European Consumers Aps appoggia l’iniziativa divulgata Giovedi 20 novembre 2025 presso la sede della Fondazione Lelio e Lisli Basso a Roma dove è stata presentata l’iniziativa legale contro Leonardo e lo Stato italiano partita il 29 settembre 2025 su impulso delle associazioni AssoPacePalestina, A Buon Diritto, ATTAC Italia, ARCI, ACLI, Pax Christi, Un Ponte Per, a sostegno della cittadina palestinese Hala Abulebdeh, attraverso gli Avvocati Luca Saltalamacchia e Veronica Dini, affiancati dagli Avvocati Michele Carducci e Antonello Ciervo.
Ne parliamo con il Prof. Michele Carducci, Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato e climatico dell’Università del Salento e direttore del Centro Di Ricerca EuroAmericano Sulle Politiche Costituzionali – Cedeuam
- Come è nata l’iniziativa di riunirsi intorno alla Dott.ssa Hala Abulebdeh?
Hala ha subito danni esistenziali irrimediabili a Gaza, con la perdita di tutta la sua famiglia, falcidiata dagli indiscriminati attacchi israeliani. In più, con quegli attacchi sono andati distrutti tutti i beni materiali in grado di garantire il ritorno a Gaza di Hala. Per questo, in ragione delle perdite e danni direttamente subiti, Hala ha deciso agire in giudizio nei confronti dell’Italia, come impresa Leonardo e come Stato socio di quell’impresa, dato che l’esercito israeliano notoriamente e deliberatamente utilizza e riceve materiali di armamento dall’Italia.
- Ma che cosa significa materiali di armamento?
In base alla legge italiana, la n. 185/1990, la categoria della fornitura di “materiali di armamento” è molto ampia, comprensiva non solo delle armi in quanto tali, già assemblate e funzionanti, perché estesa a tutte le operazioni, ovvero attività, che con l’utilizzo delle armi abbiano a che fare, per esempio dalla formazione nel loro impiego alla loro manutenzione, dalla produzione delle singole componenti alla conformazione degli equipaggiamenti ecc… Pertanto, il concetto di “armamento” indica tutti gli strumenti, metodi e azioni necessari a impiegare armi. Siffatta precisazione è importante, perché sulle parole si gioca per far credere che il non esportare armi a Israele equivalga di per sé a non cooperare in alcun modo alle operazioni militari del suo esercito, quando questo, per l’appunto, non corrisponde affatto alla realtà, una volta che lo sguardo si allarga a tutte le forniture di “materiali di armamento”.
- Ma allora fornire materiali di armamento a Israele è illegale?
Sì è un illecito. Più precisamente lo diventa una volta che lo Stato, che riceve i materiali di armamento, li impiega per commettere illeciti internazionali (dai crimini contro l’umanità al genocidio) oppure per ostacolare un popolo riconosciuto dall’ONU titolare del diritto ad autodeterminarsi (come il popolo palestinese) o infine per offendere sistematicamente i diritti umani in sedi di conflitto armato, senza alcuna distinzione tra civili e militari (come appunto sta avvenendo e avvenuto a Gaza).
- La questione secondo cui a Gaza si stia consumando il crimine del genocidio risulta molto controversa, nonostante i pareri espressi e i procedimenti in corso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia e le risoluzioni del Consiglio dei diritti umani sulla base delle inchieste dell’apposita Commissione internazionale d’inchiesta. Come si spiega questa contrapposizione di opinioni?
La questione è indubbiamente molto complessa, ma bisogna partire da una distinzione imprescindibile per inquadrare correttamente il tema. Un conto sono le opinioni personali sul concetto di genocidio e sui suoi elementi identificativi, opinioni ovviamente del tutto legittime ma prive di qualsiasi attendibilità tecnico-giuridica. Un altro conto, invece, è verificare e dimostrare che a Gaza siano emersi tutti o molti degli elementi fattuali che, in base alla Convenzione internazionale in materia, ai precedenti giurisprudenziali della Corte Internazionale di Giustizia in tema e alla dottrina giuridica internazionale riconosciuta autorevole sempre sul tema, integrino condotte genocidarie. Ora, alla luce di questi tre parametri giuridici, si registra convergenza quasi unanime nel concludere che a Gaza sussistano i presupposti dell’insorgenza del crimine di genocidio da parte di Israele. D’altra parte, affermare questo non significa condannare automaticamente Israele. Vuol dire, al contrario e sempre in base alla Convenzione internazionale in materia, responsabilizzare Stati e imprese per adottare rigorose condotte materiali di prevenzione contro questo esito nefasto. Purtroppo sia Israele che gli Stati e imprese che, come in Italia, cooperano militarmente, negando o ridimensionando il tema del genocidio, negano consequenzialmente l’obbligo di prevenire questo esito nefasto, per esempio interrompendo i rapporti commerciali, come avvenne col Sudafrica dell’Apartheid.
- E la tesi che la reazione di Israele costituirebbe legittima difesa contro gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre ha fondamento?
