e testosterone, abbassamento della libido, danni neurologici e neuropsichiatrici, apoptosi e morte cellulare, stress ossidativo e aumento dei radicali liberi (responsabili della maggior parte delle patologie croniche), effetti ormonali; aumento del calcio intracellulare; effetto cancerogeno sul cervello, sulle ghiandole salivari, sul nervo acustico[1].
In seguito a un proficuo scambio di informazioni scientifiche e analisi delle stesse con numerosi esperti, il Comitato Scientifico di European Consumers ha raccolto alcune proposte ragionate per un adeguamento legislativo, che risulta urgente nella situazione attuale, caratterizzata dal rischio di un significativo innalzamento dell’esposizione individuale, già attualmente molto al di sopra del campo naturale in cui si sono evoluti gli organismi che popolano la Terra e il loro DNA.
Da tempo pratichiamo la democratic public review e quindi chiediamo a tutti gli iscritti, sostenitori e simpatizzanti di collaborare al miglioramento delle nostre proposte. La materia è estremamente complessa sia dal punto di vista tecnico-scientifico che legislativo. Tuttavia riteniamo vi siano sufficienti e solide argomentazioni per condurre iniziative popolari per la salvaguardia della salute pubblica e ambientale e per il miglioramento della normativa.
A tale scopo preghiamo tutti gli interessati di inviare contributi costruttivi per una migliore riuscita dell’iniziativa scrivendo a ufficiostampa@europeanconsumers.it e marcotiberti@europeanconsumers.it o rispondendo in calce alla presente pubblicazione web.
Secondo i dati scientifici e sulla base del Principio di Precauzione i Campi Elettromagnetici Artificiali andrebbero tendenzialmente diminuiti rispetto alla situazione attuale. Inoltre la legislazione dovrebbe tener conto delle differenze degli effetti sulla salute e sull’ambiente delle varie frequenze con un maggior dettaglio nella definizione dei limiti.
Il nostro fine è, quindi, elaborare una piattaforma per l’adeguamento delle normative abbassando, secondo le nuove conoscenze scientifiche, l’esposizione della popolazione e degli ambienti naturali, tendendo a campi elettromagnetici e oscillazioni degli stessi il più possibile vicini ai campi naturali per garantire la salute di tutti gli organismi viventi.
Va tenuto presente che le RF inducono correnti elettriche nei tessuti, misurate in termini di densità di corrente ed espresse in ampere al metro quadro (A/m2). Le numerose reazioni chimiche implicate nei processi vitali sono associate a normali densità di correnti “di fondo” di circa 10 mA/m2. Densità di corrente indotte superiori a 100 mA/m2 possono interferire con i normali meccanismi fisiologici e metabolici. Le revisioni attuali identificano una evidente azione biologica per le frequenze ultra basse e per le EMF a microonde, con impulsi [2]. Proprio le onde pulsate sono alla base delle più recenti tecnologie comprese quelle 5G.
Va ovviamente ricordato il fatto che la Densità di Potenza al Livello di fondo naturale (tutte le frequenze RF) è attorno a 0.000001 µW/m2, mentre il Campo Elettrico è di circa 0.00002 V/m. Qualsiasi alterazione generalizzata di questi valori di fondo determina inevitabilmente la creazione di un’ecosfera artificiale con effetti diretti sugli equilibri biologici. Le attuali norme sono molto al di sopra di queste evidenze. Il livello medio fondo correlato alla rete elettrica di 50 e 60 Hz nelle case moderne è di circa 40-70 nanoteslas, circa 1000 volte superiore alla densità naturale di flusso magnetico.
Confronto tra la densità naturale di flusso magnetico e i limiti dell’INCRP. |
Il principio di precauzione
Il “principio di precauzione”, discende dalle disposizioni del Trattato UE (art. 191 TFUE[3]) ed è ripreso nell’ordinamento interno dall’art. 3-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006[4] che al comma 1 prevede che “la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale..
Il principio postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente, ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o ridurre[5] e comporta che “quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali[6]”.
Il principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. Ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali[7].
La valutazione di tali rischi deve essere seria e prudenziale e può condurre a non autorizzare l’attività pericolosa nel caso in cui, utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con certezza l’insorgere di danni per l’ambiente e per la salute umana. Questo in particolare nei casi in cui sia riscontrabile sproporzione tra l’utilità pubblica e privata derivante dall’attività pericolosa e gli effetti potenzialmente dannosi derivanti dall’ipotetico realizzarsi dei rischi paventati.
È tipico degli inquinanti cancerogeni non potersi determinare una soglia di innocuità al di sotto della quale si possano escludere effetti avversi dalla esposizione[8], ma si deve assumere, come politica cautelativa di salute pubblica, il Principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) o Principio di Minimizzazione, che porta a tenere le esposizioni il più basse possibile basse rispetto a quanto è ragionevolmente possibile ottenere.
L’applicazione del Principio di Precauzione per la tutela ambientale è già stata richiamato come applicabile alla tutela sanitaria degli esposti ai CEM dal Parlamento Europeo con le Risoluzioni 5 maggio 1994 e 10 marzo 1999 e dalla delegazione italiana al Consiglio dei Ministri della U.E. in data 13 novembre 1998.
La normativa attuale
Per i campi elettromagnetici la legge 36/2001 attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità dei valori[9] di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva “minimizzazione” dell’esposizione, attribuisce alle Regioni l’indicazione degli obiettivi di qualità consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni e la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l’impatto negativo sul territorio, oltre che la disciplina dei procedimenti autorizzativi in coerenza con la competenza regionale per quanto attiene al governo e all’uso del territorio. Non attribuisce agli Enti Locali alcun potere se non quello consultivo.
Il valore di attenzione di 6 volt/metro non è basato sul “solo effetto acuto di riscaldamento dei tessuti“, riconosciuto dalla Raccomandazione 1999/519/CE della UE, ma sul Principio di Precauzione, come chiarito dalla Consulta con Sentenza n. 307/2003, recepito nella normativa Italiana con l’art. 1 c. 1 lett. b) della stessa legge 36/2001.
