Il Tribunale Ordinario di Firenze presieduto dal Giudice Susanna Zanda ha sospeso il provvedimento dell’ordine degli Psicologi della Toscana che vietava a una dottoressa di esercitare la professione di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro Sars-Cov-2, autorizzando l’esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati.
La ricorrente era stata sospesa dall’esercizio della professione di psicologa con provvedimento assunto dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologici della Toscana in data 19.10.2021, per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui al DL 44/2021 art. 4 convertito in legge n. 76/2021[1].
Le motivazioni sono molto interessanti, in riferimento alla sospensione dei diritti individuali conseguenti alla tragica gestione dell’”emergenza” COVID19 da parte dei recenti governi italiani.
Si è infatti rilevato che la sospensione dall’esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all’art. 4 inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno;
La libertà e diritto al lavoro, acquisito per nascita in base all’art. 4 Cost, viene di fatto inammissibilmente “concesso” dall’Ordine di appartenenza previa sottoposizione ad un trattamento iniettivo contro Sars-Cov-2, in base al DL 44/21;
Il decreto legge convertito in legge si proponeva lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario; ma, secondo la sentenza, questo scopo si è rilevato irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA ad affermarlo.
I report di Aifa sia coevi alla sospensione della dottoressa che di gennaio e maggio 2022, e ancor più i report di Euromomo[2] ed Eudravigilance[3], riportano un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi.
L’art. 32 comma 2 Cost non è applicabile in questo caso, anche a voler prescindere dalla violazione della riserva di legge, proprio per la mancanza di benefici della collettività. L’art. 32 cost. all’interno della carta costituzionale non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato.
In questo caso il consenso informato non è ipotizzabile perchè i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è coperto da segreto industriale e, incomprensibilmente, da segreto “militare”. Dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi.
Il provvedimento di sospensione ha rappresentanto un’innegabile discriminazione della dott.ssa rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus.
L’art. 32 Cost e le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia vietano l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perché ne verrebbe lesa la sua DIGNITA’, valore che sta alla base delle molteplici norme della nostra Costituzione.
Poiché che il consenso deve essere libero e informato è diritto legittimo della la dottoressa non sottoscriverlo e rifiutare l’inoculazione.
Si riconosce che l’obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 cost, che, ponendo al centro “la persona” e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato.
L’ordinamento legislativi e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2.
Si conclude che non si può essere costretti, per potersi sostentare, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali invasivi, in grado di insinuarsi nel DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti non prevedibili per la propria vita e salute.
Del resto è ormai noto che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio.
Si riconosce che l’imposizione dell’obbligo vaccinale per svolgere la professione sia del tutto discriminatorio e violi il regolamento europeo n. 953/2021 che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale.
Si citano a rafforzo del diritto al Lavoro e del diritto a non vaccinarsi, altre importanti sentenze di revoca delle sospensioni dal lavoro per inosservanza obbligo vaccinale: Tribunale di Padova del 28.4.22[4]; Tribunale di Sassari del 9.6.22[5]; Tribunale di Velletri 14.12.2021[6]; TAR Lombardia 26..4.2022[7]; Tribunale di Roma del 14.6.22, TAR Lombardia[8] con l’ordinanza n. 1397 del 16 giugno 2022 e varie sentenze di Tar Piemonte e del Tar Roma su personale delle forze armate, sanitari e insegnanti.
IlTAR della Lombardia ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione afferente la sospensione della retribuzione per violazione dell’obbligo vaccinale. Il Tribunale regionale lombardo ha osservato che la privazione di ogni forma di sostentamento economico durante il periodo di sospensione dal servizio ha determinato un ingiustificato peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori dipendenti, sia in ragione della proroga ex lege dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione, sia per via dell’abrogazione dell’obbligo condizionato del datore di lavoro di adibire il dipendente che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale a mansioni diverse, anche inferiori e comunque prive di rischi di contagio, con attribuzione del relativo trattamento economico.