Certamente uno Stato può rivendicare il diritto di legittima difesa, ma a tre condizioni: nella reazione secondo “proporzionalità” tra offesa e difesa e nel rispetto sia del diritto internazionale che del diritto umanitario. Purtroppo Israele non ha deliberatamente rispettato nessuna delle tre condizioni richieste e dunque la sua condotta risulta illecita. Hamas è sicuramente un’organizzazione con finalità anche terroristiche (posto che il concetto di “terrorismo” è molto complesso sul piano giuridico). Tuttavia, neppure siffatta qualificazione giustifica eccezioni nell’applicazione dei citati tre criteri. Pertanto, Israele ha sbagliato e sbaglia.
- Per agire contro Leonardo e lo Stato italiano è necessario dimostrare un nesso di causalità tra fornitura di materiali di armamento a Israele e crimini internazionali da esso compiuti?
No, questo requisito di causalità diretta non è richiesto dalla legge italiana. È necessario e sufficiente che in Italia sia noto quanto lo Stato ricevente stia compiendo in violazione del diritto internazionale e umanitario, affinché i contratti di fornitura di materiali di armamento possano essere contestati e le relazioni commerciali sospese o interrotte: cosa che né il Governo né Leonardo hanno fatto per tutte le operazioni di fornitura, come poc’anzi identificate. Il fondamento di questa conclusione, del resto, è nell’art. 11 della Costituzione. Tale articolo, nel ripudiare la guerra, disconosce la legittimità costituzionale di qualsiasi condotta materiale, ossia di qualsiasi comportamento umano sia di potere che di libertà, mirato a risolvere con la violenza le controversie internazionali o a offendere la libertà di altri popoli.
- Quindi voi chiedete che i contratti di Leonardo siano dichiarati nulli per violazione dell’art. 11 Cost.?
Esattamente. L’art. 11 della Costituzione è norma imperativa e inderogabile, tant’è che essa non può costituire oggetto neppure di revisione costituzionale (la massima espressione del potere): dunque più inderogabile di così non si può. Poiché l’art. 1418 del Codice civile stabilisce che un contratto è nullo se in contrasto con norme imperative e l’art. 1344 Cod. civ. estende tale nullità lì dove il contratto è impostato o applicato per frodare la legge, noi diciamo che mantenere in piedi i contratti di Leonardo per la fornitura di materiali di armamento a Israele opera in violazione dell’imperatività e inderogabilità (persino costituzionale) dell’art. 11 Cost., ai sensi dell’art. 1418 Cod. civ., anche perché, consentendo le forniture di materiale di armamento diverso dalle sole vere e proprie armi, quei contratti opererebbero comunque in frode alla Costituzione, ai sensi dell’art. 1344 Cod. civ.
- Esistono precedenti giurisprudenziali italiani o esteri sulla questione della nullità di questo tipo di contratti?
No, il nostro è il primo caso in assoluto nella storia costituzionale della Repubblica. Né esistono precedenti all’estero, perché nessun altro Stato al mondo è dotato di una disposizione costituzionale così perentoria e onnicomprensiva, come l’art. 11 della Costituzione italiana. In una parola, solo in Italia, grazie appunto dell’art. 11 Cost., è possibile affermare la nullità dei contratti di fornitura di materiali di armamento per violazione diretta della Costituzione.
- Nel vostro Toolkit per la stampa, menzionate, accanto alla Costituzione e alla legge n. 185/1990, anche il Codice etico e le altre disposizioni interne del gruppo Leonardo. Queste disposizioni hanno valore vincolante per Leonardo?
Certo che hanno valore vincolante, altrimenti non avrebbe senso averle previste. Esse costituiscono un elemento determinante della buona fede e correttezza nelle condotte concrete del soggetto imprenditoriale. Detto in modo più semplice, Codici etici e altre disposizioni interne a un’impresa consentono di verificare se quell’impresa stia agendo mettendo concretamente in pratica, o meno, quanto si impegna a fare, per esempio a tutela dei diritti umani, per il mantenimento della pace e così via, come dichiarato nei suddetti Codici. Nel momento in cui questo non avviene, allora si può eccepire che le condotte concrete dell’impresa tradiscono quanto dalla stessa dichiarato, determinando l’insorgenza di una violazione dell’art. 1175 Cod. civ., che impone di comportarsi secondo appunto “regole di correttezza”, quali sono proprio i Codici etici e affini.
- Non si intende risultare naïf ma non c’è contraddizione tra esistenza dell’industria bellica con connessa vendita di forniture di materiali di armamento, da un lato, e uccisione di altri esseri umani? E se contraddizione c’è, essa sarà mai risolvibile?
La contraddizione c’è ma non è assoluta, mentre sicuramente rimane irrisolvibile. Non è assoluta, perché bandire le armi è impossibile e pericoloso, dato che esse assolvono anche a funzioni di difesa contro la cattiveria umana altrui. Non è risolvibile, perché l’unica cosa che si può fare, come fa – unica la mondo – la Costituzione italiana col suo art. 11, è fissare un divieto assoluto di loro utilizzo per guerre e offese di libertà altrui. Ecco perché quell’art. 11 è “norma imperativa”: se lo si nega, crolla tutto e non c’è più limite al peggio, come sembra che altrove stia succedendo, svincolati dal divieto presente invece in Italia.
A cura di Chiara Madaro, 23 novembre 2025



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