La posizione italiana è stata ripresa dalla Confederazione Elvetica con la Ordinanza NIR n.814710 del 29 dicembre 1999 e dalla Regione dei Valloni. Tale tetto di 6 V/m è stato adottato dalla Svizzera, con Ordinanza federale ORNI 23/12/1999, che cita per le radiofrequenze modulate in ampiezza un tetto, di 3 V/m[10] contenuto nel Documento congiunto ISPESL – ISS[11].
Successivamente è stata avviata una “Campagna di Armonizzazione dei limiti per i campi elettromagnetici non ionizzanti” da parte dell’ICNIRP e della neonata unità operativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, denominata Progetto Campi Elettromagnetici, spesso in contrasto con l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro della stessa OMS e affidata alla direzione del medico australiano Mike Repacholi, già presidente dell’ICNIRP (dimissionario dall’OMS, quando la stampa svedese lo accusò di gravi conflitti d’interesse).
La campagna fu chiusa nel 2003 quando la Federazione Russa adottò il tetto di 6 V/m e la Repubblica Popolare Cinese “limiti di esposizione” tra i 14 e i 30 V/m, inferiori comunque a quelli delle nazioni che accettarono di “armonizzarsi” allo standard ICNIRP.
Il tetto di 6 V/m, è una minima garanzia per la salute umana, per quanto sia possibile tutelare la popolazione da un agente inquinante debole cancerogeno e non è mai stato invalidato da studi in vivo, clinici o su animali.
AGCOM, Ministro per l’Innovazione, ex Presidenti del Consiglio Berlusconi, Monti, Renzi ed ex Ministri dell’Ambiente Matteoli, Clini e Galletti già in precedenza hanno ripetutamente avversato la normativa cautelativa italiana introdotta con la legge quadro sull’elettrosmog (l. 36/2001) e il “tetto compatibile con la salute umana” di 6 V/m, introdotto come “misura di cautela” (o “valore di attenzione”, dopo la emanazione della legge 36/2001, ex art. 3) con il Regolamento n. 381/1998.
Rispetto al valore di 61 volt/metro ritenuto opportuno il 24 marzo dalla IX Commissione Permanente della Camera dei deputati, ricordiamo che gli studi dell’Istituto Ramazzini su ratti esposti per la durata della vita e, in parte, a partire dalla vita intrauterina, ha evidenziato una eccessiva insorgenza di tumori (schwannoma del cuore) per la esposizione a 50 V/m. Per il rapporto superficie/volume del corpo del ratto, l’esposizione a 50 V/m è confrontabile con la soglia del SAR (Specific Absorption Rate) determinante nell’uomo un effetto termico (4 W/kg).
Pertanto è fondamentale difendere e migliorare per quanto possibile la normativa introdotta in Italia con il Regolamento 381/1998[12], con la legge 36/2001 e il DPCM 8.7.2003.
Per i campi elettromagnetici ad alta frequenza (da 100 kHz a 300 GHz), i limiti di legge sono fissati dal DPCM 8.7.2003[13]. Il limite di esposizione previsto dal decreto in questione, relativo ai campi elettrici prodotti da una sorgente fissa di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz, è compreso fra 20 V/m e 60 V/m a seconda della frequenza della radiazione. Il valore di attenzione (per i luoghi in cui si staziona almeno 4 ore al giorno) e l’obiettivo di qualità (da applicare ai progetti successivi alla data di emanazione del decreto che li stabilisce per legge) è di 6 V/m.
Il valore di attenzione è il doppio di quelli previsti in altre nazioni fuori dall’Unione Europea. Nel Canton Ticino, ad esempio, il valore alla base di un’antenna deve essere di 3 V/m.
Per le esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei contributi è definita nell’allegato C del decreto DPCM 8.7.2003 con formule matematiche. Se si superano i limiti si dovrà attuare la “riduzione a conformità”, secondo quanto descritto nel citato allegato C, ma con un margine significativo di tolleranza se vi è il concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Secondo il DPCM, i valori limite si applicano agli impianti fissi (come le stazioni radio base della telefonia e le trasmittenti radio-televisive, etc.), ma non ai dispositivi mobili come i cellulari, per i quali nel nostro Paese non esiste una soglia specifica, se non quella europea del SAR, che viene autocertificata.
Il decreto DM 29/05/2008 prevede la determinazione di distanze di rispetto dalle linee elettriche Il DM 29/05/2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica” si applica a tutti gli elettrodotti, definiti nell’art.3 lett.3 della legge n°36 del 22 febbraio 2001, ed ha lo scopo di fornire la procedura per la determinazione e la valutazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione (10 µT) e dell’obiettivo di qualità (3 µT) e delle relative fasce di rispetto.
In Italia non sono previste sanzioni per gli impianti emissivi che superano i limiti di legge, o per quelli che contribuiscono a generare una somma di campi elettromagnetici superiori al limite consentito per un’area abitata. Se sono superati i limiti totali o puntuali, per gli impianti di telecomunicazioni si applicano procedure di “riduzione a conformità”. L’adeguamento degli impianti è imposto da Province e Regioni ed è a carico del titolare dell’impianto.
La violazione delle normative relative alle emissioni elettromagnetiche e l’emissione di onde elettromagnetiche al di fuori dei limiti previsti dalla legislazione non sono menzionati nel D. Lgs. 231/2001[14] e non comportano responsabilità amministrativa delle società private o Enti. Né sono contemplati fra le fattispecie di reati ambientali dal D. Lgs. n. 121/2011[15] (emesso in attuazione della Direttiva 2008/99/CE, in materia di tutela penale dell’ambiente).
