European Consumers APS favorisce qualsiasi politica d i conservazione delle alberature secolari sia in forma di boschi vetusti che di alberature ornamentali[1] in ambito urbano[2]. Si ritiene quindi opportuna la collaborazione con altre associazioni che perseguono gli stessi fini.
Dalle ricerche condotte da European Consumers Aps[3] emerge il dato certo che gli enti comunali non sembrano in grado di censire adeguatamente le loro alberature monumentali e spesso i catasti appaiono poco più che simbolici. Dei comuni con più di 15.000 abitanti meno di un terzo risulta averle censite. Il rapporto con le superfici forestali o con le superfici a verde pubblico non mostra alcuna correlazione e sembra più che altro conseguenza di arbitri locali nella classificazione. Proprio dove risulta maggiore la densità di popolazione e l’estensione del territorio urbanizzato emerge una scarsa attenzione ai patriarchi arborei.
Per contrastare il degrado[4] conseguente a queste inadempienze locali è necessario un impegno dei cittadini nella segnalazione e nella richiesta di informazioni agli Enti Comunali e, ove necessario, alla denuncia presso i relativi Comandi Stazione dei Carabinieri Forestali.
L’Associazione Noi per Lucoli si sta impegnando per preservare esemplari secolari di querce e gelso. European Consumers APS ritiene quindi opportuna la diffusione del seguente comunicato.
Noi per Lucoli ONLUS
Secondo Baudelaire la natura è un tempio e per il nostro ordinamento giuridico alberi che presentano determinate caratteristiche sono monumenti. In tempi di cambiamento climatico molti di quelli che la legge definisce “alberi monumentali” sono andati persi, sradicati dal vento e dalla pioggia, e si è molto parlato di messa in sicurezza del territorio e della vegetazione. Per questi monumenti naturali esistono, tuttavia, regole specifiche in relazione alla loro manutenzione, al fine di preservarli.
Gli alberi monumentali come memoria storica
Ma che cosa si intende per alberi monumentali da un punto di vista giuridico e qual è la loro particolare disciplina? Il termine “albero monumentale” compare nella legislazione nazionale con la novella apportata al Codice dei beni culturali e del paesaggio nel 2008 [5], a seguito della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione europea del paesaggio (https://bogelso.sinanet.isprambiente.it/temi/paesaggio/convenzione-europea-del-paesaggio).
Il d. lgs. 63/2008[6] ha infatti aggiunto all’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio[7] – che sottopone a “tutela paesaggistica” una serie di beni considerati di “notevole interesse pubblico” – le cose immobili aventi cospicui caratteri di “memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali”. Il riferimento alla memoria storica è coerente con la definizione che il Codice dà di paesaggio, vale a dire “il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”, che è meritevole di protezione solo “relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale” (art. 131[8]). In altre parole, il Codice tutela il paesaggio non solo e non tanto perché portatore di valori estetici (perché bello), quanto di valori identitari(perché il soggetto ha un determinato rapporto con quel paesaggio).
La tutela degli alberi monumentali
Perché un albero monumentale sia sottoposto alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio è necessario che la Commissione regionale per i beni paesaggistici emani a dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 140 Codice dei beni culturali e del paesaggio [9]). Qualora questa dichiarazione sia resa, l’albero in questione sarà sottoposto a vincolo: con la conseguenza che, ad esempio, non potrà essere tagliato se non previa autorizzazione della Regione (art. 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio [10]). Non è invece necessaria l’autorizzazione, tra l’altro, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 149 Codice dei beni culturali e del paesaggio [11]), come gli interventi di messa in sicurezza a seguito di una calamità naturale. Oltre che al vincolo paesaggistico, un albero monumentale può sottostare anche a un vincolo ulteriore. Tra il 2013 e il 2014 è stata emanata infatti una legislazione omogenea a livello nazionale relativa agli alberi che presentano il requisito della “monumentalità” definito dal legislatore (Legge n. 10/2013[12] e Decreto ministeriale 23 ottobre 2014[13]).
Questa normativa ha anche istituito l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, che è possibile consultare sul sito del Ministero dell’Agricoltura. La definizione di albero monumentale contenuta in queste norme tiene conto degli aspetti naturalistici, paesaggistici e storico-culturali, e stabilisce che sono tali:
- a) quelli che costituiscono rari esempi di “maestosità e longevità, per età o dimensioni” o che presentano “particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie”, ovvero quelli che recano “un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali”;
- b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
- c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale (art. 7, Legge 10/2013).
I criteri di monumentalità secondo la legge
I criteri di monumentalità sono ulteriormente specificati dal decreto ministeriale che stabilisce che è pregio naturalistico quello legato “all’età e alla dimensione”, a “forma e portamento”, “ecologico”, alla “rarità botanica”, all’”architettura vegetale”; pregio paesaggistico quello che considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo; pregio storico-culturale-religioso quello legato alla componente antropologico-culturale, intesa come “senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e dei costumi” (art. 5 d.m. 23 ottobre 2014[14]).
