NGT: il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione Europea risponde a European Consumers APS

NGT: il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione Europea risponde a European Consumers aps

È giunta in data 6 gennaio 2026 la risposta del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione Europea in merito alla domanda presentata il 27 dicembre 2025 dal Presidente di European Consumers APS Marco Tiberti che chiedeva accesso ai documenti contenenti la proposta di regolamento sulle piante ottenute tramite alcune nuove tecniche genomiche (NGT) e sui loro prodotti per alimenti e mangimi.

Il Segretariato ha condiviso con European Consumers APS due documenti: ST-16660-2025-INIT_en e ST-16661-2025-INIT_en aggiungendone un terzo WK-16660-2025-INIT_en.

Nel ST-16660-2025-INIT_en si sostiene che le NGT permettono modifiche precise al DNA delle piante, simili o più complesse rispetto alle coltivazioni tradizionali, che le tecniche come la mutagenesi mirata e la cisgenesi utilizzano solo il patrimonio genetico disponibile tramite metodi convenzionali e che il regolamento mira a definire regole chiare per l’uso e la sicurezza di queste piante in Europa, tenendo conto dei pareri scientifici ufficiali. Il documento riflette l’accordo politico raggiunto durante il trilogo del 3 dicembre 2025 ed è sostanzialmente identico a quello contenuto nella quarta colonna del documento ST-16661-2025-INIT_en.

La documentazione in questione, in corso di adozione, aggiornerebbe il regolamento UE 2017/625.

Da uno studio condotto dalla Commissione, infatti, sarebbe emerso che l’attuale legislazione UE sugli OGM, sarebbe troppo limitante e prudente e quindi non idonea ai fini della regolamentazione delle piante ottenute con mutagenesi mirata e cisgenesi, considerate sicure.

La base giuridica del Regolamento si fonda sugli articoli del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea Art.43, la base giuridica fondamentale per la Politica Agricola Comune (PAC), Art.114, uno dei pilastri fondamentali dell’integrazione europea in tema di Mercato Unico, e Art.168(4)(b) in materia di protezione della salute e prende in considerazione i progressi biotecnologici che dal 2001 hanno portato allo sviluppo delle NGT, come l’editing del genoma, che consente modifiche precise e mirate senza inserire materiale da specie non interincrociabili (transgenesi).

Secondo questi documenti le NGT avrebbero il potenziale per contribuire agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal e delle strategie “Farm to Fork” e “Biodiversità”, offrendo vantaggi ad agricoltori, consumatori e ambiente. La posizione di European Consumers APS e di altre associazioni ambientaliste diverge da questo punto di vista, come rammentato nel precedente Comunicato.

I propositi dichiarati nel Regolamento mirerebbero, invece, da quanto dichiarato, proprio alla garanzia di un ‘alto livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente’, il funzionamento del mercato interno, l’innovazione, la sostenibilità, la competitività per le piante NGT e i loro prodotti. Il Regolamento si applicherebbe alle piante NGT, agli alimenti, ai mangimi e ad altri prodotti che li contengono o ne derivano.

Ma cosa si intende per pianta NGT?

All’Art. 3 della proposta di Regolamento si definisce come “Pianta NGT”, una pianta geneticamente modificata ottenuta tramite mutagenesi mirata o cisgenesi (inclusa l’intragenesi), o una combinazione delle due.  È essenziale che la pianta non contenga materiale genetico proveniente da specie esterne al pool genico convenzionale. Si definisce come “Pianta NGT 1”, una pianta NGT che soddisfa i criteri di equivalenza di cui si parla nell’Allegato I[1] e non include i tratti elencati nell’Allegato Ia[2], o è prole di tali piante ottenuta con metodi di incrocio convenzionale. Si definisce inoltre come “Pianta NGT Categoria 2”, una pianta NGT diversa dalla Categoria 1.

Si chiarisce infine che una pianta NGT può essere rilasciata o immessa sul mercato solo se ha ottenuto la dichiarazione di status di Categoria 1 o il consenso/autorizzazione di Categoria 2.

Un nodo importante riguarda il divieto d’uso nella produzione biologica di NGT1 secondo il Reg. (UE) 2018/848: malgrado il divieto, la loro presenza accidentale o tecnicamente inevitabile non costituisce la non conformità. Più avanti nel Regolamento si specifica che le modifiche genetiche ammissibili per la Categoria 1 includono sostituzioni e inserimenti di piccole dimensioni, delezioni di qualsiasi dimensione, e inserzioni di sequenze continue di materiale genetico dal pool genico convenzionale. Per escludere, poi, rischi associati a proteine chimeriche, i criteri di cisgenesi per la Categoria 1 escludono le modifiche che interrompono i geni endogeni, a meno che non si traducano in una combinazione di sequenze già presenti nel pool genico convenzionale.

Dunque la possibilità che vi sia contaminazione ambientale non è esclusa ma è considerata una condizione accettabile dalla proposta di Regolamento.

Per quanto riguarda l’etichettatura, viene confermato quanto European Consumers APS evidenziava nel precedente Comunicato: la proposta di regolamento – che entrerebbe in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione – chiarisce che le piante NGT1 non sono etichettabili mentre il materiale riproduttivo vegetale di NGT1 deve recare l’etichetta “NGT cat 1” seguita dal numero di identificazione.