È tuttavia configurabile il reato previsto dall’art. 674 cod. pen. nelle emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purché siano superati i valori indicativi dell’intensità di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneità delle emissioni stesse a nuocere alla salute umana, né potendo ipotizzarsi, in virtù del principio di specialità previsto dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981, la prevalenza della disposizione dettata dall’art. 15 della legge n. 36 del 2001, che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico, stanti i diversi beni tutelati da quest’ultima norma e da quella del codice penale[16].
Tuttavia per le loro caratteristiche, anche in relazione alle classificazioni di cancerogenicità dello IARC, almeno per determinate frequenze, essere interpretate come inquinamento ambientale e, considerare per i casi più gravi (con conseguenze su esseri umani, fauna e flora), le fattispecie di disastro e contaminazione ambientale applicando la legge 68/2015, che introduce nel Codice Penale i reati ambientali.
Con la legge n. 221/2012[17], correlata all’implementazione della tecnologia 4G (LTE), i limiti di esposizione della popolazione alle radiofrequenze sono ulteriormente aumentati, poiché il valore di 6 V/m non è più calcolato come media nei 6 minuti di rilevazione (previsti nel decreto del 2003), ma come media delle emissioni nell’arco delle 24 ore, per cui i picchi massimi oltre i 6 V/m sono oggi ammortizzati dai valori minimi registrati nelle ore notturne (quando si utilizzano poco i cellulari).
A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è costituito dal D. Lgs. 159/2016, che è una “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, e dal precedente D.Lgs. 81/2008, “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Tale D.Lgs. 159/2016 aggiorna i preesistenti articoli Capo IV del Titolo VIII – Agenti fisici del D.Lgs. 81/2008.
Con questa normativa i limiti sono stati divisi in due categorie: limiti per gli effetti sensoriali e per quelli sanitari.
Le proposte di European Consumers
Queste proposte sono suscettibili di miglioramenti e integrazioni sulla base delle segnalazioni dei lettori che invitiamo a una partecipazione attiva, per poi procedere all’inoltro di un elaborato compiuto di tali proposte alle cariche istituzionali, anche per attenzionare gli eventuali politici che abbiano a cuore la salute umana e ambientale.
1) È necessario, per il ripristino integrale e l’attuazione della normativa precauzionale, l’abrogazione dell’art. 14 comma 8 del d.l. “crescita” 179/2010[18], il quale ha variato le modalità di misura delle immissioni elettromagnetiche in comparazione con valori di attenzione e obiettivi di qualità, rispetto al dettato del Regolamento 381/1998, di fatto facilitando il superamento di detto limite al di fuori delle pertinenze domestiche.
L’art. 14 comma 8 del d.l. “crescita” 179/2010 al posto di quanto indicato nel Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998 relativamente alla misura su 6 minuti, introduce una media sulle 24 ore. Un favore agli utilizzatori di frequenze pulsate utilizzato dal Governo Monti per favorire la tecnologia 4G.
Per i segnali continui analogici, i valori medi e i valori di picco non differiscono di molto, mentre per i nuovi segnali digitali, fortemente pulsati, i valori di picco possono essere nettamente più alti di quelli medi. Per esempio, la potenza di picco dell’unità di base di un telefono DECT può arrivare ad essere fino a 100 volte più alta della potenza media.
Occorre, quindi, modificare il sistema di monitoraggio, in modo che le misurazioni dell’esposizione ai campi a radiofrequenza nelle abitazioni non siano più calcolate sulla base della media delle misurazioni registrate nelle 24 ore, ma siano eseguite in maniera puntiforme e aggregata per fasce orarie, evidenziando la vera incidenza delle pulsazioni del campo elettromagnetico sulla salute degli organismi viventi.
2) La Fissazione del valore massimo di esposizione, quale somma della esposizione alle varie RF-EMF secondo quanto individuato come limite di precauzione rispetto a bioeffetti ed effetti avversi alla salute, dai Rapporti Bioinitiative 2012 e Europaem e raccomandati dai punti 8.2.1. della Risoluzione PACE 1815/2011
AMBIENTI INTERNI 0,01 microW/cm2 0.2 V/m
AMBIENTI ESTERNI 0,1 microW/cm2 0.6 V/m
3) Monitoraggio globale e continuativo del rispetto di tali valori attraverso il controllo delle diverse aree, con pubblica informazione in tempo reale via Internet in accordo con i punti 8.4.3 del PACE , punto 9 della Risoluzione del Parlamento Europeo P6_TA (2009) 0216[19] e dell’articolo 5 della Convenzione di Aarhus[20].
4) Gli obiettivi di qualità devono seguire il principio ALARA (il più basso possibile), tendendo ove possibile ai campi elettromagnetici e alle pulsazioni delle stesse il più possibile vicino ai range naturali. Questo per poter garantire la massima protezione non solo per gli organismi umani ma anche per le altre forme di vita.
È responsabilità del legiferante garantire la tutela ambientale e sanitaria promuovendo le sole tecnologie e tecniche biocompatibili per un futuro sostenibile dal punto di vista della salute umana ed ambientale (27), in accordo con il punto 8.1.5. della Risoluzione 1815 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE)[21] (2) e voce 7 della Risoluzione del Parlamento europeo P6_TA (2009) 0216 (8)
5) È necessaria l’attuazione dell’art. 12 legge 36/2001 che prevede l’informazione sul rischio elettromagnetico agli utenti dei dispositivi elettromagnetici mobili, inclusi i telefoni e i dispositivi per la trasmissione dati.
Art. 12. legge 36/2001 (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione. 2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni. |
6) È necessaria l’integrale attuazione dell’art. 4 legge 36/2001 nell’adozione di valori di attenzione e obiettivi di qualità numerici, inferiori ai valori di attenzione (ex art. 3 n. 2 stessa legge), per ogni frequenza fino a 300 GHz, mentre oggi tale articolo di legge risulta attuato con i DPCM 8/7/2003 solo per la frequenza industriale (50 Hz) e le radio frequenze.
