Il Governo Italiano continua a favorire il taglio degli alberi indebolendo le norme di salvaguardia per foreste e alberi monumentali

Un emendamento al decreto-legge n. 104/2023[1]  coordinato con la legge di conversione n. 136/2023 “Decreto Asset”[2] modifica il Codice del paesaggio e amplia le aree di “notevole interesse pubblico” dove gli alberi potranno essere tagliati senza l’autorizzazione paesaggistica della Sovrintendenza. Secondo Fratelli d’Italia si tratterebbe solo di una “semplificazione normativa”.

Già nell’ aprile 2023 Giorgia Meloni all’inaugurazione del Salone del Mobile, a Rho Fiera diceva: “Puntiamo a una filiera legno- arredo 100% made in Italy” parlando di una cornice legislativa “che rendesse il settore arredo indipendente, coniugando sostenibilità ambientale ed economica”[3].

Negli “Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy”[4] contenuto nel decreto Asset n. 104/2023 convertito nella Legge del 09.10.2023 n. 136 si legge:

“Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all’articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)».”

Secondo il nuovo Dispositivo dell’art. 149 Codice dei beni culturali e del paesaggio fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a)[5], non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica prescritta dall’articolo 146[6], dall’articolo 147[7] e dall’articolo 159[8]:

  1. c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

La deroga all’autorizzazione supplementare riguarda aree di notevole interesse pubblico” ovverosia “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini e i parchi non tutelati; bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

L’emendamento al DL Asset, modifica l’art.149 comma 1 lettera c del codice dei Beni culturali del dlgs 42/2004[9], consentendo il taglio di alberi senza alcuna autorizzazione nei seguenti luoghi:

  1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali.
  2. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.
  3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Consente, inoltre, il taglio nei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227[10].

Rimane salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a)[11], che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e non interessate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale

Nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136[12] 142, comma 1, lettera g[13] l’articolo prevede che qualsiasi intervento di taglio culturale, opere di bonifica, forestazione o riforestazione, purché previsto dalla normativa vigente (ovvero legge forestale nazionale e legge forestale regionale), sia subordinato al vincolo paesaggistico: questo significa che questi interventi devono essere comunque autorizzati, anche se non necessitano dell’autorizzazione della sovrintendenza paesaggistica[14].  

L’87% dei boschi italiani è coperto da un Vincolo Idrogeologico[15], ciò significa che se si vuole intervenire con opere di bonifica o tagli è necessaria una autorizzazione Comunale o normata da Linee Guida Regionali che assicuri da eventuali rischi dal punto di vista idrogeologico.

Per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale[16] (compreso il taglio di alberi su estese superfici), il Ministero si deve comunque esprimere ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[17] (Testo Unico Ambientale) e permangono attive le Normative di VINCA di cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CEE.

European Consumers APS ritiene comunque che in generale la norma imposta dal Governo viola direttamente l’Articolo 9 che “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e pone in capo allo Stato la tutela della biodiversità.

Vi è una palese infrazione del diritto comunitario, in un momento in cui, peraltro, l’Italia deve rispondere alle contestazioni europee proprio sulle materie oggetto degli emendamenti. Sono attive una Messa in mora ai sensi dell’Art. 258 TFUE[18]  relativo al Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000, alla Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione in violazione alla Direttiva 92/43/CEE[19] relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[20].      

Inoltre contrasta in senso peggiorativo la Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”[21] che riporta le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale e definisce albero monumentale:

  1. a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  2. b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
  3. c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

La conoscenza dell’attuale presenza sul territorio di alberi monumentali, è prerequisito importante per l’attivazione delle misure di tutela e conservazione previste dalla legge, quali la limitazione di attività nell’intorno che possano essere di danno, la identificazione di misure di gestione ordinaria e straordinaria ed il sanzionamento con una multa da 5.000 a 100.000 euro in caso di abbattimento o danneggiamento, che costituisce comunque reato.

European Consumers Aps biasima il Governo in carica per la sua politica di deroghe e diminuzione delle garanzie ambientali a favore di flora e fauna in agricoltura e nelle aree protette, in continuità con i precedenti Governi[22]. Invita i cittadini a segnalare il degrado ambientale favorito da tale normativa e gli alberi monumentali[23] presenti e minacciati nel proprio comune anche in conseguenza di ulteriori norme regionali peggiorative[24].

European Consumers Aps si impegna a continuare contrastare in tutte le sedi attraverso la normativa residua, tale deriva anti-costituzionale in contrasto con la necessaria tutela ecologica del territorio italiano con particolare riferimento ad alberi, alberature urbane e foreste.