Le motivazioni di queste sentenze rafforzano le posizioni assunte da European Consumers fin dall’inizio dell’emergenza, in particolare, in riferimento alla gestione del Green Pass[9], del SuperGreenPass[10] e all’obbligo di vaccinazione per i sanitari, il personale scolastico e gli ultra-50enni[11] con gravi rischi per la salute individuale[12] e collettiva[13].
Note
[1] DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056): Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128) (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 23/05/2022. https://www.normattiva.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/ORIGINAL
[2] Euromomo. https://www.euromomo.eu/.
[3] Eudravigilance. https://eudravigilance.ema.europa.eu/human/index.asp
[4] Così il Tribunale di Padova annienta l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. https://www.ilparagone.it/attualita/tribunale-padova-sentenza-obbligo-vaccinale/
[5] Tribunale di Sassari: “prognosi di illegittimità costituzionale” dell’obbligo vaccinale. https://www.sabinopaciolla.com/tribunale-di-sassari-prognosi-di-illegittimita-costituzionale-dellobbligo-vaccinale/
[6] Tribunale di Velletri, 14 dicembre 2021. https://wikilabour.it/segnalazioni/rapporto-di-lavoro/tribunale-di-velletri-14-dicembre-2021
[7] Obbligo vaccinale per i Veterinari: lo spieghi il Ministero. https://www.anmvioggi.it/rubriche/leggi-e-diritto/72535-obbligo-vaccinale-ai-veterinari-lo-spieghi-il-ministero.html
[8] Obbligo vaccinale e sospensione della retribuzione. https://www.diritto.it/obbligo-vaccinale-e-sospensione-della-retribuzione/
[9] European Consumers contro il Green Pass: ennesima violazione dei diritti umani e delle libertà individuali. https://www.europeanconsumers.it/2021/07/25/european-consumers-contro-il-green-pass-ennesima-violazione-dei-diritti-umani-e-delle-liberta-individuali/
[10] Lettera ai datori di lavoro sulle motivazioni delle proteste Contro Il Green Pass. https://www.europeanconsumers.it/2021/10/17/lettera-ai-datori-di-lavoro-sulle-motivazioni-delle-proteste-contro-il-green-pass/; Sospensione coatta dal lavoro – correva l’anno 2022. https://www.europeanconsumers.it/2022/02/15/sospensione-coatta-dal-lavoro-correva-lanno-2022/, IL Green Pass rafforzato è illegale. https://www.europeanconsumers.it/2022/01/06/il-green-pass-rafforzato-e-illegale/; European Consumers appoggia tutti i lavoratori in lotta contro il Green Pass e la dittatura sanitaria. https://www.europeanconsumers.it/2021/10/14/european-consumers-appoggia-tutti-i-lavoratori-in-lotta-contro-il-green-pass-e-la-dittatura-sanitaria/
[11] Global Health Security Agenda e vaccinazione obbligatoria in assenza di emergenza: è costituzionale? https://www.europeanconsumers.it/2019/01/19/global-security-agenda-e-vaccinazione-obbligatoria-in-assenza-di-emergenza-e-costituzionale/
[12] Sieri COVID, integrazione cellulare e modificazione del DNA. https://www.europeanconsumers.it/2022/06/07/sieri-covid-integrazione-cellulare-e-modificazione-del-dna/
[13] Contaminanti vietati per uso umano e ‘vaccini’. https://www.europeanconsumers.it/2022/02/13/contaminanti-vietati-per-uso-umano-e-vaccini/
La sentenza clamorosa del Giudice dott. Susanna Zanda è ora ricostruita esattamente, dalla scansione informe in un PDF con testo piano reale, trasferibile e direttamente traducibile, presso la URL:
https://cristo.eye-of-revelation.org/COVID-19.html
Può essere liberamente scaricato e riciclato, come altri documenti essenziali del caso.