7) Appare indifferibile la modifica dell’art. 8 comma 6 della legge 36/2001 con obbligo di adozione da parte dei Comuni del Regolamento per il corretto insediamento degli impianti e la minimizzazione delle esposizioni, oggi previsto come facoltativo per i Comuni.
Emendamento all’ art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici Sostituire: I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”. con I comuni devono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con possibilità di introdurre limitazioni motivate dalla protezione della popolazione sensibile e dei sistemi ecologici, alla localizzazione in determinate aree del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia, in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti rispetto ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità determinati dallo Stato ai sensi dell’articolo 4 intesi come soglia massima da non superare sull’intero territorio nazionale. |
8) Sono da determinare limiti e valori di attenzione per le esposizioni parziali alla testa e al busto basati sul Principio di Precauzione, coerenti con i limiti e i valori di attenzione vigenti per l’intero corpo. Va, in particolare, modificato il limite del SAR[22] di 2 W/kg, stabilito dalla Raccomandazione 1999/519/CE[23] che prescinde dal Principio di Precauzione e dal Principio di Prudent Avoidance, considerando che il limite del SAR fissato dall’US FCC nel 1996 è di 1.6 W/Kg[24], mentre per i telefonini, secondo lo IEC per l’esposizione mediata sull’intero corpo, il limite precauzionale è fissato a 0.08 W/kg[25].
9) La considerazione dei potenziali rischi dovuti all’interferenza di campi magnetici con dispositivi elettronici porta a raccomandare che, nei luoghi con induzione magnetica superiore a 0.5 Tesla, siano affissi segnali di avvertimento.
Si dovrebbe evitare che persone con pacemaker impiantati possano inavvertitamente entrare in aree con campi di livello tanto elevato da far sì che la maggior parte del torace dell’individuo possa trovarsi esposto a induzioni magnetiche superiori a 0.5 Milli-Tesla.
10) È necessaria in Italia, per le loro caratteristiche, una normativa che regoli il campo elettro-magnetico prodotto dai cellulari. I telefonini che producono a 3 cm per il GSM (rete2G) a 1,5 cm per l’UMTS (rete 3G) a 1 cm per l’LTE (rete 4G) più di 40 V/m o più di 0,1A/m dovrebbero essere proibiti in quanto non conformi ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana stabiliti all’art. 3 del DM 381/1998[26].
In tale decreto c’è scritto che ‘in campo vicino’ devono essere rispettati i limiti e il valore di attenzione o misura di cautela tanto per il campo elettrico che per il campo magnetico in aria. Da cui si deduce che, ancorché la norma si riferisca agli impianti fissi, tuttavia è applicabile anche ai telefonini, a meno che non si voglia sostenere che il campo elettromagnetico fa bene o male alla salute a seconda della sua origine e non della sua intensità, frequenza e fase.
11) La Direttiva 2013/35/UE deve essere emendata adottando limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, previsti dalla legge 36/2001, anche per le esposizioni dei lavoratori, coerentemente con quanto stabilito per la popolazione[27].
È necessaria una revisione complessiva di tutta la normativa europea relativa alla protezione della salute pubblica e dell’ambiente dalle radiazioni non ionizzanti che sia basata sulla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa all’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
12) È necessaria la modifica dell’art. 86 del CCE, d.lgs. 259/2003[28], con la previsione del parere della ASL sulle richieste di autorizzazione degli impianti trasmittenti in radiofrequenza. Va precisato che tale parere deve considerare le situazioni locali suscettibili di una maggiore cautela nelle esposizioni ai campi elettromagnetici, con attuazione, ove occorra, del principio di minimizzazione. Inoltre va imposta la previsione della SCIA, in luogo dell’autorizzazione, per gli impianti con potenza irradiata equivalente isotropa di 20 W, invece che con “potenza immessa in antenna” di 20 W.
13) È necessario l’accertamento della innocuità o non maggiore impatto delle onde centimetriche e millimetriche rispetto alle onde decimetriche, prima di qualsiasi diffusione ai livelli previsti dal mercato e prima del loro rilascio in uso per la telefonia mobile o la trasmissione dati wireless (5G). Nel 2019 la Direzione generale per le politiche europee del dipartimento tematico per le politiche economiche, scientifiche e di qualità della vita, incaricata dalla Commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento europeo di analizzare lo sviluppo del 5G in Europa, ha affermato che: «i campi (elettromagnetici) sono altamente focalizzati dai raggi, variano rapidamente con il tempo e il movimento e per questo imprevedibili. I livelli e i modelli del segnale interagiscono come un sistema a circuito chiuso (…). Il problema è che al momento non è possibile simulare o misurare accuratamente le emissioni di 5G al di fuori del laboratorio, nel mondo reale».
14) riteniamo la Banda Ultralarga non competitiva, in termini di rischio ed efficienza, con l’utilizzo di fibre ottiche, cavi e microcelle (< 0,6 V/m), limite di precauzione adottato nel 2003 a Salisburgo nel convegno scientifico dell’Icems, poi confluito nella Risoluzione Assemblea Plenaria del Consiglio d’Europa 1815 del 27 maggio 2011[29].
15) Riteniamo che i valori indicati dalle Linee Guida EUROPAEM per la popolazione sensibile possano essere un importante punto di partenza per l’aggiornamento della normativa, mentre l’analisi degli effetti eco-sistemici debba essere opportunamente inquadrata in una Valutazione Ambientale Strategica per l’intero comparto delle trasmissioni e in procedimenti di Valutazione di Incidenza per le singole aree protette.
La valutazione ambientale strategica, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione
16) Per la violazione delle normative relative alle emissioni elettromagnetiche e all’emissione di onde elettromagnetiche al di fuori dei limiti previsti dalla legislazione e dalle normative locali va applicata ed emendata in senso cautelativo e sanzionatorio la normativa persecutoria allineando il reato di inquinamento elettromagnetico alle altre forme di contaminazione ambientale previste dall’ art. 452 bis del codice penale.