Sono invece previsti incentivi normativi per le NGT2 per le quali si applicherebbe una procedura accelerata di valutazione del rischio. Infatti l’articolo 26b della Direttiva 2001/18/CE che consente restrizioni nazionali alla coltivazione di OGM non si applicherebbe alle piante NGT2.

La questione del monitoraggio.

Entro i primi 5 anni i prodotti NGT su cui EFSA avrà emesso un parere in merito alla domanda di autorizzazione vengono monitorati da una apposita Commissione la quale, dopo una prima conferma sulla innocuità del prodotto, non dovrà più pronunciarsi. L’autorizzazione sarà, quindi, valida per un periodo illimitato, salvo decisione motivata contraria.

Inoltre il piano di monitoraggio per gli effetti ambientali delle NGT2 non sarà richiesto se il notificante o il richiedente giustifica che non è necessario in base alla valutazione del rischio.

Una misura labile se si pensa che, una volta introdotto un prodotto genico in agricoltura o sul mercato, difficilmente si potrà riparare un danno eventuale e tornare indietro. Una ulteriore criticità riguarda proprio EFSA a causa delle critiche ricevute per una certa permeabilità alle lobby del settore agroindustriale e per il fenomeno delle ‘porte girevoli’ o ‘sliding doors’, quel meccanismo che consente a funzionari di entrare ed uscire agevolmente da quelle multinazionali che dovrebbero essere controllate e monitorate[3].

Il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione Europea ha, poi, ritenuto di inviare un ulteriore rapporto riguardante la dichiarazione dei Capo Veterinari del G7, riunitisi a Ottawa nel novembre 2025, dove è stato affrontato il tema della salute animale globale e del commercio internazionale.

I CVOs del G7 ha in particolare discusso dell’approccio One Health (ne abbiamo parlato qui[4]) riconoscendo che la salute umana è intrinsecamente legata alla salute degli animali e dell’ambiente.

La soluzione del problema richiede, secondo il CVOs del G7, il più ampio coinvolgimento con il settore privato per rafforzare i programmi di biosicurezza a livello nazionale e internazionale.

Questo tipo di approccio richiederebbe, secondo il rapporto, il coinvolgimento delle scienze sociali e comportamentali per assicurare motivazione e fiducia presso la pubblica opinione e favorire, così, l’adesione ai protocolli di biosicurezza.

Un approccio paternalistico, secondo European Consumers APS, dove il confine tra consenso informato e manipolazione viene deciso da chi ha interesse finanziario nello sviluppo e commercializzazione di determinate tecnologie genetiche senza i dovuti tempi e passaggi richiesti dal Principio di Precauzione che dovrebbe guidare le scelte anche di chi detiene il monopolio in questo delicato campo della scienza.

I potenziali pericoli nelle foreste

Il Presidente di European Consumers APS, Marco Tiberti, denuncia un aspetto sottovalutato della proposta di Regolamento UE: la vulnerabilità delle foreste integrali alla contaminazione da NGT cui saranno esposti. Trattandosi di sistemi dinamici e complessi, i rischi a lungo termine risultano sensibilmente più elevati e meno prevedibili rispetto ai cicli delle coltivazioni agricole stagionali.

Con questo comunicato, European Consumers APS condivide la documentazione acquisita con le associazioni interessate, promuovendo una collaborazione volta a redigere un documento congiunto. L’obiettivo è presentare osservazioni chiave ai parlamentari europei che stanno attualmente vagliando la proposta di Regolamento ​

Chiara Madaro, 9 gennaio 2026

 

[1] L’Allegato I definisce i Criteri di equivalenza delle piante NGT a quelle convenzionali e afferma che: 1. per la mutagenesi mirata, il numero di modifiche non deve superare 3 per sequenza codificante, escluse modifiche negli introni e nelle sequenze regolatrici; 2. la modifica per mutagenesi mirata non deve superare la sostituzione o l’inserimento di 20 nucleotidi, o la delezione di un numero qualsiasi di nucleotidi; 3. per la cisgenesi, le modifiche consistono nell’inserimento o nella sostituzione di sequenze continue di DNA già esistenti nel pool genico convenzionale.

[2] L’Allegato Ia definisce i Tratti che escludono lo status di NGT Categoria 1 ovvero la tolleranza agli erbicidi e la produzione di una sostanza insetticida nota.

[3] La Repubblica, ‘L’assalto delle lobby all’Europa del buon cibo’, 13.11.2012, in: https://parma.bologna.repubblica.it/cronaca/2012/11/13/news/l_assalto_delle_lobby_all_europa_del_buon_cibo-46554170/ e ‘Conflitto di interessi all’Efsa. Si dimette presidente del CdA’,  9.5.2012 in. https://parma.bologna.repubblica.it/cronaca/2012/05/09/news/conflitto_di_interessi_all_efsa_si_dimette_direttrice_cda-34809849/

[4] European Consumers, Chiara Madaro. ‘LSD: European Consumers APS scrive alle autorità competenti. Scatole cinesi e criticità nella gestione della Dermatite Nodulare Contagiosa in Sardegna’, 18 agosto 2025, in: https://www.europeanconsumers.it/2025/08/18/lsd-european-consumers-aps-scrive-alle-autorita-competenti-scatole-cinesi-e-criticita-nella-gestione-della-dermatite-nodulare-contagiosa-in-sardegna/

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