NOTE

[1] Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. GU Serie Generale n.186 del 10-08-2023. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/10/23G00119/sg

[2] Legge del 09/10/2023, n. 136. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. GU Serie Generale n.236 del 09-10-2023. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/10/09/23G00148/SG

[3] Meno vincoli sulle aree verdi: perché tagliare gli alberi sarà più facile. https://www.today.it/attualita/decreto-asset-meno-vincoli-taglio-aree-verdi.html

[4] Decreto-legge del 10/08/2023 n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita’ economiche e finanziarie e investimenti strategici. Art. 5 – bis Interventi urgenti a sostegno di attivita’ economiche strategiche per il made in Italy. https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={86B0D129-0C37-4BE5-BFFF-8282EF81F90F}&codiceOrdinamento=0000000000000050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%205

[5] 4. Il piano (paesaggistico) può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

[6] Articolo 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

  1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
  3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
  4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
  5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141 bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
  6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
  7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141 bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
  8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
  9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
  10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
  11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
  12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
  13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
  14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.
  15. [Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.]
  16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=146&art.versione=1&art.codiceRedazionale=004G0066&art.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&art.idGruppo=26&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0

[7] Articolo 147. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

  1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
  2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l’articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell’articolo 146.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=147&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00062&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&art.idGruppo=19&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0

[8] Articolo 159 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Parte Terza – Beni paesaggistici. Titolo I – Tutela e valorizzazione. Capo V. Disposizioni di prima applicazione e transitorie

  1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009.
  2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
  3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
  4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
  5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.
  6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.
  7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141 bis.
  8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
  9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=6&art.idGruppo=27&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=004G0066&art.idArticolo=159&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&art.progressivo=0

[9] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066

[10] Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. GU Serie Generale n.137 del 15-06-2001 – Suppl. Ordinario n. 149.  https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-15&atto.codiceRedazionale=001G0271&elenco30giorni=false

[11] 4. Il piano (paesaggistico) può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale

[12] Dispositivo dell’art. 136 Codice dei beni culturali e del paesaggio

  1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
  2. a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
  3. b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  4. c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  5. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-terza/titolo-i/capo-ii/art136.html

[13] Dispositivo dell’art. 142 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Individuazione dei beni paesaggistici

  1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
  2. a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  3. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  4. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  5. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  6. e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  7. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  8. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
  9. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  10. i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
  11. l) i vulcani;
  12. m) le zone di interesse archeologico.

http://www.bncrm.beniculturali.it/getFile.php?id=466

[14] Si veda l’intervista il direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno del CREA, Piermaria Corona, si veda: Cosa cambia con la nuova legge (decreto Asset) che permette il taglio di alberi senza autorizzazione. https://www.ohga.it/cosa-cambia-con-la-nuova-legge-decreto-asset-che-permette-il-taglio-di-alberi-senza-autorizzazione/

[15] Il vincolo idrogeologico è regolato dal R.D.L. 30/12/1923 n° 3267 (https://www.sardegnaambiente.it/documenti/19_4_20080214160545.pdf) e dal R.D. 16/05/1926 n° 1126 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1926/07/06/026U1126/sg), che prevedono il rilascio di nulla osta e/o autorizzazioni per la realizzazione di opere edilizie o interventi comunque comportanti movimenti di terra, legati anche a utilizzazioni boschive e miglioramenti fondiari, in aree che delimitate in epoca precedente alle norme suddette e considerate sensibili nei confronti delle problematiche di difesa del suolo e tutela del patrimonio forestale.

[16] Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/valutazione-di-impatto-ambientale-via

[17] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96. https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale

[18] Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE).

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A12016E258

[19] Direttiva ‘Habitat’. https://www.mase.gov.it/pagina/direttiva-habitat

[20] Elenco Procedure.  http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx

[21] Legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14;10

[22] Nel Decreto Semplificazioni nuove norme ammazzaforeste. https://www.europeanconsumers.it/2020/07/11/nel-decreto-semplificazioni-nuove-norme-ammazzaforeste/

[23] Indagine sulla tutela degli alberi monumentali italiani. https://www.europeanconsumers.it/2019/12/29/indagine-sugli-alberi-monumentali-italiani/

[24] La Giunta Zingaretti all’attacco delle faggete relitte. https://www.europeanconsumers.it/2020/03/09/la-giunta-zingaretti-allattacco-delle-faggete-relitte/

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