17) Si deve emendare l’ALLEGATO B del DPCM del 08/07/2003 adeguandolo alle norme precauzionali indicate da EUROPEAM. In particolare la tabella 2 e la tabella 3 di detto Decreto generalizzano i Valori di attenzione e gli Obiettivi di qualità all’intero spettro delle frequenze utilizzate per le telecomunicazioni, quando sarebbero necessarie diverse soglie in relazione alle diverse tipologie di frequenza visti i loro diversi effetti acuti e cronici sulla biologia umana e di altri organismi viventi.
18) Per quanto riguarda i campi magnetici per le ELF, un ragionevole approccio sarebbe un limite di pianificazione di 1 mG (0,1 μT) per lo spazio abitabile adiacente a tutti linee elettriche nuove o migliorate e un limite di 2 mG (0,2 μT) per tutte le altre nuove costruzioni. Si raccomanda di stabilire un limite di 1 mG (0,1 μT) per gli esistenti spazio abitabili per bambini e/o donne in gravidanza.
19) Appare evidente, sulla base di un ampio numero di studi, che le intensità dei campi nelle zone dedicate al riposo notturno debbano essere quanto più basse possibile e comunque al di sotto di 0.05 V/m. All’interno delle residenze sono difficili da conseguire livelli al di sotto di 0.05 V/m in presenza di sorgenti RF (stazioni radio base telefoniche o di altro tipo) entro un raggio di alcune centinaia di metri, senza interventi di schermatura appositi. Interventi di schermatura devono essere previsti per tutti i dispositivi che possono aumentare i campi elettromagnetici nelle pertinenze private, quali smart meter e ripetitori GSM.
20) Le modalità di monitoraggio dei campi elettromagnetici, attualmente in Italia effettuata dalle ARPA e dalle APPA, deve essere effettuata in modo spot per le ELF e in modo continuo per le altre frequenze per individuare eventuali oscillazioni campo che possono produrre effetti negativi nel metabolismo degli organismi viventi.
Limiti normativi e precauzionali per i campi elettromagnetici secondo la normativa ufficiale e secondo le ricerche di gruppi indipendenti
Fonte | Frequenza | Densità di Potenza (µW/m2) | Campo Elettrico (V/m) | Intensità di campo magnetico H (A/m)
|
Limite di esposizione della popolazione raccomandato dalla Risoluzione di Salisburgo – Onde ELF pulsate (2002) | 3 < f < 300 Hz | 0.1 | 0.02 | 0.05 |
Valori guida precauzionali per esposizione giornaliera a campi elettrici nell’intervallo VLF (VLF EF) (Europaem) | 3 kHz – 3 MHz | 26.5 | 0.1 | 0.003 |
Valori guida precauzionali per esposizione notturna a campi elettrici nell’intervallo VLF (VLF EF) (Europaem) | 3 kHz – 3 MHz | 0.26 | 0.01 | 0.00003 |
Valori guida precauzionali per esposizione notturna a campi elettrici nell’intervallo VLF (VLF EF) (Europaem) | 3 kHz – 3 MHz | 0.023 | 0.003 | 0.000008 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
Valori di attenzione Obiettivi di qualità
|
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz | 100.000 | 6 | 0.016 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
Limiti di esposizione |
0,1 < f ≤ 3 MHz | 100.000 | 60 | 0.2 |
Limiti di esposizione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 | 3 < f ≤ 3000 MHz | 10.000 | 20 | 0.05 |
Limite di esposizione della popolazione raccomandato dalla Risoluzione di Salisburgo (2002) [30]. | 3 < f ≤ 3000 MHz | 10 | 0.06 | 0.0001 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera Trasmissione radiofonica (FM) (Europaem) | 87,5 – 108 MHz | 10 000 | 1.9 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera Trasmissione radiofonica (FM) (Europaem) Esposizione notturna | 87,5 – 108 MHz | 1 000 | 0.6 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera Trasmissione radiofonica (FM) (Europaem) Popolazione sensibile | 87,5 – 108 MHz | 100 | 0.19 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera DAB+[31] (pulsazione 10,4 Hz) | 139.9- 239.2 MHz | 10 | 0.06 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione notturna DAB+ (Europaem) | 139.9-239.2 MHz | 1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione popolazione sensibile DAB+ (Europaem) | 139.9-239.2 MHz | 0.1 | 0.19 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera TETRA[32], DVB-T[33] (Europaem) | 380- 462 MHz | 1 000 | 0.6 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione notturna TETRA (Europaem) | 380- 462 MHz | 100 | 0.19 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per popolazione sensibile – TETRA (Europaem) | 380- 462 MHz | 10 | 0.06 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione giornaliera LTE (4G)[34] (Europaem) | 791-832 MHz | 100 | 0.19 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione giornaliera GSM (2G)[35] (Europaem) | 900 MHz | 100 | 0.19 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione notturna GSM (2G) (Europaem) | 900 MHz (pulsazione 8,33Hz) | 10 | 1.9 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione popolazione sensibile GSM (2G) (Europaem) | 900 MHz | 1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera GPRS (2.5G) con PTCCH (Europaem) | 900 MHz
(pulsazione 8,33Hz) |
10 | 0.06 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione notturna GPRS (2.5G) con PTCCH (Europaem) | 900 MHz
(pulsazione 8,33Hz) |
1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione popolazione sensibile GPRS (2.5G) con PTCCH (Europaem) | 900 MHz
(pulsazione 8,33Hz) |