Qualora venga riconosciuta la “monumentalità” di un determinato esemplare arboreo, questo sarà sottoposto a un vincolo finalizzato alla sua tutela e salvaguardia: e così “l’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato radicale” saranno possibili solo per “casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative”, e solo previa autorizzazione del Comune nel quale l’albero si trova e parere vincolante del Corpo forestale dello Stato (art. 9 Decreto ministeriale 23 ottobre 2014[15]).
La “cornice” normativa era doverosa per poter raccontare la nostra storia che la riguarda la tutela di alcuni bellissimi alberi di Lucoli.
La nostra Associazione del territorio è impegnata nel campo ambientale e culturale a livello nazionale e per Lucoli, Paese in provincia dell’Aquila.
Nel 2011 iniziammo con il Corpo Forestale dello Stato l’attività di classificazione di alcuni esemplari più che centenari del territorio. Fu un grande impegno quattro risorse del Comando dell’Aquila e noi volontari, misurammo circonferenze, altezze e stato di salute delle querce del Bosco di Santa Croce a Lucoli, della Grande quercia e del Morus nigra che vegetano sul piazzale dell’Abbazia di San Giovanni Battista di Lucoli. Subito dopo il terremoto ci impegnammo in una faticosa ricerca storica per individuare l’origine e la citazione nei documenti storici di questi esemplari. Producemmo delle relazioni corpose, corredate anche da testimonianze della comunità locale. Le relazioni furono inoltrate al servizio competente del Corpo Forestale e ricevemmo delle note di interesse che classificavano tali alberi come monumentali. Espletammo l’iter suggerito inviando il materiale tecnico. Dopo di ciò il nulla.
Sollecitammo in qualità di Associazione e chiedemmo all’Ufficio Regionale di riferimento, ma la pratica era scomparsa e comunque non conforme ai dettami operativi. Perché nel frattempo cambiarono le modalità operative di segnalazione e quindi riproponemmo il materiale anche per mezzo del Comune di Lucoli.
Nel 2023, quindi tredici anni dopo, seguendo l’ennesima nuova procedura, abbiamo reinviato la documentazione alla Regione Abruzzo ed al Comune di Lucoli segnalando gli esemplari individuati.
Ma i vincoli di protezione fanno paura: gli alberi non si possono tagliare!
Lucoli ha un territorio ricco di vegetazione e non sarebbero certo questi magnifici esemplari, memoria della storia locale (la quercia dell’Abbazia unico albero rimasto del Parco della Rimembranza del 1932, il Gelso piantato dai monaci celestini dell’Abbazia) a privare i proprietari dei terreni di legna da bruciare.
Vorremmo, questa volta, finalizzare con successo questa attività di tutela con l’accordo di almeno uno dei proprietari degli alberi individuati, visto, tra l’altro, che i nostri volontari si fanno già carico della cura di questi preziosi esemplari.
Chiediamo l’aiuto degli Enti preposti e degli studiosi della materia per non essere lasciati soli e magari, anche questa volta, dimenticati.
Riferimenti
[1] Tutela giuridica degli alberi nei condomini e nelle aree verdi private. https://www.europeanconsumers.it/2019/11/23/4850/
[2] A Cittaducale si fa scempio delle alberature urbane ignorando Strategie e Linee Guida nazionali. https://www.europeanconsumers.it/2023/03/21/a-cittaducale-si-fa-scempio-delle-alberature-urbane-ignorando-strategie-e-linee-guida-nazionali/
[3] Indagine sulla tutela degli alberi monumentali italiani. https://www.europeanconsumers.it/2019/12/29/indagine-sugli-alberi-monumentali-italiani/
[4] A Castelnuovo di Farfa si tagliano alberi sani. https://www.europeanconsumers.it/2019/12/15/a-castelnuovo-si-tagliano-alberi-sani/
[5] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137. http://www.bncrm.beniculturali.it/getFile.php?id=466
[6] Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63. Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008. https://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08063dl.htm
[7] Articolo 136 Codice dei beni culturali e del paesaggio. (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-ii/art136.html
[8] Articolo 131 Codice dei beni culturali e del paesaggio. (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Paesaggio. https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-i/art131.html
[9] Articolo 140 Codice dei beni culturali e del paesaggio. (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza. https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-ii/art140.html
[10] Articolo 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio. (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Autorizzazione. https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-iv/art146.html
[11] Articolo 149 Codice dei beni culturali e del paesaggio. (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Interventi non soggetti ad autorizzazione. https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-iv/art149.html
[12] Legge 14 gennaio 2013, n. 10. Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (13G00031). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;10
[13] Decreto 23 ottobre 2014 Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. (14A08883) (GU Serie Generale n.268 del 18-11-2014). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/18/14A08883/sg
[14] Decreto 23 ottobre 2014. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11270
[15] Decreto 23 ottobre 2014. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11270
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