0.1 | 0.006 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione notturna GPRS (2.5G) con PTCCH (Europaem) | 900/1800 MHz (pulsazione 8,33Hz) | 1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera DAB+ (pulsazione 10,4 Hz) | 1452.9 – 1490.6 MHz | 10 | 0.06 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione notturna DAB+(Europaem) | 1452.9-1490.6 MHz (pulsazione 10,4 Hz) | 1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione popolazione sensibile DAB+(Europaem) | 1452.9 – 1490.6 MHz (pulsazione 10,4 Hz) | 0.1 | 0.006 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione giornaliera LTE (4G) (Europaem) | 1800 MHz | 100 | 0.19 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera GPRS (2.5G) con PTCCH (pulsazione 8,33Hz) (Europaem) | 1800 MHz | 10 | 0.06 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione notturna GPRS (2.5G) con PTCCH (pulsazione 8,33Hz) (Europaem | 1800 MHz | 1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per popolazione sensibile GPRS (2.5G) con PTCCH (pulsazione 8,33Hz) (Europaem | 1800 MHz | 0.1 | 0.006 | 0.05 |
Livello di fondo cosmico | 1800 MHz | 0.00000000001 | 0.00000006 | |
Valore guida precauzionale per Esposizione giornaliera DECT[36](Europaem) | 1880-1900 MHz | 100 | 0.19 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione notturna DECT (Europaem) | 1880-1900 MHz | 10 | 1.9 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione popolazione sensibile DECT (2G) (Europaem) | 1880-1900 MHz | 1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione giornaliera UMTS (3G)[37], (Europaem) | 1885-2025 MHz trasmissione
2110-2200 MHz ricezione |
100 | 0.19 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione notturna UMTS (3G) | 1885-2025 MHz trasmissione
2110-2200 MHz ricezione |
10 | 1.9 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione popolazione sensibile UMTS (3G) (Europaem) | 1885-2025 MHz trasmissione
2110-2200 MHz ricezione |
1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione giornaliera LTE (4G) (Europaem) | 2000 MHz | 100 | 0.19 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione notturna LTE (4G) (Europaem) | 2000 MHz | 10 | 0.06 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per popolazione sensibile LTE (4G) (Europaem) | 2000 MHz | 10 | 0.06 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera Wi-Fi | 2400 mHz (pulsazione 10 Hz) | 10 | 0.06 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione notturna Wi-Fi (Europaem) | 2400 GHz
(pulsazione 10 Hz) |
1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per popolazione sensibile Wi-Fi (Europaem) | 2400 MHz (pulsazione 10 Hz | 0.1 | 0.006 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per Esposizione giornaliera LTE (4G) (Europaem) | 2600 MHz | 100 | 0.19 | 0.05 |
Esposizione notturna LTE (4G) (Europaem) | 2600 MHz | 10 | 1.9 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione popolazione sensibile LTE (4G) (Europaem) | 2600 MHz | 1 | 0.019 | 0.05 |
Valore guida precauzionale per esposizione popolazione sensibile GPRS (2.5G) con PTCCH (Europaem) | 900/1800 MHz pulsazione 8,33Hz | 0.1 | 0.006 | 0.05 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
Limiti di esposizione |
3 < f < 300 GHz | 40.000 | 40 | 0.1 |
Valore guida precauzionale per esposizione giornaliera Wi-Fi (Europaem) | 5.6 GHz (pulsazione 10 Hz) | 10 | 1.9 | 0.1 |
Valore guida precauzionale per esposizione notturna Wi-Fi (Europaem) | 5.6 GHz (pulsazione 10 Hz) | 1 | 0.02 | 0.1 |
Valore guida precauzionale per esposizione popolazione sensibile Wi-Fi (Europaem) | 5.6 GHz (pulsazione 10 Hz) | 0.1 | 0.19 | 0.1 |
Limite di funzionamento dei telefoni cellulari | Frequenze telefonia mobile | 0.000002 | 0.00003 | 7.9 |
Livello di fondo naturale | tutte le frequenze RF | 0.000001 | 0.00002 | 5.3 |
Confronto tra i Valori limite di esposizione (VLE) secondo la normativa e gli effetti rilevati su organismi viventi
Limiti normativi ed effetti sugli organismi | Frequenza | Valori di SAR [W*kg -1 ] | Note |
Declino della funzione cognitiva, aumento del livello di HSP70 e danno del DNA nel cervello[38]. | 900 Mhz | 0.0006 | |
Valori limite di esposizione relativo allo stress termico sistemico Decreto Legislativo 1° agosto 2016, n. 159 | 100 kHz -6 GHz | 0,4 | espresso come SAR medio a corpo intero mediati per ogni periodo di sei minuti |
Valori limite di esposizione relativo allo stress termico localizzato nella testa e nel tronco Decreto Legislativo 1° agosto 2016, n. 159 | 100 kHz – 6 GHz | 10 | espresso come SAR locale (nella testa e nel tronco) mediati per ogni periodo di sei minuti |
Valori limite di esposizione allo stress termico localizzato, negli arti Decreto Legislativo 1° agosto 2016, n. 159 | 100 kHz -6 GHz | 20 | Espresso come SAR locale (negli arti) mediati per ogni periodo di sei minuti |
Aumento dello stress ossidativo e dell’attività dei radicali liberi nel cervello di ratti[39]. | 900 MHz | 0.174–0.638 | 2 ore al giorno |
Influenza sula fisiologia cerebrale durante il sonno[40] (RF EMF). | 900-MHz | 2.0 – 3.0 | Impulso modulato a 14 Hz o 217 Hz |
Disturbi neuro-comportamentali nella prole di topi gravidi esposti in utero[41]. | 800–1900 Mhz | 1.6 | |
Aumento dello stress ossidativo e dell’attività dei radicali liberi nel cervello di ratti[42]. | 1800 MHz | 0.174–0.638 | 2 ore al giorno |
Effetti citotossici e teratogeni sull’embrione di pollo in via di sviluppo[43] | 1800 Hz | 1,10 (testa)
0,47 (corpo) |
0,25 mW/cm2 |
Ridotta motilità e vitalità degli spermatozoi; i aumenti dei livelli di specie reattive dell’ossigeno[44]. | 1800 MHz | 1,0 | |
Declino della funzione cognitiva, aumento del livello di HSP70 e danno del DNA nel cervello[45].. | 1800 Mhz | 0.0006 | |
Aumento dello stress ossidativo e dell’attività dei radicali liberi nel cervello di ratti[46]. | 2100 MHz | 0.174–0.638 | 2 ore al giorno |
Aumento della produzione di ROS (UMTS/3G)[47] . | 2100 MHz | 0.4 W/kg | 6 ore/giorno e 5 giorni/settimana |
Declino della funzione cognitiva, aumento del livello di HSP70 e danno del DNA nel cervello[48] | 2450 Mhz | 0.0007 |
Conversione delle unità di misura | ||||||||
mW/m² | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | ||
μW/m² | 10 | 000 | 1 | 000 | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
μW/cm² | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 | ||
V/m | 1.9 | 0.6 | 0.19 | 0.06 | 0.019 | 0.006 |
Note
[1] Pall M.L., 2014. Comments on WiFi Draft Report. https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/WiFiComment_pall_pdf-r.pdf
[2] Pall M.L., 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J. Cell. Mol. Med. 17(8), pp. 958-965
[3] Articolo 191 (ex articolo 174 del TCE)
1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
- La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT
[4] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 96. https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm
[5] Consiglio di Stato sez. III 06 febbraio 2015 n. 605. http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000068406/Consiglio_di_Stato_sez_III_sentenza_n_605_15_depositata_il_6_febbraio.html
[6] Consiglio di Stato sez. IV 11 novembre 2014 n. 5525. https://www.dirittoamministrazioni.it/articoli/esproprio-per-p.u./giurisprudenza/localizzazione-opere-pubbliche-cons.-stato-sez.-iv-sez.-n
[7] Consiglio di Stato, sez. V, 18 maggio 2015 n. 2495. http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000069771/Consiglio_di_Stato_sez_V_sentenza_n_2495_15_depositata_il_18_maggio.html
[8] L’elettrosmog è stato così valutato nel Convegno “Cell Tower Siting” promosso dalla Autorità Sanitaria di Salisburgo il 6-7 giugno 2000 e nella Risoluzione adottata dai relatori al convegno (tra cui gli italiani Fiorenzo Marinelli e Livio Giuliani), laddove si afferma che “al momento non si conoscono soglie” di innocuità per l’elettrosmog (consultabile su www.icems.eu e sul sito ufficiale del Land di Salisburgo).
[9] Gli standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico si distinguono (art. 3) in
- “limiti di esposizione”, definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute;
- “valori di attenzione”, intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
- “obiettivi di qualità”. distinti in due categorie, di cui una consiste in valori di campo definiti “ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione” (art. 3, comma 1, lettera d, n. 2), l’altra consiste nei “criteri localizzativi, (…) standard urbanistici, (…) prescrizioni e (…) incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili” (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1). È opportuno distinguere i Valori di qualità come obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo in particolare nei confronti della popolazione sensibile e delle risposte degli ecosistemi.
Superare il valore di attenzione segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente e comporta l’attivazione di un piano di risanamento.
[10] Contenuto nella Proposta dell’ISPESL di Livio Giuliani, al XXX Congresso dell’AIRM, Cavalese 5-8 febbraio 1998, poi pubblicata come Nota aggiuntiva dell’ISPESL al Documento Congiunto ISPESL-ISS sulle problematiche delle esposizioni ai campi magnetici, condiviso dal Parlamento Italiano con Mozioni approvate nella XIII legislatura. https://d2wmefcb92kfgk.cloudfront.net/sites/www.voltimum.it/files/fields/attachment_file/it/others/M/20030429212103-01-21_CAMPI_ELETTROM_ISPESL_02.pdf
[11] Documento ISPESL – ISS sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici https://www.voltimum.it/articolo/notizie-tecnico-normative/documento-3
[12] Decreto 10 settembre 1998, n. 381 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. GU Serie Generale n.257 del 03-11-1998. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/11/03/098G0430/sg
[13] Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. GU Serie Generale n.199 del 28-08-2003. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/28/03A09711/sg
[14] D.Lgs. 231/2001 Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, – Responsabilità amministrativa da reato. G.U. 19/06/2001. https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/01231dl.htm
[15] Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonche’ della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) (GU Serie Generale n.177 del 01-08-2011). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/08/01/011G0163/sg
[16] Corte Suprema di Cassazione Penale Sezione 1. Inquinamento elettromagnetico. Articolo 674 cod. pen. SENT. 23066 del 14/06/2002 (CC.14/03/2002) RV. 221653 SEZ. 1 SENT. 23066 DEL 14/06/2002 (CC.14/03/2002) RV. 221653 https://lexambiente.it/materie/elettrosmog/151-cassazione-penale151/174-Inquinamento%20elettromagnetico.%20Articolo%20674%20cod.%20pen..html
[17] Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0244). GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 208. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/18/012G0244/sg
[18] D.L. 18/10/2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/art-25-DL-179_2012.pdf
[19] European Parliament resolution of 2 April 2009 on health concerns associated with electromagnetic fields (P6_TA(2009)0216: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN
[20] Aarhus Convention, of the Economic Commission for Europe United Nations (1998), on access to Information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters: http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention.html .
[21] Assemblea Parlamentare Consiglio d’Europa Risoluzione 1815 Del 27 Maggio 2011. http://www.conacem.it/novita/Risoluzione-europea_campi-elettromagnetici.pdf
[22] Il SAR viene usato per misurare l’esposizione ai campi elettromagnetici con frequenza portante compresa tra 100 kHz e 10 GHz. Il valore risente moltissimo della geometria della parte del corpo esposta alle onde elettromagnetiche a radio frequenza (RF) nonché della collocazione e geometria della sorgente RF.
[23] RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz https://www.portaleagentifisici.it/DOCUMENTI/NIR_DOCUMENTAZIONE/RACCOMANDAZIONE_1999-519-CE.pdf?lg=IT
[24] FCC Policy on Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields. https://www.fcc.gov/general/fcc-policy-human-exposure
[25] IEC 62209-1:2005 Withdrawn Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices – Human models, instrumentation, and procedures – Part 1: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close proximity to the ear (frequency range of 300 MHz to 3 GHz). https://webstore.iec.ch/publication/62753
[26] Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. GU n.257 del 03-11-1998. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1998-09-10;381!vig=%20
[27] Si veda a tal proposito le dichiarazioni di Livio Giuliani in https://www.inquinamento-italia.com/inquinamento-elettromagnetico-limiti-di-legge-normativa-decreti-radiofrequenze-basse-frequenze/
[28] Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche. G.U. n. 57 del 15 settembre 2003) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0259.htm
[29] Assemblea Parlamentare Consiglio d’Europa Risoluzione 1815 del 27 maggio 2011. http://www.conacem.it/novita/Risoluzione-europea_campi-elettromagnetici.pdf
[30] Salzburg Resolution on Mobile Telecommunication Base Stations International Conference on Cell Tower Siting Linking Science & Public Health Salzburg, Austria, June 7-8, 2000 www.land-sbg.gv.at/celltower.
[31] Trasmissioni digitali terrestri
[32] Standard di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di pubblica sicurezza e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili.
[33] Trasmissione televisiva digitale terrestre.
[34] Standard di telefonia mobile cellulare GSM/UMTS, CDMA2000 e TD-SCDMA
[35] Telefonia cellulare di seconda generazione.
[36] Standard adottato da ETSI per i sistemi cordless digitali.
[37] Telefonia cellulare di terza generazione.
[38] Deshmukh PV, Megha K, Nasare N, Banerjee BD, Ahmed RS, Abegaonkar MP, Tripathi AK, Mediratta PK, et al, 2017. Effect of Low Level Subchronic Microwave Radiation on Rat Brain. Biomed Environ Sci, 2016; 29(12): 858-867 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28081746
[39] Alkis M.E., Bilgin H.M., Akpolat V., Dasdag S., Yegin K., Yavas M.C., Akdag M.Z., 2019. Effect of 900-, 1800-, and 2100-MHz radiofrequency radiation on DNA and oxidative stress in brain. Electromagn. Biol. Med. , 38, 32–47. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2019.1567526?journalCode=iebm20
[40] Schmid MR, Loughran SP, Regel SJ, Murbach M, Bratic Grunauer A, Rusterholz T, Bersagliere A, Kuster N, Achermann P., 2012. Sleep EEG alterations: effects of different pulse-modulated radio frequency electromagnetic fields. Journal of Sleep Research, Feb;21(1):50-8. doi: 10.1111/j.1365-2869.2011.00918.x. Epub 2011. PMID: 21489004.
[41] Aldad TS, Gan G, Gao XB, Taylor HS, 2012. Fetal radiofrequency radiation exposure from 800–1900 mhz-rated cellular telephones affects neurodevelopment and behavior in mice. Sci Rep, 2: 312. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/
[42] Alkis M.E., Bilgin H.M., Akpolat V., Dasdag S., Yegin K., Yavas M.C., Akdag M.Z. Effect of 900-, 1800-, and 2100-MHz radiofrequency radiation on DNA and oxidative stress in brain. Electromagn. Biol. Med. 2019, 38, 32–47. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2019.1567526?journalCode=iebm20
[43] Siddiqi N., 2015. Effects of mobile phone 1800 Hz electromagnetic field on the development of chick embryo–A pilot study. https://www.researchgate.net/publication/272677383_Effects_of_mobile_phone_1800_Hz_electromagnetic_field_on_the_development_of_chick_embryo–A_pilot_study
[44] De Iuliis GN, Newey RJ, King BV, Aitken RJ, 2009. Mobile phone radiation induces reactive oxygen species production and DNA damage in human spermatozoa in vitro. PLoS One, 4(7):e6446. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006446 Correction: De Iuliis GN, Newey RJ, King BV, Aitken RJ (2013) Correction: Mobile Phone Radiation Induces Reactive Oxygen Species Production and DNA Damage in Human Spermatozoa In Vitro. PLOS ONE 8(3): 10.1371/annotation/9a8a0172-3850-4059-b852-72c330769c1b. https://doi.org/10.1371/annotation/9a8a0172-3850-4059-b852-72c330769c1b
[45] Deshmukh PV, Megha K, Nasare N, Banerjee BD, Ahmed RS, Abegaonkar MP, Tripathi AK, Mediratta PK, et al, 2017. Effect of Low Level Subchronic Microwave Radiation on Rat Brain. Biomed Environ Sci, 2016; 29(12): 858-867 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28081746
[46] Alkis M.E., Bilgin H.M., Akpolat V., Dasdag S., Yegin K., Yavas M.C., Akdag M.Z., 2019. Effect of 900-, 1800-, and 2100-MHz radiofrequency radiation on DNA and oxidative stress in brain. Electromagn. Biol. Med. , 38, 32–47. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2019.1567526?journalCode=iebm20
[47] Sahin D. Ozgur E., Guler G., Tomruk A., Unlu I., Sepici-Dinçel A., Seyhan N., 2016. The 2100. MHz radiofrequency radiation of a 3G-mobile phone and the DNA oxidative damage in brain. J. Chem. Neuroanat., 75, 94–98. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26775761/
[48] Deshmukh PV, Megha K, Nasare N, Banerjee BD, Ahmed RS, Abegaonkar MP, Tripathi AK, Mediratta PK, et al, 2017. Effect of Low Level Subchronic Microwave Radiation on Rat Brain. Biomed Environ Sci, 2016; 29(12): 858-867 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28081746
Per consultare materiali e comunicati di European Consumers sull’argomento si veda:
https://www.europeanconsumers.it/2020/01/31/5062/
https://www.europeanconsumers.it/2020/05/23/campi-elettromagnetici-un-po-di-chiarezza-normativa/
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